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mercoledì 5 marzo 2014

Rimborsi da 730 si complicano.

http://www.arezzoweb.it/notizie/speciale.asp?idnotizia=144215

I rimborsi derivanti dai modelli 730 diventano più complicati: è l'effetto della legge di stabilità 2014 sui lavoratori che si avvalgono di questa modalità per effettuare la propria dichiarazione dei redditi.
Infatti è stato introdotto un sistema di controlli preventivi dei modelli 730, nelle ipotesi in cui le dichiarazioni presentino un rilevante saldo a credito per il contribuente, con lo scopo di evitare indebiti rimborsi Irpef sia da parte del sostituto d'imposta, sia da parte dell'agenzia delle Entrate.
In sintesi - a partire dalle dichiarazioni presentate nel 2014 - l'amministrazione finanziaria, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione del 730, ovvero, se successiva, dalla sua data di trasmissione, effettua controlli preventivi sull'effettiva spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia, nell'ipotesi in cui scaturisca un rimborso complessivamente superiore a euro 4.000, anche se determinato da precedenti dichiarazioni.
Se al termine della verifica preventiva il credito risulta dovuto, sarà cura delle Entrate erogare il rimborso al contribuente che ne ha diritto.
La disposizione descritta non riguarda soltanto i lavoratori interessati dal 730, ma anche i datori di lavoro nella loro veste di sostituti d'imposta: peraltro, su queste novità normative e sui risvolti operativi entrano in gioco anche i Consulenti del lavoro, chiamati a gestire questi adempimenti e a fornire alle aziende la consulenza in merito.
I lavoratori e i sostituti d'imposta devono quindi prestare particolare attenzione nel richiedere e nell'attribuire le detrazioni per carichi di famiglia: si ricorda che l'obbligo di presentare al datore di lavoro una nuova dichiarazione sussiste solo in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, ma deve essere tempestiva.
Il contribuente, per evitare di dover restituire all'erario importi non spettanti, deve tener conto - ad esempio - che la detrazione per il coniuge spetta a condizione che questi non sia legalmente ed effettivamente separato e che sia "a carico"; stesso discorso riguarda i figli a carico. Inoltre, la detrazione può essere ripartita nella misura del 50% fra i genitori oppure, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede il reddito complessivo con ammontare più elevato, non essendo più ammessa una diversa divisione.

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