Decreto n. 25 del 17 marzo 2017
2. all’articolo 2 –
modifica il comma 2, dell’articolo 29, del decreto legislativo n. 276 del 2003,
ripristinando integralmente la responsabilità solidale del committente con
l’appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per garantire
una miglior tutela in favore dei lavoratori impiegati.
Articolo 29 – Appalto
1. Ai fini della
applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di
appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo 1655 del codice
civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei
mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in
relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto,
dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei
lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per la assunzione, da parte del
medesimo appaltatore, del rischio d’impresa.
2. In caso di appalto
di opere o di servizi, il committente
imprenditore o datore di lavoro e’
obbligato in solido con l’appaltatore, nonché’
con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro
il limite di due anni dalla
cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i
trattamenti retributivi, comprese le quote di
trattamento di fine rapporto, nonché’
i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in
relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto,
restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui
risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente
che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi
del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l’azione di
regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
3. L’acquisizione del
personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore
dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto
collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto, ove siano
presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di
impresa, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda.
3-bis. Quando
il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal
comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a
norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche
soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un
rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In tale ipotesi si applica
il disposto dell’articolo 27, comma 2.
3-ter. Fermo
restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma
2 del presente articolo non trovano applicazione qualora il committente sia una
persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale.
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