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venerdì 24 marzo 2017

ER - Tirocini in deroga (C e D)


Deroghe alla normativa per i tirocini C e D
La Regione ha individuato alcune deroghe alla normativa per i tirocini in favore di persone con disabilità e in condizioni di svantaggio (tipologia C) e per i tirocini per l’inclusione sociale (tipologia D), come previsto dalle leggi regionali n. 7/2013 e 14/2015.
Per garantire una gestione uniforme delle deroghe, sono stati istituiti sul territorio regionale degli Organismi Tecnici di Valutazione - composti da esperti di politiche sociali, socio-sanitarie e del lavoro - incaricati di valutarne caso per caso l’applicazione.
Questi Organismi rimarranno attivi fino all’istituzione della “equipe multi-professionale”, il nuovo soggetto previsto dalla LR 14/2015 per l’inclusione sociale.
Le deroghe alla normativa previste per i tirocini C e D sono le seguenti:
Indennità
L’indennità
§  può essere erogata da un soggetto diverso dal soggetto ospitante;
§  può non essere corrisposta se il tirocinante presta servizio fino a 12 ore a settimana;
§  deve essere almeno di 200 euro se il tirocinante presta servizio per più di 12 e fino a 25 ore a settimana;
§  può non essere corrisposta se il tirocinante percepisce altri redditi in conseguenza della sua condizione (handicap, invalidità, ecc..) di importo pari o superiore a 450 euro;
§  può essere corrisposta in misura ridotta se il tirocinante percepisce altri redditi di importo inferiore a 450 euro. In tal caso, la somma erogata corrisponderà alla differenza tra l’indennità minima di tirocinio (450 euro) e il reddito percepito.
In questi casi ai tirocinanti spetta un rimborso spese per il trasporto pubblico e i pasti.
Conteggio dei partecipanti
I tirocinanti non sono conteggiati nel numero totale di tirocinanti che un datore di lavoro può ospitare contemporaneamente.
Ripetibilità
Tirocini di tipologia C
Uno stesso tirocinante può svolgere più tirocini presso lo stesso datore di lavoro, anche con lo stesso progetto formativo individuale.
In particolare:
§  il tirocinio può essere rinnovato una volta in caso di
§  persone con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità;
§  disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%;
§  persone con minorazioni dalla 1° alla 3° categoria secondo il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (DPR 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni).
Su richiesta del tirocinante stesso o del soggetto promotore, il tirocinio può essere rinnovato ulteriormente, dopo una verifica da parte dell’Organismo tecnico di valutazione sulle capacità lavorative del soggetto e sul suo inserimento nell’organizzazione del datore di lavoro.
§  il tirocinio può essere rinnovato una volta, su richiesta del tirocinante o del soggetto promotore, a seguito di valutazione positiva dell’Organismo tecnico, in caso di:
§  disabili con riduzione della capacità lavorativa tra il 45% e il 79%;
§  persone con minorazioni dalla 4° all’8° categoria secondo il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (DPR 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni);
§  persone svantaggiate (art. 4, comma 1, primo periodo, legge n. 381 dell’8 novembre 1991);
§  persone richiedenti asilo politico e titolari di protezione internazionale (art. 25, commi 1, lett. c), della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17).
Tirocini di tipologia D
Il tirocinio può essere prorogato o ripetuto oltre i termini previsti se il servizio pubblico che ha in carico la persona lo ritiene necessario e se l’Organismo Tecnico di Valutazione ha espresso parere positivo.

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