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martedì 27 novembre 2012

INPS: ANF

DOMANDA

Deve essere presentata:
  • al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, utilizzando il modello ANF/DIP. In tale caso, il datore di lavoro deve corrispondere l'assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni.     
  • all’Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali attraverso uno dei seguenti canali:
    1. WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”;
    2. Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
    3. Contact - Center attraverso il numero verde 803.164.
N.B.: Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell' ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.
Qualora la domanda venga presentata per un periodo pregresso, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo di 5 anni (prescrizione quinquennale).

DECORRENZA E VARIAZIONE

Il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, per la quale è prevista l’erogazione accessoria degli assegni per il nucleo familiare, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad es.: celebrazione del matrimonio, nascita di figli) e cessa alla fine del periodo in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad es.: separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio).   Qualora spettino assegni giornalieri, il diritto decorre e ha termine dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.
Non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.
Per i pagamenti subordinati ad autorizzazione da parte dell'INPS la data iniziale dell'erogazione e quella finale di scadenza della relativa validità risultano dalle indicazioni contenute nell'autorizzazione stessa

AUTORIZZAZIONE

L’autorizzazione va richiesta, attraverso la modalità di presentazione telematica utilizzando uno dei seguenti canali (quando l’ANF è erogato dal datore di lavoro):
  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito – funzione Autorizzazioni Anf”;
  • Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi; 
  • Contact - Center attraverso il numero verde 803.164.
o tramite presentazione della necessaria documentazione indicata nei modelli di domanda (nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS), nei casi in cui debbano essere inclusi nel nucleo familiare:
  • figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di abbandono;
  • figli naturali propri o del coniuge, riconosciuti da entrambi i genitori;
  • figli del coniuge nati da precedente matrimonio;
  • fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità;
  • nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a);
  • familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età (se non sono non sono in possesso di documenti attestanti il diritto all’indennità di accompagnamento ex lege n. 18 del 1980 o ex artt. 2 e 17 ex lege n. 118 del 1871 o di frequenza ex lege n. 289 del 1990);
  • familiari maggiorenni inabili (se non sono in possesso di documenti attestanti l’inabilità al 100%);
  • minori in accasamento eterofamiliare;
  • familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero;
  • figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè  nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni.

IL PAGAMENTO

L'assegno viene pagato:
  • dal datore di lavoro, per conto dell'Inps, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione;
  • direttamente dall'Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore di ditte cessate o fallite, lavoratore iscritto alla gestione separata ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.
Il pagamento effettuato direttamente dall’INPS è disposto tramite bonifico presso ufficio postale o, a richiesta, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, indicando nella domanda il codice IBAN.
PAGAMENTO AL CONIUGE DELL’AVENTE DIRITTO
A decorrere dall' 1/1/05 il coniuge dell’avente diritto alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare può chiedere l’erogazione della predetta prestazione purché non sia, a sua volta, titolare di un proprio diritto all’ANF determinato da un rapporto di lavoro dipendente oppure da una prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente.

La richiesta di pagamento da parte del coniuge deve essere presentata utilizzando il modello ANF 559.
NB: Salvo quanto riportato in generale nella presente scheda, è possibile accedere ad informazioni riguardanti le particolarità nella liquidazione degli assegni familiari previste per alcune categorie di lavoratori dipendenti accedendo alla scheda “ANF lavoratori dipendenti e “ANF parasubordinati” . E’, inoltre, presente l’ulteriore scheda “ANF pensionati”  con informazioni aggiuntive per i richiedenti pensionati.

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