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mercoledì 28 dicembre 2016

INAIL PUBBLICA BANDO ISI 2016

L'Inail finanzia in conto capitale le spese sostenute per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Fondi a disposizione e tipologie di progetto
L'Inail, tramite il Bando Isi 2016, rende disponibili complessivamente 244.507.756 euro. I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande.
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto:
1. Progetti di investimento
2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.
Il contributo, pari al 65% dell’investimento, fino a un massimo di 130.000 euro  (50.000 euro per i progetti di cui al punto 4), viene erogato a seguito del superamento della verifica tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto ed è cumulabile con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito (es. gestiti dal Fondo di garanzia delle Pmi e da Ismea).
Prima fase: inserimento online della domanda e download del codice identificativo
Dal 19 aprile 2017, fino alle ore 18.00 del 5 giugno 2017, nella sezione “Accedi ai servizi online” del sito Inail le imprese registrate avranno a disposizione un’applicazione informatica per la compilazione della domanda, che consentirà di:
• effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
• verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
• salvare la domanda inserita;
• effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l’apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “invia”.

Per accedere alla procedura di compilazione della domanda l’impresa deve essere in possesso delle credenziali di accesso ai servizi online (Nome Utente e Password). Per ottenere le credenziali di accesso è necessario effettuare la registrazione sul portale Inail, nella sezione "Accedi ai servizi online", entro e non oltre le ore 18.00 del 3 giugno 2017.

Dal 12 giugno 2017 le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista e salvato definitivamente la propria domanda, effettuandone la registrazione attraverso l’apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “invia”, potranno accedere all’interno della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice identificativo che le identifica in maniera univoca.

Seconda fase: invio del codice identificativo (click-day)
Le imprese potranno inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al finanziamento, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda e ottenuto mediante la procedura di download.
Le date e gli orari dell’apertura e della chiusura dello sportello informatico per l’invio delle domande, saranno pubblicati sul sito Inail a partire dal 12 giugno 2017.
Gli elenchi in ordine cronologico di tutte domande inoltrate, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento, saranno pubblicati entro sette giorni dal giorno di ultimazione della fase di invio del codice identificativo.

Terza fase: invio della documentazione a completamento della domanda
Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento dovranno far pervenire all’Inail, entro e non oltre il termine di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di perfezionamento della formale comunicazione degli elenchi cronologici, la copia della domanda telematica generata dal sistema e tutti gli altri documenti, indicati nell'Avviso pubblico, per la specifica tipologia di progetto.

venerdì 16 dicembre 2016

Lavoro minorile


A) Età minima per l’accesso al lavoro: in conformità con quanto stabilito dalla stessa Costituzione (art. 37, 2° comma), l’accesso al lavoro del soggetto minore richiede innanzitutto, a pena di nullità, il raggiungimento dell’età minima stabilita dalla legge. A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 622 della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), l’età minima per l’accesso al lavoro, a decorrere dal 1° settembre 2007 (nota n. 25/I/0009799 del 20 luglio 2007) è stata fissata in 16 anni. Le uniche eccezioni al limite di età sono, espressamente, regolamentate dall’art. 4 della L. n. 977/67, come sostituito dall’art. 6, co. 1, del D. Lgs. n.345/99 e dal D.M. 27 aprile 2006, n. 218.

B) Assolvimento obbligo scolastico: a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 622 della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), a partire dall’anno scolastico 2007/2008, l’istruzione obbligatoria deve essere impartita per almeno dieci anni: con la norma in esame pertanto è stato rivisto, innalzandolo, il precedente numero minimo di anni di istruzione (fino al 31 agosto 2007 pari ad 8 anni in virtù delle modifiche introdotte dalla L. n. 53/2003). Qualsiasi attestazione relativa all’assolvimento dell’obbligo scolastico deve essere rilasciata dalla competente autorità scolastica, trattandosi di questione che attiene alle attribuzioni del Ministero della Pubblica Istruzione (Min. Lavoro lettera circolare n. 5/27341/70/AG/16 del 27 luglio 2000). In caso di minore extracomunitario, anch’egli soggetto all’obbligo scolastico, l’eventuale percorso scolastico effettuato all’estero dovrà essere valutato dalla competente autorità scolastica.

