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giovedì 27 ottobre 2016

Confcommercio: Sospeso aumento contratto Novembre

http://www.confcommercio.it/-/contratto-terziario-sospeso-aumento-novembre


Confcommercio, Filcams–Cgil, Fisascat–CISL, Uiltucs–UIL hanno condiviso di sospendere l'erogazione della tranche di aumento contrattuale prevista per il mese di novembre dal CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi del 30 marzo 2015. Vernola: "atto di grande responsabilità comune con il sindacato".

Confcommercio, Filcams–Cgil, Fisascat–CISL, Uiltucs–UIL hanno condiviso di sospendere l'erogazione della tranche di aumento contrattuale prevista per il mese di novembre dal CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi  del 30 marzo 2015. Le Parti, infatti, in virtù di consolidate e positive relazioni sindacali e delle analisi congiuntamente svolte, alla luce dell'ancora incerto andamento economico, hanno maturato tale decisione, concordando di rivedersi entro i primi del mese di dicembre per definire una nuova decorrenza degli aumenti contrattuali.

Correttivo Jobs-Act: Guida Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Guida Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2016/FS/GUIDA_DECRETO_CORRETTIVO.pdf

venerdì 14 ottobre 2016

Jobs Act – Lavoro accessorio

E’ entrato in vigore, l’8 ottobre 2016, il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 con il quale sono state approvate le disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Tra le modifiche introdotte dal provvedimento, quella relativa al lavoro accessorio con novità che riguardano soprattutto modalità, tempi e contenuti della comunicazione della prestazione e la previsione di un regime sanzionatorio ad hoc.


I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, devono procedere alla comunicazione almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, dei dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore nonché luogo, giorno e l'ora d’inizio e di fine della prestazione.
Dunque non più l’arco temporale all’interno della quale si colloca la prestazione, ma indicazione puntuale del giorno e dell’ora di inizio e di termine di esecuzione dell’attività lavorativa del soggetto occupato mediante il voucher.


Il destinatario della comunicazione è la sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro alla quale i dati dovranno essere trasmessi mediante sms o posta elettronica. In attesa di chiarimenti da parte degli organi superiori sulla modalità di adempimento di tale obbligo nei confronti del nascente Ispettorato Nazionale del Lavoro, è utilizzabile una delle seguenti caselle di posto elettronica:
-       dtl-parma@lavoro.gov.it.



L’importante sono i dati che debbono essere comunicati:

·         Codice fiscale Azienda;
·         Codice fiscale Lavoratore;
·         Luogo della prestazione;
·         Data dello svolgimento;
·         Ora di inizio e fine
·         Codice controllo voucher


Rimane comunque necessario procedere alla comunicazione dei dati all’INPS al fine di consentire l’abbinamento del buono al prestatore ed a quest’ultimo l’incasso della relativa somma.

Sanzioni


Ricordiamo, infine, l’introduzione della nuova sanzione nel caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 3 dell’articolo 49 citato. In particolare, si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.


In tali ipotesi, non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.