Adempimenti ridotti per gli esercizi sportivi di attività dilettantistica che si avvalgono delle prestazioni di natura non professionale di istruttori di fitness.
Se pagato con compensi inferiori a 7.500 euro annui, infatti, la palestra non è tenuta a denunciare il rapporto di lavoro (non è dovuta la «Co»), non deve versare contributi all`ex Enpals, non deve pagare premi assicurativi all`Inail e non deve neppure iscrivere il rapporto di lavoro sul Lul (libro unico del lavoro). È questo, in parte, il quadro di disciplina per le prestazioni di natura non professionale erogate nell`esercizio di attività sportive dilettantistiche che viene illustrato in una nota dalla direzione territoriale del lavoro di Lecce. In risposta ad un apposito quesito, la dtl spiega come le disposizioni di natura fiscale (il Tuir) prevalgano sulle norme a tutela del rapporto di lavoro. La questione. La questione concerne il corretto inquadramento degli istruttori di una palestra costituita in forma di associazione sportiva dilettantistica (Asd), iscritta al Coni per le attività di fitness, con cui sono stati stipulati contratto di lavoro per «prestazioni di natura non professionale» ai sensi dell`articolo 67, comma 1, lettera m) e dell`articolo 69, comma 2, del Tuir. La prima norma del Tuir qualifica le prestazioni come «redditi diversi» a patto di non essere conseguiti nell`esercizio di arti e professioni (partita Iva) o di imprese commerciali o società; la seconda norma (articolo 69, comma 2) dispone che quelle prestazioni non concorrono comunque a formare il reddito per un importo non superiore a 7.500 euro (a periodo d`imposta). E` in conseguenza di queste disposizioni fiscali che la disciplina lavoristica, previdenziale e fiscale delle Asd acquistano una connotazione peculiare. L`attività dell`istruttore. L`attività dell`istruttore rientra nel novero delle attività elencate nel decreto interministeriale del 15 marzo 2005 (ministro del lavoro e dell`economia) che individua le categorie di soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l`Enpals (oggi confluito nell`Inps). Infatti, la lettera B) di tale decreto elenca, tra gli altri: impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi; direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive. L`Enpals, del resto, con circolare n. 13/2006 (si veda ItaliaOggi dell`8 febbraio 2006), nel fornire istruzioni in ordine alle modalità di applicazione del richiamato decreto, ha preliminarmente ricordato «come l`obbligo di iscrizione all`Ente sia stato esteso, a prescindere dalla natura giuridica subordinata, parasubordinata o autonoma del rapporto di lavoro anche a figure professionali tipiche del settore, quali gli istruttori presso impianti e circoli sportivi, nonché i direttori tecnici, i massaggiatori e gli istruttori presso associazioni o società sportive». Comunicazione di assunzione (»Co»). Per quanto riguarda gli adempimenti lavoristici e previdenziali connessi alle prestazioni rese da un istruttore presso un`Asd (va precisato che la risposta della Dtl di Lecce si fonda sul presupposto che ricorrano tutti i requisiti perché la palestra possa essere annoverata fra le Asd e che le somme erogate all`istruttore possano inquadrarsi quali redditi diversi ai sensi della richiamata disciplina del Tuir), la Dtl di Lecce prende prima di tutto ín esame quelli connessi all`invio dell`Unilav. In base alle istruzioni del ministero del lavoro (nota del 14 febbraio 2007) sono ricomprese, tra quelle che soggette all`obbligo di comunicazione, «le collaborazioni individuate e disciplinate dall`art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289», rubricato «disposizioni per l`attività sportiva dilettantistica». Sulla specifica questione il ministero è nuovamente intervenuto con l`interpello n. 22/2010 (si veda ItaliaOggi dell`Il giugno 2010), nel quale ha meglio chiarito che nella previsione del richiamato articolo 90 devono farsi rientrare soltanto «le collaborazioni coordinate e continuative utilizzate ai fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni». Tuttavia, il ministero ha anche precisato che non tutte le tipologie contrattuali astrattamente rientranti nell`alveo della cosiddetta «parasubordinazione» sono soggette alla comunicazione obbligatoria, venendo escluse quelle che «non presentino rischi consistenti di abuso o elusione della normativa inderogabile in materia di lavoro». Anzi, il ministero ha spiegato che «considerato il peculiare regime di agevolazione fiscale e previdenziale stabilito dalle leggi in materia volto a favorire la promozione dell`attività sportiva dilettantistica i