Il ragazzo quindi deve avere almeno 16 anni e 10 anni di istruzione obbligatoria effettuata e certificata.


L’ammissione al lavoro del minorenne è subordinata all’effettuazione di una visita medica preventiva che ne accerti l’idoneità alla specifica attività lavorativa cui sarà adibito (da valutare i risvolti dell'abrogazione DL 69/2013 - "decreto del fare").

Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e comunque in occasione di ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi specifica per i minori (art. 7 della L. n. 977/1967, come modificato dal D. Lgs. n. 345/1999).


La durata massima dell’orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.

Novità 2017: collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili:

Dal 1° gennaio 2017 al raggiungimento della soglia dei 15 dipendenti (computabili) scatterà  l’obbligo di assunzione di un lavoratore disabile: l’azienda avrà 60 giorni di tempo per adempiere, trascorsi i quali troverà applicazione la sanzione amministrativa di euro 153,20  per ogni giorno di “scopertura”.

Pertanto l’obbligo di assunzione alla cui inottemperanza, entro 60 giorni,  è collegata la sanzione citata scatta sia per il raggiungimento dei 15 dipendenti, sia nel momento in cui si libera un posto già coperto da un disabile per pensionamento, dimissioni, ecc. ecc.

L’esonero dall'obbligo di assunzione è concesso per situazioni particolari legate alla pericolosità, insalubrità o alta specializzazione dell’attività svolta  o all’esclusione dalla base di calcolo dei lavoratori per i quali l’azienda paga un premio superiore al 60 per mille.  
Viene inoltre previsto l’istituto della diffida che consente, a determinate condizioni,  di pagare la sanzione nella misura di  1/4 del massimo.


Riportiamo di seguito le quote di riserva di assunzione di lavoratori disabili in base alle dimensioni aziendali:

- le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti sono tenute all’assunzione di 1 disabile;
- le aziende che occupano da 36 a 50 dipendenti sono tenute all’assunzione  di 2 disabili;
- le aziende che occupano più di 50 dipendenti sono tenute al rispetto di un’aliquota del 7% del personale computabile, oltre all’assunzione di un’unita proveniente dalle categorie protette (orfani, vedove dei caduti per lavoro o per servizio e soggetti equiparati).



venerdì 25 novembre 2016

Nuovo termine per presentare la CIGO


Messaggio Inps n. 4752 del 23 novembre 2016
Con il Messaggio 4752 del 23 novembre 2016, l’INPS fornisce le prime indicazioni sulla nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 185/16 che ha modificato l’art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 148/15, relativa al nuovo termine di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili.
Si tratta di una disposizione con la quale si realizza una significativa semplificazione degli adempimenti procedurali a carico delle aziende.
Quest’ultime, infatti, per effetto della nuova disposizione, possono presentare un’unica domanda per tutti gli eventi oggettivamente non evitabili – in particolare eventi meteo – intervenuti nel corso di un mese, entro la fine del mese successivo, superando la previgente disciplina che prevedeva anche per tali fattispecie il termine di quindici giorni dal verificarsi del singolo evento di sospensione.
La riforma si applica per tutte le domande presentate a partire dall’8 ottobre 2016, giorno di entrata in vigore della riforma.

mercoledì 23 novembre 2016

Omaggi, erogazioni liberali al personale dipendente

La prassi di fare omaggi ai dipendenti ma anche i collaboratori parasubordinati è ormai comune nel nostro Paese.

