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giovedì 30 dicembre 2021

Governo: decreto sul Green Pass e le Quarantene

Governo: decreto sul Green Pass e le Quarantene Pubblicato il 30 Dic 2021 Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 54 del 29 dicembre 2021, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati. Green Pass rafforzato Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività: alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; centri congressi; servizi di ristorazione all’aperto; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto; centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto. Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale. Quarantene Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso. Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza. Capienze Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso. Fonte: Governo

INPS: Online la simulazione importo Assegno unico

INPS: Online la simulazione importo Assegno unico Pubblicato il 28 Dic 2021 È online la Simulazione Importo Assegno Unico. Il servizio permette agli interessati di simulare l’importo mensile della nuova prestazione di sostegno per i figli a carico. Il servizio è accessibile liberamente ed è consultabile da qualunque dispositivo mobile o fisso. Non sono, infatti, richieste credenziali per il suo utilizzo. Per calcolare l’importo dell’assegno teoricamente spettante, occorre inserire alcune semplici informazioni: composizione del nucleo familiare: vanno specificati il numero di figli, l’età anagrafica e lo stato di disabilità (come da tabella presente nella DSU , in corso di validità, Quadro FC7 “disabilità e non autosufficienza”); importo presunto ISEE: il simulatore fornisce un risultato attendibile se viene inserito il valore ISEE in corso di validità per l’annualità 2022. Per i soggetti minorenni rileva l’indicatore minorenne anche corrente, per i maggiorenni, invece, occorre far riferimento all’ ISEE ordinario anche corrente; Maggiorazione “transitoria”: per ottenere il calcolo della componente fiscale eventualmente spettante per coloro che sono in possesso di ISEE fino a 25.000 euro, in sostituzione delle detrazioni fiscali è necessario provvedere all’inserimento del reddito complessivo Irpef di ciascun genitore (comprensivo dell’eventuale quota di reddito soggetto a tassazione sostitutiva e a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o d’acconto), desumibile da ISEE (quadro FC 8, sezione II) ovvero dal modello redditi 2021 (redditi 2020), ovvero dal 730/2021 e in assenza della dichiarazione fiscale dalla CU della medesima annualità 2021. Ai fini del calcolo della componente familiare, l’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) può essere assunto dalla attestazione ISEE del genitore richiedente. Per ottenere un risultato attendibile, è sempre preferibile far riferimento all’ISEE che sarà attestato nel 2022. Il risultato del simulatore dell’assegno unico è solamente indicativo, dal momento che per ottenere la prestazione occorre presentare relativa domanda e attendere l’esito dell’istruttoria della domanda stessa svolta dall’INPS che verifica le autodichiarazioni rese sulla base delle informazioni presenti nelle banche dati a disposizione dell’Istituto.

martedì 28 dicembre 2021

Governo: pubblicato il Decreto Flussi 2021

Governo: pubblicato il Decreto Flussi 2021 Pubblicato il 24 Dic 2021 Il Consiglio dei Ministri ha emanato il Decreto concernente la “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2021“. A titolo di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2021, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 69.700 unità. Sono ammessi in Italia, nell’ambito della quota massima suindicata, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 27.700 unità. il Decreto Flussi 2021 Fonte: Ministero del Lavoro

martedì 21 dicembre 2021

Lavoro autonomo occasionale: NUOVA COMUNICAZIONE

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE Fonte normativa - Art. 2222 codice civile - LEGGE 215 DEL 17/12/2021 (conversione DL 21/10/2021 n 146) A partire dal 21 Dicembre 2021, dopo la pubblicazione della Legge 17/12/2021 n° 215 (conversione del DL 146 del 21/10/2021) si deve adempiere alla preventiva comunicazione dell’attività lavorativa per i lavoratori autonomi occasionali (come da 2222 codice civile). In attesa di una circolare esplicativa da parte dell’Ispettorato del lavoro la comunicazione dovrà essere effettuata tramite SMS o mail/pec come per i lavoratori intermittenti (“a chiamata”) secondo le modalità operative di cui all’art. 15 comma 3 del Dlgs 81/2015).  Sanzione amministrativa da 500 € a 2500 € per ciascun lavoratore autonomo (da valutare la maxi sanzione per lavoro nero) Art. 2222 codice civile. Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo [2225] un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV Modulo comunicazione: https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Documents/UNI_Intermittenti_giugno2015.pdf Come effettuare comunicazione: https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Lavoro-Intermittente.aspx

lunedì 13 dicembre 2021

Riduzione contributiva in edilizia 2021: indicazioni operative

Circolare INPS n. 181 del 7 dicembre 2021 Si ricorda che con Decreto del Ministero del Lavoro del 30 settembre 2021 è stata confermata per il 2021 la riduzione contributivaa favore delle imprese edili, nella misura dell’11,50%. L’Istituto fornisce le istruzioni per l’invio e la gestione delle istanze e per la compilazione del flusso Uniemens. Il beneficio può essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemensfino al mese di competenza febbraio 2022. I datori possono inviare le domande fino al 15 marzo 2022.

