Link:
http://www.consulentidellavoro.it/index.php/component/k2/item/813-sanzioni-sul-lavoro-nero-e-sull-orario-ministero-interviene-sulle-novita
http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/normativa/Documents/2014/20140304_Circ_5.pdf
Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 5 del 4 marzo 14 fornisce indicazioni operative sulle
sanzioni per il lavoro nero e violazioni dell’orario di lavoro, nonché tabelle
per il calcolo (conversione in Legge n. 9/14, con modificazioni, del D.L. n.
145/13).
Maxisanzione lavoro nero
Posto che la consumazione dell'illecito coincide con la cessazione
della condotta:
• violazioni commesse prima del 24.12.2013 applicabile pregressa
disciplina (importi e diffida ex art. 13 del D.Lgs. n. 124/04);
• violazioni commesse dal 24.12.2013 e fino al 21.2.2014 compreso:
applicazione sanzioni amministrative già previste dall'art. 3 del D.L. n.
12/02 aumentate del 30%, sia per la parte fissa, sia per la parte variabile e
la procedura di diffida ex art. 13 del D.Lgs. n. 124/04;
• violazioni commesse del 22.2.2014: applicazione sanzioni
amministrative già previste dall'art 3 del D.L. n. 12/2002 aumentate del 30%,
sia per la parte fissa, sia per la parte variabile, ma non anche la procedura
di diffida (art. 13 del D.Lgs. n. 124/04).
Il momento di consumazione dell’illecito coincide con la
cessazione della condotta.
Sospensione attività imprenditoriale
I nuovi importi per la revoca: € 1.950 in ipotesi di sospensione
per lavoro irregolare e ad € 3.250 in ipotesi di sospensione per gravi e
reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro.
Si tratta di importi da applicare in relazione alle richieste di
revoca del provvedimento effettuate dal 24.12.2013, anche se riferite a
condotte poste in essere prima di tale data.
Sanzioni per violazioni orario di lavoro
Sanzioni per violazioni orario di lavoro
Le violazioni commesse sino al 23.12.2013 saranno soggette al
pregresso regime sanzionatorio, mentre quelle commesse dopo il 23.12.2013
saranno soggette ad importi sanzionatori raddoppiati.
Ai fini della applicabilità delle nuove sanzioni raddoppiate e
quindi della individuazione del momento di consumazione dei relativi illeciti,
i periodi di riferimento (4 mesi per la durata media dell’orario di lavoro, 14
giorni per il riposo settimanale e 24 ore per il riposo giornaliero) devono
ricadere interamente dopo il 24.12.2013. Questo perché costituiscono un
elemento "strutturale" della fattispecie, indispensabile ai fini
della verifica circa la realizzazione di una eventuale condotta illecita.
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