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mercoledì 7 novembre 2012

FEG - Fondo Europeo adeguamento alla Globalizzazione


Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è lo strumento promosso dall’Unione europea per offrire un sostegno ai lavoratori “in esubero in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, nei casi in cui tali esuberi abbiano un notevole impatto negativo sull'economia regionale o locale”.
Per il periodo di programmazione 2007-2013, il FEG mette ogni anno a disposizione di tutti gli Stati membri complessivamente 500 milioni di euro con cui finanziare interventi volti a favorire il rapido reinserimento professionale dei lavoratori in esubero. In particolare, il Fondo copre fino al 50% dei costi sostenuti dallo Stato membro per la realizzazione delle misure di politica attiva del lavoro ammesse al cofinanziamento.
Il sostegno del FEG è limitato nel tempo: gli Stati membri devono completare le attività cofinanziate entro 24 mesi dalla presentazione della domanda di accesso al contributo. Il contributo del FEG completa, senza sovrapporsi, le azioni degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale, comprese le azioni cofinanziate dai fondi strutturali.
Per l’Italia le richieste di contributo vengono presentate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su iniziativa degli attori locali interessati.
La base giuridica del FEG è rappresentata dal Regolamento (CE) n. 1927/2006, successivamente modificato dal Regolamento (CE) n. 546/2009.

DESTINATARI:
Destinatari delle azioni cofinanziate dal FEG sono i singoli lavoratori degli Stati membri, collocati in esubero a causa degli effetti negativi della globalizzazione.
Ai sensi dell’art. 2, par. 1 del Regolamento FEG, il sostegno del FEG può essere richiesto in particolari situazioni di crisi occupazionali, caratterizzate da:
o                                l’esubero, nell’arco di quattro mesi, di almeno 500 lavoratori di un’impresa e del suo indotto;
o                                l’esubero, nell’arco di nove mesi, di almeno 500 lavoratori impiegati in imprese (soprattutto di piccole e medie dimensioni) di uno specifico settore produttivo, in una Regione o due Regioni contigue.
Le richieste di contributo FEG possono essere presentate anche laddove le precedenti condizioni non siano interamente soddisfatte, in presenza di mercati del lavoro di piccole dimensioni o di circostanze eccezionali, qualora gli esuberi abbiano un’incidenza molto grave sull’occupazione e sull’economia locale.

Come previsto dall’art. 2, par. 2 del Regolamento FEG, per beneficiare delle iniziative del Fondo, un lavoratore si considera in esubero:
o                                dalla data in cui viene comunicata dal datore di lavoro la collocazione in esubero o il preavviso di recesso dal contratto di lavoro;
o                                dalla data in cui si ha di fatto un recesso anticipato dal contratto di lavoro;
o                                dalla data in cui il datore di lavoro comunica alle autorità competenti l’avvio della procedura prevista per i licenziamenti collettivi.

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