Il Tribunale del Lavoro di Milano, con ordinanza del 14 novembre 2012, ha affermato che il nuovo articolo 18, come ridefinito dalla legge n. 92/2012, non trova applicazione ai licenziamenti intimati prima del 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della nuova disposizione), pur se l’impugnazione sia avvenuta dopo tale data.
L’ordinanza ha affermato che le conseguenze correlate all’illegittimità, alla nullità o all’inefficacia di un determinato provvedimento sono aspetti sostanziali della fattispecie e, come tali, sono necessariamente soggetti alla normativa vigente al momento in cui l’atto viziato viene emanato, non essendo possibile, in mancanza di una espressa dizione legale, operare in modo diverso. Il datore di lavoro aveva chiesto che in luogo della reintegra, fosse applicata l’indennità di natura risarcitoria prevista dal nuovo art. 18.
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