Il trattamento, varia in virtù della tipologia dell’omaggio stesso. Gli esempi tipici sono: i “beni in natura” quali ad es. pacchi dono o particolari “buoni” (questi ultimi devono essere spendibili soltanto in specifici esercizi, non devono essere cedibili né monetizzabili) oppure  l’omaggio potrebbe essere erogato in denaro (il cosiddetto premio natalizio o altrimenti nominato).

Affrontando direttamente il premio natalizio in denaro bisogna dire che ad oggi tale omaggio è parificato in tutto alla normale retribuzione (modifiche introdotte dall’art. 2, c. 6 D.L. n. 93/2008, a decorrere dal 29.08.2008) quindi verrà tassato in capo al dipendente e assoggettato a contributi per azienda e dipendente. Per l’azienda questo rientrerà nel costo di lavoro dipendente a tutti gli effetti.

L’omaggio in senso stretto, il pacco o strenna natalizia, segue regole differenti.

In capo al lavoratore l’omaggio è esente da tassazione ed è escluso dall’imponibilità contributiva sia per l’azienda che per il lavoratore se di valore inferiore ai € 258,23 (in tale limite deve essere ricompreso però anche ogni altro benefit concesso nell’anno al dipendente quali ad es. cellulare, auto, polizze assicurative etc.). Al contrario se la somma dei suddetti benefit e dell’omaggio superasse tale cifra, l’intera somma (non solo la differenza in eccesso) sarebbe soggetta ad imposte e contributi.

martedì 22 novembre 2016

Regione Emilia-Romagna: incentivi per imprese dell'ambito turistico, commerciale e culturale

http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/turismo/progetti-per-lattrattivita-turistico-culturale

Obiettivi

Il bando approvato con delibera di Giunta regionale n. 1675 del 17 ottobre 2016 è finalizzato alla promozione e all’accrescimento dell’attrattività turistica e culturale e della domanda di fruizione del territorio, tramite la riqualificazione innovativa delle imprese turistichecommerciali e culturali e l’offerta di nuovi servizi/prodotti innovativi.

Progetti ammissibili

  • Misura A:progetti innovativi per la valorizzazione del settore ricettivo
  • Misura B: progetti innovativi per la valorizzazione del settore del commercio e dei pubblici esercizi
  • Misura C: progetti innovativi per la valorizzazione degli attrattori culturali del settore cinematografico, teatrale, musicale e artistico del territorio dell’Emilia-Romagna e per la creazione di nuovi musei d’impresa

Ispettori del lavoro e sanzioni codice della strada

Cass. sezione VI civ 12/10/2016 n° 20594.

La Cassazione, nel confermare la competenza degli Ispettori del lavoro ad irrogare le sanzioni del Codice della Strada in materia di tempi di guida dei conducenti, ribadisce il principio in base al quale il controllo dei limiti temporali dell'orario nell'autotrasporto è finalizzato a garantire sia la sicurezza della circolazione che la tutela del lavoratore.

Distacchi transfrontalieri: nuova comunicazione

Ministero del Lavoro.
Decreto 10/08/2016
(GU n° 252 del 27/10/2016)


Il prestatore di servizi che intenda distaccare un lavoratore nel nostro Paese ha l’obbligo di comunicarlo preventivamente al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e di informare quest’ultimo in ordine all’eventuale annullamento e/o variazione dei dati.
La comunicazione (dovrà essere preventiva), dovrà essere effettuata telematicamente compilando il modello “UNI_distacco_UE” (disponibile sul sito del Ministero: www.lavoro.gov.it).


venerdì 18 novembre 2016

Installazione ed utilizzo impianti satellitari GPS montati su autovetture aziendali: Art. 4 Legge 300/1970

http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2016/Circolare%20INL%20n.2%20indicazioni%20operative%20%20utilizzazione%20%20impianti%20GPS-signed.pdf


L’Ispettorato nazionale del Lavoro, ha emanato la circolare n. 2 del 7 novembre 2016, con la quale fornisce indicazioni operative sull’installazione ed utilizzazione di impianti satellitari GPS montati su autovetture aziendali, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, Legge n. 300/1970.

