Con sentenza n. 4899
pubblicata il
03/03/2014, la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione interviene in
merito alla valutazione della documentazione prodotta nell’ambito di un
contenzioso a seguito di ispezione.
In particolare la Suprema Corte sentenzia che il verbale
ispettivo dell’INPS può essere messo in discussione da una dichiarazione
sostitutiva del dipendente, che attesti un orario diverso da quello riportato
dagli ispettori dell’istituto.
Di conseguenza, l’onere della prova da parte dell’Istituto
di previdenza rimane inadempiuto, in quanto, continua la Cassazione, la
ritrattazione da parte del dipendente delle dichiarazioni rese durante l’accesso
ispettivo, priva il verbale redatto dagli ispettori della sua valenza
probatoria.
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