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martedì 21 gennaio 2020

Distacco di lavoratori all'estero

Fonte:
https://europa.eu/youreurope/business/human-resources/posted-workers/posting-staff-abroad/index_it.htm

Sei tenuto a rispettare le norme sul distacco se:
  • la tua azienda ha concluso un contratto con un partner commerciale di un altro paese dell'UE e devi inviare in tale paese alcuni dipendenti per un periodo di tempo limitato allo scopo di fornire servizi
  • trasferisci un dipendente presso una tua azienda con sede in un altro paese dell'UE.
In entrambi i casi deve esistere un rapporto di lavoro tra l'azienda e il personale distaccato.
Le norme valgono anche se il lavoratore è assunto tramite un' agenzia interinale e proviene da un paese dell'UE diverso da quello in cui la tua azienda ha sede o svolge la sua attività. In tal caso deve esistere un rapporto di lavoro tra il lavoratore e l'agenzia di lavoro temporaneo o interinale cui ti rivolgi.

Condizioni di lavoro nel paese ospitante

Per la durata del distacco occorre garantire al personale le stesse condizioni di lavoro vigenti – per legge o contratto collettivo – nel paese ospitante per quanto riguarda:
  • i periodi minimi di riposo
  • l'orario massimo di lavoro
  • la durata minima delle ferie annuali retribuite
  • la retribuzione minima - le indennità specifiche al distacco (come l'indennità giornaliera) sono considerate parte della retribuzione minima, a meno che non vengano pagate come rimborso dei costi effettivamente sostenuti dal personale distaccato (come le spese di viaggio e alloggio)
  • le tutele per le gestanti, le puerpere e i giovani (di età inferiore a 18 anni)
  • la parità di trattamento fra uomo e donna.
Se le condizioni di lavoro sono più favorevoli nel tuo paese rispetto a quelle del paese ospitante, è naturalmente possibile mantenerle anche durante il distacco.
Se l' installazione e/o assemblaggio iniziali di determinati prodotti sono parte integrante del contratto e vanno fatte eseguire dal tuo personale qualificato, i requisiti in materia di retribuzione minima e ferie annuali non sono obbligatori se il distacco complessivo è inferiore a 8 giorni.

Norme previdenziali per i lavoratori distaccati

Mentre lavora temporaneamente in un altro paese dell'UE, il lavoratore distaccato può mantenere la copertura previdenziale del paese in cui lavorava prima di essere distaccato. Lo stesso vale per i liberi professionisti.
Come datore di lavoro sei tenuto a informare in anticipo l'amministrazione del paese ospitante e a richiedere il cosiddetto documento portatile A1 (PD A1) all' ente previdenzialepdfen del paese in cui ha sede la tua azienda. Il documento PD A1 conferma che il lavoratore distaccato è iscritto al regime previdenziale del suo paese di origine e non è tenuto a versare i contributi nel paese di distacco.
Al momento di richiedere il PD A1 occorre specificare la data di inizio e di fine del distacco nell'altro paese dell'UE. Il periodo massimo che si può indicare nel modulo è di 24 mesi.
Se il distacco si protrae oltre 24 mesi, come datore di lavoro puoi:
  • richiedere all'ente che rilascia il PD A1 di concedere una proroga - questa è soggetta a un accordo reciproco tra il paese d'origine e il paese di destinazione
  • far iscrivere il dipendente al sistema previdenziale del paese ospitante.
Le norme sulla sicurezza sociale durante un distacco all'estero non sono le stesse per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.
Vedi anche:

Sportelli nazionali e siti web

Ogni paese dell'UE dispone di almeno uno sportello nazionale che può fornire informazioni dettagliate in materia di distacco di lavoratori all'estero. Inoltre, gli sportelli collaborano tra loro e si scambiano informazioni, controllano le condizioni di lavoro durante il distacco e le presunte violazioni della normativa.



martedì 14 gennaio 2020

NUOVE REGOLE PRESENTAZIONE F24


NUOVE REGOLE PRESENTAZIONE F24

Il collegato fiscale 2020 ha introdotto diverse novità per quanto riguarda il pagamento degli F24 ed eventuali compensazioni.
In particolare il comma 2 dell'articolo 3 del DL 124/2019 amplia il novero delle compensazioni di crediti d’imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Più precisamente, deve essere obbligatoriamente adottata tale modalità di presentazione del modello F24 anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA.
La disposizione eliminando il riferimento ai titolari di partita IVA contenuto precedentemente estende alla generalità dei contribuenti l’obbligo di utilizzare i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti d’imposta.
Ad esempio,
·         al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute,
·         del “bonus 80 euro”
·         dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati.


Circolare AGE: