Deroghe alla
normativa per i tirocini C e D
La Regione ha individuato alcune deroghe alla
normativa per i tirocini in favore di persone con disabilità e in condizioni di
svantaggio (tipologia C) e per i tirocini per l’inclusione sociale (tipologia
D), come previsto dalle leggi regionali n. 7/2013 e 14/2015.
Per garantire una gestione uniforme delle deroghe,
sono stati istituiti sul territorio regionale degli Organismi Tecnici
di Valutazione - composti da esperti di politiche sociali,
socio-sanitarie e del lavoro - incaricati di valutarne caso per caso
l’applicazione.
Questi Organismi rimarranno attivi fino
all’istituzione della “equipe multi-professionale”, il nuovo soggetto previsto
dalla LR 14/2015 per l’inclusione sociale.
Le deroghe alla normativa previste
per i tirocini C e D sono le seguenti:
Indennità
L’indennità
§
può essere erogata da un soggetto
diverso dal soggetto ospitante;
§
può non essere corrisposta se
il tirocinante presta servizio fino a 12 ore a settimana;
§
deve essere almeno di 200 euro se
il tirocinante presta servizio per più di 12 e fino a 25 ore a
settimana;
§
può non essere corrisposta se
il tirocinante percepisce altri redditi in conseguenza della
sua condizione (handicap, invalidità, ecc..) di importo pari o superiore a 450
euro;
§
può essere corrisposta in misura
ridotta se il tirocinante percepisce altri redditi di importo
inferiore a 450 euro. In tal caso, la somma erogata corrisponderà alla
differenza tra l’indennità minima di tirocinio (450 euro) e il reddito
percepito.
In questi casi ai tirocinanti spetta un rimborso spese
per il trasporto pubblico e i pasti.
Conteggio dei partecipanti
I tirocinanti non sono conteggiati nel
numero totale di tirocinanti che un datore di lavoro può ospitare
contemporaneamente.
Ripetibilità
Tirocini di tipologia C
Uno stesso tirocinante può svolgere più
tirocini presso lo stesso datore di lavoro, anche con lo stesso progetto
formativo individuale.
In particolare:
§
il tirocinio può essere rinnovato
una volta in caso di
§
persone con handicap intellettivo e
psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità;
§
disabili con riduzione della capacità
lavorativa superiore al 79%;
§
persone con minorazioni dalla 1° alla 3°
categoria secondo il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra
(DPR 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni).
Su richiesta del tirocinante stesso o del soggetto promotore, il tirocinio può
essere rinnovato ulteriormente, dopo una verifica da parte dell’Organismo
tecnico di valutazione sulle capacità lavorative del soggetto e sul suo
inserimento nell’organizzazione del datore di lavoro.
§
il tirocinio può essere rinnovato
una volta, su richiesta del tirocinante o del soggetto promotore, a seguito di
valutazione positiva dell’Organismo tecnico, in caso di:
§
disabili con riduzione della capacità
lavorativa tra il 45% e il 79%;
§
persone con minorazioni dalla 4° all’8°
categoria secondo il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra
(DPR 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni);
§
persone svantaggiate (art. 4, comma 1,
primo periodo, legge n. 381 dell’8 novembre 1991);
§
persone richiedenti asilo politico e
titolari di protezione internazionale (art. 25, commi 1, lett. c), della legge
regionale 1° agosto 2005, n. 17).
Tirocini di tipologia D
Il tirocinio può essere prorogato o ripetuto
oltre i termini previsti se il servizio pubblico che ha in carico la
persona lo ritiene necessario e se l’Organismo Tecnico di Valutazione ha
espresso parere positivo.
In particolare:
Su richiesta del tirocinante stesso o del soggetto promotore, il tirocinio può essere rinnovato ulteriormente, dopo una verifica da parte dell’Organismo tecnico di valutazione sulle capacità lavorative del soggetto e sul suo inserimento nell’organizzazione del datore di lavoro.
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