In linea di massima, l’Ispettorato ritiene che i sistemi di geolocalizzazione rappresentino un elemento “aggiunto” agli strumenti di lavoro, non utilizzati in via primaria ed essenziale per l’esecuzione dell’attività lavorativa ma, per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro.
Ne consegue che, in tali casi, la fattispecie rientri nel campo di applicazione di cui al comma 1 dell’art.4 Legge n. 300/1970 e pertanto le relative apparecchiature possono essere installate solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro (art. 4, comma 1, della Legge n. 300/1970, come modificato dall’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 185/2016).

Legge 199/2016: Caporalato


Art. 603-bis. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).
Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, e’ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attivita’ di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o piu’ delle seguenti condizioni: 
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali piu’ rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantita’ e qualita’ del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla meta’:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o piu’ dei soggetti reclutati siano minori in eta’ non lavorativa;
3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

E’ previsto, inoltre, a carico della ditta che ha utilizzato, assunto o impiegato manodopera a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, il sequestro ovvero,  qualora l’interruzione dell’attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale, il controllo giudiziario dell’azienda presso cui è stato commesso il reato.

giovedì 27 ottobre 2016

Confcommercio: Sospeso aumento contratto Novembre

http://www.confcommercio.it/-/contratto-terziario-sospeso-aumento-novembre


Confcommercio, Filcams–Cgil, Fisascat–CISL, Uiltucs–UIL hanno condiviso di sospendere l'erogazione della tranche di aumento contrattuale prevista per il mese di novembre dal CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi del 30 marzo 2015. Vernola: "atto di grande responsabilità comune con il sindacato".

Confcommercio, Filcams–Cgil, Fisascat–CISL, Uiltucs–UIL hanno condiviso di sospendere l'erogazione della tranche di aumento contrattuale prevista per il mese di novembre dal CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi  del 30 marzo 2015. Le Parti, infatti, in virtù di consolidate e positive relazioni sindacali e delle analisi congiuntamente svolte, alla luce dell'ancora incerto andamento economico, hanno maturato tale decisione, concordando di rivedersi entro i primi del mese di dicembre per definire una nuova decorrenza degli aumenti contrattuali.

Correttivo Jobs-Act: Guida Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Guida Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2016/FS/GUIDA_DECRETO_CORRETTIVO.pdf

venerdì 14 ottobre 2016

Jobs Act – Lavoro accessorio

E’ entrato in vigore, l’8 ottobre 2016, il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 con il quale sono state approvate le disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Tra le modifiche introdotte dal provvedimento, quella relativa al lavoro accessorio con novità che riguardano soprattutto modalità, tempi e contenuti della comunicazione della prestazione e la previsione di un regime sanzionatorio ad hoc.


I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, devono procedere alla comunicazione almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, dei dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore nonché luogo, giorno e l'ora d’inizio e di fine della prestazione.
Dunque non più l’arco temporale all’interno della quale si colloca la prestazione, ma indicazione puntuale del giorno e dell’ora di inizio e di termine di esecuzione dell’attività lavorativa del soggetto occupato mediante il voucher.


Il destinatario della comunicazione è la sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro alla quale i dati dovranno essere trasmessi mediante sms o posta elettronica. In attesa di chiarimenti da parte degli organi superiori sulla modalità di adempimento di tale obbligo nei confronti del nascente Ispettorato Nazionale del Lavoro, è utilizzabile una delle seguenti caselle di posto elettronica:
-       dtl-parma@lavoro.gov.it.



L’importante sono i dati che debbono essere comunicati:

·         Codice fiscale Azienda;
·         Codice fiscale Lavoratore;
·         Luogo della prestazione;
·         Data dello svolgimento;
·         Ora di inizio e fine
·         Codice controllo voucher


Rimane comunque necessario procedere alla comunicazione dei dati all’INPS al fine di consentire l’abbinamento del buono al prestatore ed a quest’ultimo l’incasso della relativa somma.

