Governo:
interventi per il mercato del lavoro - il JOBS ACT
Il Consiglio dei
Ministri, nella riunione del 12 marzo 2014, su proposta del Presidente e del
Ministro del Lavoro, ha approvato un decreto legge contenente disposizioni
urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione
degli adempimenti a carico delle imprese.
Un provvedimento
urgente che contiene, tra le altre cose, interventi di semplificazione sul
contratto a termine e sul contratto di apprendistato per renderli più coerenti
con le esigenze attuali del contesto occupazionale e produttivo.
Nello specifico
il decreto legge prevederà queste modifiche:
Il
contratto di lavoro a termine
Per
il contratto a termine viene prevista l’elevazione da 12 a 36 mesi della durata del rapporto di
lavoro a tempo determinato per il quale non è richiesto il requisito della
causalità.
Viene
prevista la possibilità di prorogare
fino ad un massimo di 8 volte il contratto a tempo determinato entro il limite
dei tre anni.
Condizione delle proroghe è che si riferiscano alla stessa attività lavorativa
per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato.
Viene,
infine, fissato il limite
massimo, per i contratti a tempo determinato, del 20% dell'organico complessivo del datore di lavoro. Il decreto fa,
comunque, salvo quanto disposto dall'art. 10, comma 7, del D.lgs.
368/2001, che da un lato lascia alla contrattazione collettiva la possibilità
di modificare tale limite quantitativo e, dall'altro, tiene conto delle
esigenze connesse alle sostituzioni e alla stagionalità. Infine, per
tenere conto delle realtà imprenditoriali più piccole, è previsto che le imprese che occupano fino a 5
dipendenti possono comunque stipulare un contratto a termine.
Il
contratto di apprendistato
Per
il contratto di apprendistato si prevede
il ricorso alla forma scritta per il solo contratto e patto di prova (e
non, come attualmente previsto, anche per il relativo piano formativo
individuale) e l’eliminazione delle attuali previsioni secondo cui l’assunzione
di nuovi apprendisti è necessariamente condizionata alla conferma in servizio
di precedenti apprendisti al termine del percorso formativo. È inoltre previsto
che la retribuzione dell’apprendista,
per la parte riferita alle ore di formazione, sia pari al 35% della retribuzione
del livello contrattuale di inquadramento. Per il datore di lavoro viene
eliminato l’obbligo di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di
mestiere con l’offerta formativa pubblica, che diventa un elemento
discrezionale.
La
smaterializzazione del DURC
Un
ulteriore intervento di semplificazione
riguarda la smaterializzazione del DURC,
superando l’attuale sistema che impone ripetuti adempimenti burocratici alle
imprese. Per dare un’idea della rilevanza del provvedimento, si ricorda che nel
2013 i DURC presentati sono stati circa 5 milioni.
Inoltre, è
previsto un disegno di legge delega al Governo in materia di riforma degli
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di
semplificazione delle procedure e degli adempimenti in materia di lavoro, di
riordino delle forme contrattuali e di miglioramento della conciliazione tra
tempi di lavoro e tempi di vita. Queste le caratteristiche:
Delega
in materia di ammortizzatori sociali
La
delega ha lo scopo di assicurare un sistema di garanzia universale per tutti i
lavoratori che preveda, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi
e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la
normativa in materia di integrazione salariale. Un sistema così delineato può
consentire il coinvolgimento attivo di quanti sono espulsi dal mercato del
lavoro o siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le
procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro.
A
tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:
- rivedere i criteri
di concessione ed utilizzo delle integrazioni salariali escludendo i casi di
cessazione aziendale;
- semplificare le
procedure burocratiche anche con la introduzione di meccanismi automatici di
concessione;
- prevedere che
l’accesso alla cassa integrazione possa avvenire solo a seguito di esaurimento
di altre possibilità di riduzione dell’orario di lavoro;
- rivedere i limiti
di durata, da legare ai singoli lavoratori;
- prevedere una
maggiore compartecipazione ai costi da parte delle imprese utilizzatrici;
- prevedere una
riduzione degli oneri contributivi ordinari e la loro rimodulazione tra i
diversi settori in funzione dell’effettivo utilizzo;
- rimodulare l’ASpI
omogeneizzando tra loro la disciplina ordinaria e quella breve;
- incrementare la
durata massima dell’ASpI per i lavoratori con carriere contributive più
significative;
- estendere
l’applicazione dell’ASpI ai lavoratori con contratti di co.co.co., prevedendo
in fase iniziale un periodo biennale di sperimentazione a risorse definite;
- introdurre
massimali in relazione alla contribuzione figurativa;
- valutare la
possibilità che, dopo l’ASpI, possa essere riconosciuta un’ulteriore
prestazione in favore di soggetti con indicatore ISEE particolarmente ridotto;
- eliminare lo stato
di disoccupazione come requisito per l’accesso a prestazioni di carattere
assistenziale.
Delega
in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive
La
delega è finalizzata a garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia
di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché ad
assicurare l’esercizio unitario delle relative funzioni amministrative.