rischi di elusione di norme previdenziali e fiscali sono in parte ridotti, quantomeno con riferimento a quelle collaborazioni per le quali sia previsto un compenso annuo inferiore ad euro 7.500, escluso da qualsivoglia imposizione anche di tipo fiscale». Pertanto, possono ritenersi non soggette alla «Co» preventiva le Asd che stipulino contratti di natura diversa riconducibili all`articolo 67 del Tuir. ()Riproduzione riservata Come gestire l`istruttore di palestra Redditi diversi Il Tuir (articolo 67) qualifica tra i redditi diversi quelli percepiti per le «prestazioni di natura non professionale» nell`esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche del Coni, delle federazioni sportive nazionali, dell`Unire, degli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche riconosciuto dai predetti enti Comunicazione di assunzione («Co») Non sono tenute ad effettuare la «Co» preventiva, le Asd che stipulino contratti di natura diversa riconducibili all`articolo 67 del Tuir Contributi all`Inps Assicurazione Inali I compensi erogati da organismi sportivi dilettantistici nei confronti dei tecnici inseriti nell`elenco del decreto 15 marzo 2005, a prescindere dalla natura giuridica subordinata, parasubordinata o autonoma del rapporto di lavoro, sono soggetti all`obbligo di iscrizione all`ex Enpals. Fino a 7.500 euro per periodo d`imposta, tuttavia, i compensi non sono soggetti alla contribuzione previdenziale I soggetti rientranti nella disciplina fiscale dell`articolo 67 del Turi non sono soggetti all`assicurazione antinfortunistica Libro unico del lavoro (Lul) I collaboratori di associazioni sportive dilettantistiche con un compenso annuo fino a 7.500 euro non vanno iscritti nel Lul Obbligo di iscrizione all`ex Enpals In merito agli adempimenti previdenziali, i compensi erogati da organismi sportivi dilettantistici nei confronti dei tecnici inseriti nel predetto elenco del decreto 15 marzo 2005, a prescindere dalla natura giuridica subordinata, parasubordinata o autonoma del rapporto di lavoro, vanno ricompresi nell`ambito di applicazione della disciplina dell`obbligo di iscrizione all`ex Enpals. Tanto, peraltro, è stato confermato di recente anche dal ministero del lavoro (interpello n. 22/2010) e prima di allora nell`interpello n. 59/2009 (si veda ItaliaOggi del 14 luglio 2009), nel quale si legge che «anche i dipendenti di palestre, sale fitness, circoli sportivi ecc. rientrano con certezza nelle categorie obbligatoriamente iscritte all`Enpals...». Nello stesso interpello, inoltre, sono anche richiamate le soglie reddituali che consentono di qualificare le somme percepite dai collaboratori quali redditi diversi: a) fino a euro 7.500 sono esclusi dalla formazione del reddito; b) oltre 7.500 euro e fino a 28.158,28 euro sono soggetti a ritenuta a titolo di imposta; 1. oltre 28.158,28 euro sono soggetti a ritenuta a titolo d`acconto. Pertanto, i compensi percepiti dall`istruttore non superiori complessivamente nel periodo di imposta a 7.500 euro, non vanno assoggettati a contribuzione previdenziale. - Assicurazione Inali Con riferimento ai relativi obblighi assicurativi, l`Inail ha diramato istruzioni operative con una nota del 2 maggio 2001 (si veda ItaliaOggi del 5 maggio 2001), in cui ha fatto esplicito riferimento alla fattispecie dei redditi diversi e chiarito che i soggetti rientranti in tale disciplina fiscale non devono ritenersi assoggettati all`assicurazione antinfortunistica prevista dall`articolo 5 («assicurazione dei lavoratori parasubordinati») del dlgs n. 38/2000 (Nello specifico, l`Inali ha spiegato che gli sportivi dilettanti non sono parasubordinati e, pertanto, non sono soggetti all`assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, restando tuttavia valide ed efficaci le posizioni assicurative eventualmente accese fra il 16 marzo e il 31 dicembre 2000, con obbligo della loro cessazione dal 1° gennaio 2001; nonché restando tuttavia acquisite le prestazioni economiche eventualmente concesse agli aventi diritti per infortuni verificati nello stesso periodo). - Libro unico del lavoro (Lui). Infine, per la soluzione del problema della sussistenza, o meno, dell`obbligo di iscrizione nel libro unico del lavoro dell`istruttore di palestra, va fatto riferimento al Vademecum ministeriale (peraltro confermato, per la parte relativa agli istruttori, nel più volte citato interpello n. 22/2010). Al quesito n. 24 del predetto Vademecum si esclude che i collaboratori di associazioni sportive dilettantistiche con compenso annuo fino a 7.500 euro vadano iscritti nel Lul.
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