Sanzioni


Ricordiamo, infine, l’introduzione della nuova sanzione nel caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 3 dell’articolo 49 citato. In particolare, si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.


In tali ipotesi, non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

lunedì 26 settembre 2016

Dimissioni on-line: procedura anche presso i Consulenti del lavoro


Lo schema del decreto legislativo, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 151 (c.d. Decreto Semplificazioni – Jobs Act), tra le altre cose, ha previsto che la procedura relativa alla presentazione telematica delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali possa avvenire anche per il tramite e con l’assistenza dei consulenti del lavoro e delle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
La modifica è stata apportata su richiesta della Commissione XI – lavoro della Camera dei deputati del 21 luglio 2016.
Inoltre, viene chiarito che la procedura telematica non si applica ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
La nuova disposizione sarà operativa il giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

INPS: al via controlli bonus assunzioni giovani

http://www.consulentidellavoro.it/index.php/component/k2/item/6298-inps-al-via-controlli-bonus-assunzioni-giovani

Con circolare n. 180 del 22 settembre 2016, l’Inps informa che sarà avviata un’attività di controllo a campione per verificare la legittima fruizione dell’incentivo per l’assunzione di giovani previsto dall’art. 1, D.L. n. 76/201, previsto dalla convenzione tra Inps e Ministero de Lavoro, approvata con determinazione n. 167 del 17 dicembre 2015. Le risorse ammontano a 40 milioni di euro, a carico del Fondo sociale europeo, e vanno a favore dei datori di lavoro di determinate Regioni che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - anche a tempo parziale - o che trasformano i rapporti a tempo determinato, giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni privi di un lavoro regolarmente retribuito da almeno sei mesi o privi di diploma. Le Regioni interessate sono: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano. Al datore di lavoro spetta un beneficio economico (massimo 650 euro per lavoratore) pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. Per assunzione a tempo indeterminato l’incentivo spetta per 18 mesi e, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, l’incentivo spetta per 12 mesi.
La circolare Inps n. 180/2016 stabilisce che saranno effettuate delle verifiche a campione di natura amministrativa e/o ispettivarelative alla legittimità ed alla misura degli importi conguagliati nelle denunce contributive mensili relative a tale incentivo. Saranno due – come si legge nella circolare – i tipi di controllo effettuati dall’Istituto Nazionale di previdenza: controlli on Desk (verifiche automatiche di natura amministrativa) e controlli sul posto (verifiche di natura ispettiva sugli importi conguagliati nelle denunce contributive mensili). In caso di esito negativo circa i presupposti di legittimità della fruizione dell’incentivo, l’Istituto deve contestare l’irregolarità al datore di lavoro, intimandogli di sanare l’irregolarità entro i termini di legge, fermo il diritto di proporre ricorso amministrativo. Concluse le attività di controllo, l’incaricato dell’ufficio compila una check-list, contenente le risultanze dei controlli (regolare o irregolare). Le check list dovranno essere inviate dalle Direzioni Regionali interessate alla Direzione Centrale Entrate. Le Direzioni Regionali devono garantire lo svolgimento dei controlli e l’invio delle check list debitamente compilate e firmate entro e non oltre il 31 ottobre 2016.

Cumulo pensione con redditi di lavoro autonomo

http://www.consulentidellavoro.it/index.php/component/k2/item/6299-cumulo-pensione-con-redditi-lavoro-autonomo

I pensionati sono tenuti a produrre all'ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo dell'anno precedente entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno.
I titolari di pensione soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo nell'anno 2015 sono tenuti a dichiarare entro il 30 settembre 2016, data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell'anno 2015, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2015. L'Inps con il messaggio n.3817 del 23 settembre 2016 (http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%203817%20del%2023-09-2016.htm) specifica quali pensionati sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione ovvero:

