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martedì 11 marzo 2014

Maxisanzione (circolare ministero - informativa CDL)

Link:

http://www.consulentidellavoro.it/index.php/component/k2/item/813-sanzioni-sul-lavoro-nero-e-sull-orario-ministero-interviene-sulle-novita 

http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/normativa/Documents/2014/20140304_Circ_5.pdf


 

Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 5 del 4 marzo 14 fornisce indicazioni operative sulle sanzioni per il lavoro nero e violazioni dell’orario di lavoro, nonché tabelle per il calcolo (conversione in Legge n. 9/14, con modificazioni, del D.L. n. 145/13).

Maxisanzione lavoro nero
Posto che la consumazione dell'illecito coincide con la cessazione della condotta:
• violazioni commesse prima del 24.12.2013 applicabile pregressa disciplina (importi e diffida ex art. 13 del D.Lgs. n. 124/04);
• violazioni commesse dal 24.12.2013 e fino al 21.2.2014 compreso: applicazione  sanzioni amministrative già previste dall'art. 3 del D.L. n. 12/02 aumentate del 30%, sia per la parte fissa, sia per la parte variabile e la procedura di diffida ex art. 13 del D.Lgs. n. 124/04;
• violazioni commesse del 22.2.2014: applicazione sanzioni amministrative già previste dall'art 3 del D.L. n. 12/2002 aumentate del 30%, sia per la parte fissa, sia per la parte variabile, ma non anche la procedura di diffida (art. 13 del D.Lgs. n. 124/04).
Il momento di consumazione dell’illecito coincide con la cessazione della condotta.

Sospensione attività imprenditoriale
I nuovi importi per la revoca: € 1.950 in ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e ad € 3.250 in ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Si tratta di importi da applicare in relazione alle richieste di revoca del provvedimento effettuate dal 24.12.2013, anche se riferite a condotte poste in essere prima di tale data.

Sanzioni per violazioni orario di lavoro
Le violazioni commesse sino al 23.12.2013 saranno soggette al pregresso regime sanzionatorio, mentre quelle commesse dopo il 23.12.2013 saranno soggette ad importi sanzionatori raddoppiati.
Ai fini della applicabilità delle nuove sanzioni raddoppiate e quindi della individuazione del momento di consumazione dei relativi illeciti, i periodi di riferimento (4 mesi per la durata media dell’orario di lavoro, 14 giorni per il riposo settimanale e 24 ore per il riposo giornaliero) devono ricadere interamente dopo il 24.12.2013. Questo perché costituiscono un elemento "strutturale" della fattispecie, indispensabile ai fini della verifica circa la realizzazione di una eventuale condotta illecita.

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