A
tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:
- razionalizzare gli
incentivi all’assunzione già esistenti, da collegare alle caratteristiche
osservabili per le quali l’analisi statistica evidenzi una minore probabilità
di trovare occupazione;
- razionalizzare gli
incentivi per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità;
- istituire, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un’Agenzia nazionale per
l’impiego per la gestione integrata delle politiche attive e passive del
lavoro, partecipata da Stato, Regioni e Province autonome e vigilata dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All’agenzia sarebbero
attribuiti compiti gestionali in materia di servizi per l’impiego, politiche
attive e ASpI e vedrebbe il coinvolgimento delle parti sociali nella
definizione delle linee di indirizzo generali. Si prevedono meccanismi di
raccordo tra l’Agenzia e l’Inps, sia a livello centrale che a livello
territoriale, così come meccanismi di raccordo tra l’Agenzia e gli enti che, a
livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi
all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità;
- razionalizzare gli
enti e le strutture, anche all’interno del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, che operano in materia di ammortizzatori sociali, politiche
attive e servizi per l’impiego allo scopo di evitare sovrapposizioni e
garantire l’invarianza di spesa;
- rafforzare e
valorizzare l’integrazione pubblico/privato per migliorare l’incontro tra
domanda e offerta di lavoro;
- mantenere il capo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il ruolo per la definizione
dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere garantite su tutto
il territorio nazionale;
- mantenere in capo
alle Regioni e Province autonome le competenze in materia di programmazione
delle politiche attive del lavoro;
- favorire il
coinvolgimento attivo del soggetto che cerca lavoro;
- valorizzare il
sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio
delle prestazioni erogate.
Delega
in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti
La
delega punta a conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione
delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di
ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese.
A
tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:
- razionalizzare e
semplificare le procedure e gli adempimenti connessi con la costituzione e la
gestione del rapporto di lavoro, con l’obiettivo di dimezzare il numero di atti
di gestione del rapporto di carattere burocratico ed amministrativo;
- eliminare e
semplificare, anche mediante norme di carattere interpretativo, le disposizioni
interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali e
amministrativi;
- unificare le
comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi (es.
infortuni sul lavoro) ponendo a carico delle stesse amministrazioni l’obbligo
di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti;
- promuovere le
comunicazioni in via telematica e l’abolizione della tenuta di documenti
cartacei;
- rivedere il regime
delle sanzioni, valorizzando gli istituti di tipo premiale, che tengano conto
della natura sostanziale o formale della violazione e favoriscano l’immediata
eliminazione degli effetti della condotta illecita (a parità di costo);
- individuare
modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere, anche in via
telematica, tutti gli adempimenti di carattere burocratico e amministrativo
connesso con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di
lavoro;
- revisione degli
adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino
Delega
in materia di riordino delle forme contrattuali
La
delega è finalizzata a rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del
lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché a riordinare
i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali
esigenze del contesto produttivo nazionale e internazionale.
A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:
A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:
- individuare e
analizzare tutte le forme contrattuali esistenti ai fini di poterne valutare
l’effettiva coerenza con il contesto occupazionale e produttivo nazionale e
internazionale, anche in funzione di eventuali interventi di riordino delle
medesime tipologie contrattuali;
- procedere alla
redazione di un testo organico di disciplina delle tipologie contrattuali dei
rapporti di lavoro, riordinate secondo quanto indicato alla lettera a), che
possa anche prevedere l’introduzione, eventualmente in via sperimentale, di
ulteriori tipologie contrattuali espressamente volte a favorire l’inserimento
nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i lavoratori coinvolti;
- introdurre,
eventualmente anche in via sperimentale, il compenso orario minimo, applicabile
a tutti i rapporti di lavoro subordinato, previa consultazione delle parti
sociali;
- procedere
all’abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme
contrattuali, incompatibili con il testo organico di cui alla lettera b), al fine
di assicurare certezza agli operatori, eliminando duplicazioni normative e
difficoltà interpretative ed applicative.
Delega
in materia di conciliazione dei tempi di lavoro con le esigenze genitoriali
La
delega ha la finalità di contemperare i tempi di vita con i tempi di lavoro dei
genitori. In particolare, l’obiettivo che si vuole raggiungere è quello di
evitare che le donne debbano essere costrette a scegliere fra avere dei figli
oppure lavorare.
A
tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:
- introdurre a
carattere universale l’indennità di maternità, quindi anche per le lavoratrici
che versano contributi alla gestione separata;
- garantire, alle
lavoratrici madri parasubordinate, il diritto alla prestazione assistenziale anche
in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;
- abolire la
detrazione per il coniuge a carico ed introdurre il tax credit, quale incentivo
al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori
e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito familiare;
- incentivare accordi
collettivi volti a favorire la flessibilità dell’orario lavorativo e l’impiego
di premi di produttività, per favorire la conciliazione dell’attività
lavorativa con l’esercizio delle responsabilità genitoriali e dell’assistenza
alle persone non autosufficienti;
- favorire
l’integrazione dell’offerta di servizi per la prima infanzia forniti dalle
aziende nel sistema pubblico – privato dei servizi alla persona, anche mediante
la promozione del loro utilizzo ottimale da parte dei lavoratori e dei
cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi.
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