- i titolari di pensione e assegno di invalidità con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia. L'Istituto ricorda che le pensioni di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;
- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo;
- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
- i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (v. circolare n. 20 del 26 gennaio 2001). L'Inps precisa che ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi (v. circolare n. 22 dell’8 febbraio 1999 e messaggio n. 4233 del 23 luglio 1999).
Pe presentare la dichiarazione bisogna autenticarsi con PIN sul sito dell'Inps, accedere ai servizi per il cittadino e selezionare la voce "Dichiarazioni Reddituali" – Red Semplificato (per la dichiarazione RED) e scegliere la voce "Dichiarazione redditi per l’anno 2015". In alternativa è possibile scaricare il modulo 503 AUT dalla sezione Moduli sul portale dell’Istituto, compilarlo e inviarlo a mezzo PEC alla sede Inps competente.

venerdì 23 settembre 2016

Agenzie Demanio: FARI!

http://www.agenziademanio.it/opencms/it/ValorePaese/faritorriedificicostieri/

FARI, TORRI, EDIFICI COSTIERI 2016: LA NUOVA EDIZIONE DEL PROGETTO

Le coste italiane sono ricche di gioielli da valorizzare, in grado di ospitare nuove attività. Proprio per questo, l’Agenzia del Demanio (MEF) e Difesa Servizi SpA (Ministero della Difesa) hanno deciso di dare vita a una nuova edizione del progetto Valore Paese Fari, che punta alla promozione di una rete nazionale dedicata ad una forma di turismo sostenibile, legata alla cultura del mare e dell'ambiente mediterraneo.
Il bando di gara Fari,Torri ed Edifici Costieri 2016                                                                                 Il secondo bando di gara per la concessione fino ad un massimo di 50 anni dei 20 "gioielli del mare" è online dal 16 settembre 2016 al 19 dicembre 2016:


Il portafoglio immobiliare
La nuova edizione del progetto si caratterizza per la differente tipologia di immobili proposti sul mercato, non solo Fari, ma anche Torri ed altri Edifici Costieri: un portafoglio di 20 beni situati su tutto il territorio italiano. Si tratta, al pari degli 11 Fari proposti sul mercato nella prima edizione del progetto, di asset unici e di grande pregio paesaggistico, che grazie a questo progetto potranno rinascere a nuova vita e generare valore economico e sociale per il territorio e per l'intero sistema Paese.


lunedì 19 settembre 2016

Osservatorio sul precariato

https://www.inps.it/docallegati/DatiEBilanci/osservatori/Documents/Osservatorio%20Precariato%20-%20Gen-Lug%202016.pdf

LA DINAMICA DEI FLUSSI Complessivamente le assunzioni, sempre riferite ai soli datori di lavoro privati, nel periodo gennaio-luglio 2016 sono risultate 3.428.000, con una riduzione di 382.000 unità rispetto al corrispondente periodo del 2015 (-10,0%). Nel complesso delle assunzioni sono comprese anche le assunzioni stagionali, pari a 408.000. Il rallentamento delle assunzioni ha coinvolto principalmente i contratti a tempo indeterminato (– 379.000, pari a – 33,7% rispetto ai primi sette mesi del 2015) e va considerato in relazione al forte incremento delle assunzioni a tempo indeterminato registrato nel 2015, anno in cui dette assunzioni potevano beneficiare dell’abbattimento integrale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di tre anni. Analoghe considerazioni possono essere sviluppate per la contrazione del flusso di trasformazioni a tempo indeterminato (- 36,2%). Per i contratti a tempo determinato, nei primi sette mesi del 2016, si registrano 2.143.000 assunzioni, in linea con il 2015 (+ 0,9%) e in crescita rispetto al 2014 (+ 3,5%). Per i contratti in apprendistato si osserva una crescita rispetto all’analogo periodo del 2015, del 15,4%. I contratti stagionali invece registrano una riduzione del 9,0%. 

mercoledì 7 settembre 2016

Ue rilancia lʼidea di una base imponibile comune


Dopo il caso Apple la Commissione Ue prova a rilanciare la proposta per creare una base imponibile comune (Common consolidated corporate tax base o CCCTB), ferma in Consiglio dal 2011. Rispetto alla prima bozza, sarà previsto unapproccio in due fasi: nella prima si troverà una definizione comune di "profitti tassabili", e nella seconda si stabilirà una formula per tassarli in modo equo nei diversi Stati Ue.

