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venerdì 24 marzo 2017

Lavoro intermittente (a chiamata): "rispolverata" normativa sulla comunicazione telematica preventiva


Il lavoro intermittente è caratterizzato dalle prestazioni a carattere discontinuo rese dal lavoratore secondo le richieste dell’impresa.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica ogni chiamata del lavoratore, secondo le modalità definite dal decreto interministeriale del 27 marzo 2013 e dalla successiva circolare 27 giugno 2013 n.27.
Questa comunicazione dal 1° dicembre 2016 è di competenza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e deve essere effettuata esclusivamente:

Per utilizzare la casella di posta, non è necessario che l’indirizzo e-mail del mittente sia un indirizzo di posta elettronica certificata, poiché è stata abilitata a ricevere comunicazioni anche da indirizzi di posta non certificata. Per la compilazione del modello è possibile consultare la guida alla compilazione del modulo PDF.

È prevista, inoltre, la modalità di invio tramite SMS esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione.
L’invio tramite sms, dettagliato nella relativa guida all'utilizzo, potrà essere utilizzato solo dalle aziende registrate al Portale Cliclavoro e abilitate all’utilizzo del lavoro intermittente. L’SMS deve contenere almeno il codice fiscale del lavoratore. Il numero al quale inviare la comunicazione è 3399942256.

In caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione informatici, è possibile effettuare la comunicazione al numero fax della Direzione Territoriale del Lavoro competente. 
In tal caso, il datore di lavoro dovrà conservare la copia del fax unitamente alla ricevuta di malfunzionamento rilasciata direttamente dal servizio informatico come prova dell’adempimento dell’obbligo.  



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