La Direzione Generale per l'Attività
Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 12 del 25 marzo 2014, ha
risposto ad un quesito dell'Assotrasporti (Associazione Nazionale Sindacati dei
Trasporti e dei Servizi), in merito all’interpretazione dell’art. 32, comma 4
lett. d), della Legge n. 183/2010.
In particolare si chiedono
chiarimenti in ordine alla “estensione” del termine decadenziale di 60 giorni
per l’impugnabilità del licenziamento e del termine di 180 giorni (termine così
ridotto dal successivo art. 1, comma 38,Legge n. 92/2012) per
il deposito del ricorso, ad “ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi
prevista dall’art. 27 del D.L.vo n. 276/2003,
si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad
un soggetto diverso dal titolare del contratto”.
La risposta in sintesi:
"...Si
premette che per tutte le ipotesi il lavoratore, nel chiedere la costituzione o
l’accertamento del rapporto di lavoro nei confronti dell’utilizzatore, deve
provare in via giudiziale la sussistenza degli elementi di irregolarità della
somministrazione e di non genuinità e illegittimità dei contratti di appalto e
distacco e contestualmente l’illegittimità del licenziamento.
Con riferimento al dies a quo per la decorrenza dell’enunciato
termine di 60 giorni per la relativa impugnazione, occorre distinguere
l’ipotesi in cui il licenziamento sia stato comunicato o meno per iscritto.
Nel caso di licenziamento scritto con contestuale comunicazione scritta dei motivi (cfr. art. 1, comma 37, Legge n. 92/2012), il termine decorre dalla data di ricezione, da parte del lavoratore, della comunicazione medesima.
Nel caso di licenziamento scritto con contestuale comunicazione scritta dei motivi (cfr. art. 1, comma 37, Legge n. 92/2012), il termine decorre dalla data di ricezione, da parte del lavoratore, della comunicazione medesima.
Di contro, in caso di licenziamento
verbale o di fatto o senza comunicazione dei motivi, il licenziamento è
inefficace (art. 2, comma 3, LLegge n. 604/1966),
nel qual caso non si ritiene applicabile il termine di decadenza di 60 giorni
che postula l’esistenza di un licenziamento scritto (sulle conseguenze, in
relazione al requisito dimensionale, v. art. 18, commi 1 e 6, Legge n. 300/1970).
In tal caso, essendo il licenziamento tamquam non esset, il
lavoratore può agire per far dichiarare tale inefficacia, contestualmente
all’azione per la costituzione o l’accertamento del rapporto di lavoro con il
fruitore materiale delle prestazioni, senza l’onere della previa impugnativa
stragiudiziale del licenziamento stesso, entro il termine prescrizionale di 5
anni.
In via generale, in caso di
licenziamento illegittimo, la giurisprudenza afferma infatti che il termine di
60 giorni, previsto a pena di decadenza dall’art. 6 della Legge n. 604/1966 “si applica all’impugnazione di
ogni licenziamento comunicato per iscritto per ragioni riconducibili
nell’ambito della disciplina dettata dalla Legge n. 604/1966,
fatta eccezione per il licenziamento non comunicato per iscritto, o di cui non
siano stati comunicati, parimenti per iscritto, i motivi, sebbene richiesti,
come stabilito dall’art. 2 della citata Legge del 1966, nel qual caso, essendo
il licenziamento inefficace (tamquam non esset), e quindi non inficiando sulla
continuità del rapporto da un punto di vista giuridico, si applicherebbe il
solo termine prescrizionale per la conseguente declaratoria di inefficacia”
(cfr. Cass. sent. n. 5611/1997; Cass. sent. n. 5519/1999, Cass. SS.UU. sent. n.
508/99).".
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