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giovedì 17 dicembre 2015

Legge di Stabilità 2016: sgravio nuove assunzioni, tra modifiche e conferme

Il disegno di legge di Stabilità 2016 rinnova lo sgravio per le nuove assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. Il maxiemendamento approvato dall’Aula del Senato, infatti, conferma l’agevolazione senza modificare l’impianto del disegno di legge originario. Di conseguenza la durata dell’agevolazione è di ventiquattro mesi ed è previsto un massimale annuo di 3.250. Le condizioni sono analoghe a quelle previste dalla legge di Stabilità 2015. Confermato anche il requisito dei lavoratori che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non devono risultare già occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.
Il passaggio al Senato non cambia lo sgravio per le assunzioni a tempo indeterminato. Il maxiemendamento approvato venerdì scorso dall’Aula del Senato, infatti, all’articolo 1, commi da 83 a 86, prevede nuovamente l’agevolazione relativa alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, ma la misura è sostanzialmente analoga a quella contenuta nel disegno di legge originariamente approvato dal Governo.
 

venerdì 4 dicembre 2015

INPS, maxi sanzione per lavoro irregolare: rimborsi ai datori di lavoro

Al via i rimborsi ai datori di lavoro per le sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi per ciascun lavoratore non inferiori a 3.000 euro indipendentemente dalla durata dell’attività lavorativa accertata, versate in applicazione dell’art. 36 bis del D.L. 223/2006 (decreto Bersani). A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione, in tali casi dovrà essere applicata la norma previgente e sarà dovuta la differenza tra quanto versato e quanto dovuto. I datori di lavoro interessati dovranno trasmettere un’istanza di rimborso.
L’INPS, con il messaggio n. 7280 del 2 dicembre 2015, ha fornito istruzioni in merito agli effetti della sentenza n. 254 del 13 novembre 2014 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19.11.2014) con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 36 bis, comma 7, lettera a), del Decreto Legge n. 223/2006, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, Legge n. 248/2006, nella parte in cui stabilisce che “l’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non può essere inferiore a 3.000 euro, indipendentemente dalla durata dell’attività lavorativa accertata”.

Effetti della sentenza

L’INPS chiarisce che, per effetto della sentenza, anche per i periodi ricompresi tra il 12 agosto 2006 ed il 23 novembre 2010 non può essere richiesto il pagamento di sanzioni civili non inferiori ad euro 3.000 per ogni lavoratore.
In tali casi dovrà essere applicata la norma previgente in base alla quale, per le situazioni in esame, è previsto il pagamento di sanzioni civili pari al 30 per cento annuo e comunque non superiori al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Tale modifica si applica per le richieste di pagamento delle Sedi ai datori debitori, salva l’ipotesi di rapporti giuridici già consolidati al 19 novembre 2014 (data di pubblicazione della sentenza). 

Rimborsi per i datori di lavoro

Hanno diritto al rimborso i datori di lavoro che hanno provveduto al versamento di somme a titolo di sanzione calcolate secondo l’art. 36 bis, comma 7, lett. a), D.L. 223/2006, nei limiti della differenza tra quanto versato e quanto dovuto nella misura descritta.
I datori di lavoro interessati dovranno trasmettere un’istanza di rimborso, precisando gli importi indebitamente ve
rsati, attraverso il cassetto previdenziale, utilizzando la sezione “Rimborsi/compensazioni”, presente in “Versamenti F24”.
Le Sedi, verificata la sussistenza del diritto alla ripetizione, provvederanno al ricalcolo delle sanzioni dovute ed alla quantificazione delle somme da rimborsare. 
L’INPS avverte che non possono essere accolte le richieste di rimborso di somme relative a rapporti giuridici già consolidati e che quindi: 
-  il diritto al rimborso è soggetto al decorso del termine decennale di prescrizione;
-  non sono rimborsabili le somme per le quali il richiedente sia stato condannato al pagamento con sentenza passata in giudicato né quelle oggetto di cartella (o avviso di addebito) non impugnata nei termini di legge (e quindi divenuta inoppugnabile).
 

mercoledì 2 dicembre 2015

Reddito minimo, le regioni si attivano

Sebbene le risorse stanziate per il reinserimento dei disoccupati siano ancora insufficienti, sette regioni e due province autonome si sono già attivate per introdurre il reddito minimo.
Le regole per l'ottenimento del "reddito minimo di inserimento" o "reddito di garanzia" cambiano da regione a regione, prevedendo diverse soglie di accesso (Isee da 3mila euro a 18mila euro), diversi importi mensili (da 300 a 950 euro) e una platea di beneficiari diversificata (lavoratori usciti dalla cassa integrazione in deroga, famiglie numerose, nuclei con persone non autosufficienti).
L'unico percorso comune sembra essere il percorso di inclusione sociale e lavorativa che deve effettuare il destinatario dell'assegno.

Se andiamo a guardare la mappa delle regioni attive, pubblicata su 
IlSole24Ore, ci rendiamo conto che a finanziare il reddito minimo è quasi sempre il Fondo sociale europeo. 70 milioni di euro le risorse annuali stanziate dalla regione Puglia per le famiglie più povere, che possono ricevere un assegno mensile che va dai 210 ai 600 euro. La Giunta regionale pugliese ha approvato du Ddl sul reddito di dignità che dovrebbe diventare attuativo a breve. Segue la Provincia di Trento, dotata di reddito di garanzia già dal 2009, con 17 milioni di euro ed un assegno massimo di 950 euro al mese. Quasi 11 milioni di euro per la Provincia di Bolzano, che concede un'integrazione salariale maggiore quanto maggiore è il nucleo familiare che ne beneficia. Seguono, con 10 milioni di euro di risorse, le regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia. In Friuli l'Isee va fino a 6mila euro e l'importo massimo è di 550 euro al mese per 12 mesi rinnovabili. Nel Lazio la misura in questione è un'indennità di partecipazione di 6 mesi per i disoccupati di lunga durata e maggiori di 30 anni. La Lombardia, invece, ha dato il via al reddito di autonomia dallo scorso ottobre, destinandolo a chi è senza lavoro da almeno 3 anni, abbia un Isee familiare che inferiore ai 18mila euro e non sia destinatario di nessun altro sostegno al reddito. Già 5mila cittadini lombardi hanno usufruito dell'assegno per un importo massimo di 1800 euro in 6 mesi. In coda alla classifica la Valle d'Aosta, con un quasi 1 milione e mezzo di euro stanziati per il 2015 per un aiuto fino a 4.400 euro lordi in rate mensili fino a 550 euro per cinque mesi, e il Molise con 1 milione di euro per le famiglie più numerose, i nuclei monogenitoriali e quelli con persone disabili e/o anziani.

http://www.consulentidellavoro.it/index.php/component/k2/item/4346-reddito-minimo-le-regioni-si-attivano