La proposta "aggiornata" arriverà tra fine ottobre e metà novembre. L'idea di un rilancio della CCCTB era nel programma della Commissione da un anno, ma era sempre stata rinviata anche per la contrarietà di alcuni Stati membri. Il caso Apple avrebbe dato l'occasione giusta per vincere le resistenze.

Anche questa nuova versione della proposta, però, non risolve il problema delle diverse aliquote, perché ogni Stato potrà comunque decidere da solo quanto tassare i profitti delle imprese. Ma cerca almeno di armonizzare un settore dove oggi regnano differenze molto grandi, che spianano la strada a quella che viene chiamata "pianificazione fiscale aggressiva", attraverso la quale le multinazionali evitano di pagare i profitti nei Paesi dove vengono generati. Principio che invece Bruxelles vuole ristabilire.


Nella proposta si stabilirà una formula per definire matematicamente quanti profitti tassare in un Paese e quanti in un altro, tenendo conto della grandezza dell'azienda multinazionale, del numero di lavoratori, del tipo di attività delle filiali e di altre specificità.

mercoledì 24 agosto 2016

Possibile licenziare due volte il medesimo dipendente

Le parti della controversia non erano James Stewart e Kim Novak e non è stato Alfred Hitchcock a firmare la sentenza 17247/2016 depositata ieri con cui la Corte di cassazione ha respinto il ricorso di un lavoratore che è stato licenziato due volte: la prima per ragioni disciplinari, decisione impugnata e per le quale ha chiesto la reintegra sulla base di varie ragioni, tra le quali il fatto di esser stato in seguito licenziato anche per superamento del periodo di comporto. Secondo il ricorrente, il secondo licenziamento sarebbe stato incompatibile con quello precedente e ne avrebbe confermato l’avvenuta revoca, dal momento che la controversia circa il fondamento del primo licenziamento era ancora in corso. Il lavoratore ha sostenuto anche che, nel corso del procedimento di merito, il datore di lavoro avrebbe confermato l’avvenuto superamento del primo licenziamento ela cessazione della materia del contendere, ma la Suprema corte non ha ritenuto di prendere in considerazione questo argomento, poiché l’atto che avrebbe contenuto tale conferma non è stato prodotto in sede di Cassazione. Mentre il film del maestro Hitchock («La donna che visse due volte») resta un capolavoro unico della storia del cinema, le controversie che riguardano licenziamenti dello stesso lavoratore a distanza di breve tempo sono più frequenti di quanto si possa pensare. Accade che, a fronte di una domanda di reintegra e mentre permane il dubbio circa l’esito della relativa controversia, il datore di lavoro apprenda circostanze nuove che giustificherebbero un licenziamento (nel caso in esame il secondo licenziamento è avvenuto per superamento del periodo di comporto, ma purtroppo non è chiaro quando ciò si sarebbe perfezionato). Secondo l’orientamento confermato dalla sentenza di ieri, il datore può validamente operare un secondo licenziamento: nel caso in cui il primo recesso venga caducato, avrà effetto il secondo; viceversa, qualora il primo licenziamento superi l’esame giudiziale, non si terrà conto del secondo. Il ragionamento per arrivare a tale conclusione fa perno sulla normativa che regola la tutela cosiddetta reale del rapporto di lavoro, ossia solo dove il primo licenziamento sia soggetto alla disciplina che prevede la reintegra. Secondo la Corte, nonostante la disposizione di legge attribuisca ai giudici il potere di “annullare” il licenziamento viziato, la disciplina complessiva della reintegra dimostrerebbe che un licenziamento viziato non farebbe in realtà mai venir meno il rapporto di lavoro, rendendo così del tutto plausibile e giustificato il fatto che il datore, ove ne ricorrano gli estremi, commini un successivo licenziamento. In un passato neanche troppo lontano, la Cassazione ha affrontato vicende simili con conclusioni diverse. Ad esempio, nel 2006 (sentenza 5125) la Corte ha ritenuto che solo l’annullamento giudiziale del primo licenziamento potrebbe far rivivere il rapporto di lavoro, con la conseguenza che se il datore operasse un secondo recesso prima della reintegra, il secondo licenziamento non avrebbe effetto alcuno. Non sfugge l’evidente iniquità di una simile conclusione, che porta il datore di lavoro a poter subire una reintegra in base al primo licenziamento, senza poter far valere eventuali circostanze nuove che comunque fonderebbero un nuovo recesso. In tal modo la vecchia soluzione risultava contraria a intuibili considerazioni di valutazione economica delle soluzioni giuridiche ed è bene che sia stata superata dal nuovo orientamento.