mercoledì 1 dicembre 2021

Assicurazioni LTC intestate alla società con beneficiari gli Amministratori

Assicurazioni LTC intestate alla società con beneficiari gli Amministratori Premessa: a) L’art 50 del Tuir disciplina i redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (rientra il compenso percepito dall’amministratore); b) Per il principio di omnicomprensività sullo stesso reddito è applicabile quanto disciplinato dal successivo art. 51; c) All’art. 51 comma 2 comma f-quater): i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie; d) l’art 2, comma 2 lettera d) numeri 1 e 2) del decreto 27/10/2009 indica Le prestazioni sono da intendersi: 1) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire alle persone non autosufficienti al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, con particolare riguardo all'assistenza tutelare, all'aiuto personale nello svolgimento delle attività quotidiane, all'aiuto domestico familiare, alla promozione di attività di socializzazione volta a favorire stili di vita attivi, nonche' le prestazioni della medesima natura da garantire presso le strutture residenziali e semi-residenziali per le persone non autosufficienti non assistibili a domicilio, incluse quelle di ospitalità' alberghiera; 2) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, correlate alla natura del bisogno, da garantire alle persone non autosufficienti in ambito domiciliare, semi-residenziale e residenziale, articolate in base alla intensità, complessità e durata dell'assistenza e) L’art. 2095 del codice civile (categorie dei prestatori di lavoro) stabilisce: I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai(1).Le leggi speciali [e le norme corporative](2), in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie f) Il compenso in natura (fringe benefit) non è altro che un bene o un servizio erogato dalla società a favore del dipendente (amministratore) e come tale costituisce una parte della sua retribuzione soggetta a tassazione; Alla luce di quanto sopra indicato, farei rientrare il premio assicurativo LTC nei fringe benefit assoggettandolo a contribuzione e ritenute fiscali, ovviamente Le interpretazioni giurisprudenziali sull’argomento non sono omogenee.

venerdì 26 novembre 2021

Sospensione attività INL (sanzioni)

SOSPENSIONE ATTIVITA’ (DL 146/2021) – Circolare 3/2021 INL L’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 ha sostituito l’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, apportando all’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale una serie di sostanziali modifiche. A differenza della previgente formulazione, in cui si evidenziava la “possibilità” di adottare il provvedimento da parte degli “organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali”, è ora evidenziata l’assenza di ogni forma di discrezionalità da parte dell’Amministrazione. Condizioni per l’adozione del provvedimento: Lavoro irregolare: Una prima condizione per l’adozione del provvedimento si realizza quando l’Ispettorato “riscontra che almeno il 10% (in precedenza 20%) dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro” Violazioni in materia di salute e sicurezza: Il provvedimento di sospensione deve essere adottato anche tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza individuate tassativamente nell’Allegato I al decreto-legge e di seguito riportate: div class="separator" style="clear: both;">
Comunicazione alle autorità Per tutto il periodo di sospensione, il comma 2 dell’art. 14 prescrive il divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine, come per il passato, il provvedimento di sospensione dovrà essere tempestivamente comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell’adozione da parte del predetto Ministero del provvedimento interdittivo. Ricorso avverso i provvedimenti di sospensione Unicamente avverso il provvedimento di sospensione per l’impiego di lavoratori irregolari è possibile proporre ricorso amministrativo dinanzi all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente entro il termine di 30 giorni dalla sua adozione. Il termine per la presentazione del ricorso decorre dalla notifica al datore di lavoro. L’Ispettorato interregionale è tenuto a pronunciarsi entro il termine di 30 giorni dalla presentazione del ricorso e lo stesso si intende accolto qualora tale termine decorra inutilmente. In caso di sospensione per violazioni in materia di salute e sicurezza, la cui cognizione, in caso di inottemperanza alla prescrizione, è rimessa alla cognizione del giudice penale, il nuovo comma 16 prevede che il decreto di archiviazione emesso a conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 758/1994 per l’estinzione delle contravvenzioni accertate e poste a fondamento del provvedimento di sospensione, determina la decadenza del provvedimento stesso. Resta tuttavia fermo il provvedimento di sospensione qualora sia stato adottato anche in ragione della riscontrata presenza di lavoratori irregolari, ove la condizione di cui alla lett. a) del comma 9 non sia stata soddisfatta. Inottemperanza al provvedimento di sospensione Ai sensi del nuovo comma 15 dell’art. 14 il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.