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venerdì 13 giugno 2014

Ferie

L'attuale normativa (D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213) prevede che le ferie maturate e non godute - fino ad un massimo di 4 settimane su base annua- non potranno più essere liquidate se non al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, mentre quelle eccedenti le 4 settimane su base annua potranno continuare ad essere monetizzate.

Vi ricordiamo inoltre che:
-  come previsto dalla normativa INPS, l’eventuale residuo ferie al 31 dicembre 2012 sarà assoggettato nella busta paga di luglio alle dovute ritenute contributive, a carico azienda e a carico dipendente. Le ritenute contributive versate saranno comunque successivamente recuperate dal dipendente in caso di futuro utilizzo o liquidazione di ferie;

-  la normativa sulle ferie (D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213) prevede che il periodo di ferie debba essere goduto per almeno due settimane entro l’anno di maturazione e, per le restanti due settimane (rispetto al minimo fissato pari a quattro settimane annue), nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

mercoledì 11 giugno 2014

Ispezioni sul lavoro – i verbali costituiscono piena prova.

Con sentenza n.10427 del 14 maggio 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che costituiscono piena prova i fatti e le testimonianze indicate nei verbali ispettivi.

I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato il valore probatorio dei verbali ispettivi e il principio di diritto secondo cui gli stessi, se redatti da funzionari dell’Ispettorato del lavoro e degli enti previdenziali e assistenziali, fanno piena prova dei fatti, per cui il giudice può anche esimersi dal richiedere prove testimoniali degli stessi.

Consulta: reato penale per l’omesso versamento dei contributi

Con la sentenza n. 139 del 19 maggio 2014, la Corte Costituzionale  ha dichiarato legittima la norma che punisce con la reclusione fino a 3 anni e la multa fino a 1.032 euro il datore di lavoro che non versa le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, in quanto non possono essere considerate alla stessa stregua degli omessi versamenti per ritenute fiscali.

La norma sottoposta al vaglio della Consulta è l’articolo 2, comma 1° bis, del decreto legge 12/09/1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, c. 1°, della legge 11/11/1983, n. 638, che prevede, per l’appunto, la sanzione penale nel caso di omesso versamento di contribuzione anche per importi irrisori, a differenza dall’omissione di versamenti per ritenute fiscali che prevedono una sanzione penale solo al superamento della soglia di 50.000 euro di ritenute non versate.

martedì 10 giugno 2014

Tempo determinato e somministrazione: Jobs Act.

Per le imprese che utilizzano la somministrazione di lavoro a termine, il nuovo limite di contingentamento previsto dalla legge riguarda esclusivamente i contratti a termine stipulati direttamente tra l’azienda e il lavoratore, mentre per i contratti di somministrazione di manodopera nulla cambia, dovendo l’utilizzatore continuare ad attenersi alle norme eventualmente contenute nel CCNL applicato in azienda.

L’intermediazione illecita se l’appaltatore ha la sola gestione amministrativa del rapporto.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n° 12357 pubblicata il 03/06/2014, si è espressa nel merito del riconoscimento dell’intermediazione di manodopera negli appalti endoaziendali, precisando che il reato si configura anche qualora l’appaltatore si limita solamente alla gestione amministrativa del rapporto di lavoro.
Nel caso in specie, il lavoratore era inserito nell’organizzazione del committente, seguiva le direttive di questi e nell’attività quotidiana utilizzava gli strumenti e beni di proprietà dello stesso committente: i giudici della Corte suprema hanno ritenuto che l’appaltatore abbia fornito un lavoratore, e non un servizio al committente, configurandosi pertanto il reato di intermediazione illecita. Non rileva il fatto che l’appaltatore sia un’azienda vera e propria: accertato il fatto che l’appaltatore era estraneo all’organizzazione e alla gestione del lavoratore, chiarisce la Corte, è irrilevante “ogni questione inerente il rischio economico e l’autonoma organizzazione”.

CCNL Studi Professionali: sospesa l’erogazione dell’elemento economico di garanzia

Con una Nota del 30/05/2014, Confprofessioni ha comunicato la sospensione dell’erogazione dell’elemento economico di garanzia previsto dall’art. 8-ter CCNL Studi Professionali 29/11/2011.

giovedì 5 giugno 2014

Fuori busta: spetta al datore di lavoro provare che le somme corrisposte non hanno natura retributiva.

In materia di “fuori busta”, la Corte di Cassazione ha chiarito che rimane a carico del datore di lavoro l’onere di provare la natura delle somme corrisposte al lavoratore e che non trovino giustificazione nella busta paga.

La Suprema Corte, con la Sentenza n° 11717 del 26/05/2014, ha precisato che la mancata corrispondenza tra quanto indicato nelle buste paga e quanto appuntato dall’azienda in nota separata comporta l’obbligo per l’azienda dei versamenti contributivi.