martedì 23 agosto 2016

Cassazione: licenziamento e certificati medici

Con sentenza n. 17113 del 16 agosto 2016, la Corte di Cassazione ha affermato che se, attraverso elementi oggettivi si prova l’inesistenza di una patologia riportata nei certificati medici, il licenziamento si deve considerare legittimo. Nel caso di specie, a fronte di una lombalgia certificata, il lavoratore aveva tenuto un comportamento palesemente incompatibile con la patologia (cosa accertata da una agenzia di investigazione). La motivazione del recesso e’ stata di “simulazione fraudolenta dello stato di malattia”.

martedì 2 agosto 2016

Progetto di riqualificazione case cantoniere

http://www.casecantoniere.it/




Storia dei cantonieri e delle case cantoniere

Il Regio Decreto del Re di Sardegna, Carlo Felice, del 13 aprile 1830 istituisce la figura del cantoniere, affidandogli il compito di manutenere e controllare un ‘cantone’ della strada (un tratto di 3-4 chilometri).
Per svolgere questi incarichi i cantonieri dovevano abitare in case site ai margini di ciascun cantone. Nasce così la Casa Cantoniera.
Dopo 150 anni la funzione della figura del cantoniere viene modificata ed aggiornata. Nel 1982 viene introdotto il “Regolamento dei Cantonieri” che cancella il vecchio concetto di ‘cantone’ e introduce ‘squadre, nuclei e centri di manutenzione’ dotati di personale e mezzi.
Oggi il cantoniere è ancora una figura chiave per Anas e agisce con i più moderni mezzi e strumenti tecnologici




Il progetto di riqualificazione delle case cantoniere

Anas possiede su tutto il territorio nazionale 1.244 case cantoniere.
Circa la metà sono impiegate come: sedi operative; personale di esercizio; sede di Amministrazioni pubbliche, Enti e Onlus; magazzini operativi.
La restante parte può essere riqualificata, mantenendone la disponibilità
Il 16 dicembre 2015 è stato siglato un accordo di collaborazione tra Anas, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Agenzia del Demanio, che definisce le linee guida per un progetto di riqualificazione di una parte di case cantoniere di Anas che hanno potenzialità per sviluppare servizi sinergici con i piani di valorizzazione turistico-culturale.
Nei mesi successivi un tavolo tecnico composto dai firmatari ha lavorato in questi mesi per definire le modalità per rendere operativo il progetto e lo standard di servizi che ciascuna casa cantoniera dovrà offrire al cliente stradale, assicurando così la massima uniformità alla rete e conservando al tempo stesso un forte elemento identitario.
Il 20 luglio 2016 è stato presentato il bando di gara per mettere sul mercato, in regime di concessione, le prime 30 case cantoniere sulla rete stradale Anas.