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lunedì 26 maggio 2014

Tempo determinato aggiornato al DL 34/2014 (Jobs Act)

TEMPO DETERMINATO: il contratto a termine – aggiornato Jobs Act

             L’apposizione del termine DEVE risultare direttamente o indirettamente da ATTO SCRITTO se è prevista una causa, la stessa deve essere trascritta (es. sostituzione lavoratore in ferie).
             Qualora manchi la forma scritta, il contratto sarà considerato a TEMPO INDETERMINATO.

Con la conversione in legge del DL 34/2014 diventano operative le modiche al contratto a tempo determinato (Modifiche all’art. 1, comma 1 del D.Lgs 368/2001)
“Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. (Legge n. 92/2012). 1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro. di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo, non può eccedere il limite del 20 per cento dell'organico complessivo. Per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. (Decreto Legge n. 34/2014)”..

Il contratto acausale è sempre possibile se:
Durata massima contratto a termine tra gli stessi soggetti:
36 mesi (comprensivi di 5 proroghe massime)
Proroghe consentite:
5 proroghe
N. massimo contratti a termine (senza necessità di motivazione), salvo diversa previsione dei CCNL:

o  Aziende fino a 5 dipendenti       1 contratto a termine

o  Aziende oltre 5 dipendenti        20% dei rapporti a tempo indeterminato (compresi dirigenti esclusi apprendisti, interinali, etc.)

NB: la base imponibile è quella al 01/01 dell’anno di assunzione del soggetto/i in “esuboro”;

SANZIONI SFORAMENTO: (del n. massimo di contratti a termine):
             sforamento di 1 solo lavoratore        sanzione pari al 20% della retribuzione percepita dal lavoratore in esubero;
             sforamento di più di 1 lavoratore     sanzione pari al 50% della retribuzione percepita dal lavoratore in esubero;
             NB: per i contratti in essere al 21/03 restano valide i limiti (previsti da CCNL) e le sanzioni precedenti (trasformazione del contratto a tempo indeterminato dal suo inizio).

Successione/intervallo tra i contratti a termine (sia causali che acausali):
10 giorni per i contratti fino a 6 mesi
20 giorni per i contratti oltre i 6 mesi.

DEROGA (art. 10 comma 7 – DLgs 368/2001)
Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi (vedi anche CCNL):
a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni;
c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
d) con lavoratori di età superiore a 55 anni. (DL n. 76/2013).

DIRITTO di PRECEDENZA (nelle assunzioni): il Datore di lavoro DEVE indicare nella lettera di assunzione che, entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto a termine:
> il/la lavoratore/trice a termine (con contrato di durata superiore a 6 mesi) ha la possibilità di far valere/richiedere (opzionare), il diritto di precedenza nelle future assunzioni a tempo indeterminato (che si effettueranno nei successivi 12 mesi) per le medesime mansioni.
>> le donne, ai fini della durata del contratto a termine (6 mesi), possono far valere anche l’eventuale congedo obbligatorio intervenuto durante il contratto medesimo; le stesse possono, inoltre, far valere il diritto di precedenza non solo nelle assunzioni a tempo indeterminato dei successivi 12 mesi ma anche per le assunzioni a tempo determinato (sempre dei successivi 12 mesi)
NB: suddetti diritti di precedenza valgono per assunzioni inerenti le medesime mansioni
e devono essere fatti valere per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione del contratto e decadono entro 12 mesi.
Termine illegittimo (apposizione illegittima del termine): Confermata l’attuale normativa, cioè la conversione del contratto a tempo indeterminato e risarcimento da 2,5 a 12 mensilità.
Impugnazione dell’illegittimità del termine: entro 120 giorni, più 180 per depositare il ricorso o tentare una conciliazione (totale 300) – dal 01/01/2013.
Risarcimento: comma 5 dell’articolo 32 della legge 4/11/2010 n. 183 “il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto”, si interpreta nel senso che l’indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, ivi comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.

mercoledì 21 maggio 2014

Bonus 80 €

Fonte: "La Rivista del Lavoro n° 18 Maggio 2014)

Il 24 aprile è stato pubblicato, sulla Gazzetta n. 66, il Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, che stabilisce misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Tra le misure adottate:
il bonus Irpef di 80 euro, in favore dei lavoratori,
la riduzione dell’Irap per imprese e professionisti,
la stabilizzazione della possibilità di compensare i debiti tributari con i crediti commerciali verso la pubblica amministrazione per le imprese fornitrici,
l’aumento della tassazione sulle rendite finanziarie.

Successivamente, con la Circolare n. 8/E del 28 aprile 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in riferimento al bonus Irpef di 80 euro.

Proponiamo di seguito e in sintesi le caratteristiche della nuova agevolazione.

A chi spetta il bonus
Prima condizione per poter beneficiare del bonus è percepire una forma di reddito che lo consente. In tal senso potenziali beneficiari del credito sono coloro che percepiscono:
1) redditi di lavoro dipendente;
2) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente appartenenti alle seguenti categorie:
-  compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
- le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori, per incarichi svolti i relazione a tale qualità;
- le somme, da chiunque corrisposte, a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è un lavoratore dipendente dell'erogatore; Si evidenzia che in questa categoria rientrano i compensi, rimborsi spese o indennità erogate a stagisti e tirocinanti;
- le somme e i valori in genere corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi tipici (quali: amministratori, componenti commissioni ecc.) o a collaboratori a progetto;
- remunerazioni corrisposte a sacerdoti e ministri di culto;
- le prestazioni pensionistiche di cui al D. Lgs. 21.4.1993, n. 1247;
- i compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

Una volta verificata la prima condizione occorre verificare anche la seconda condizione, ossia considerare che il credito spetta solo se il contribuente è titolare di un reddito complessivo, per l’anno d’imposta 2014, non superiore a 26.000 euro. Si osservi che il reddito complessivo rilevante ai fini in esame è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
Infine deve verificarsi la terza condizione: l'imposta calcolata sui redditi sopra elencati deve essere superiore alle detrazioni di cui al comma 1, dell'art. 13, D.P.R. n. 917/1986;


La misura del beneficio
L’importo del credito è di 640 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.
Il parametro di riferimento è rappresentato, quindi, dal reddito complessivo.


Reddito di riferimento
Calcolo
Credito spettante
fino a 8.145*
-
Nessun credito
oltre 8.145 e fino a euro 24.000
80 euro al mese da maggio a dicembre
640 euro
oltre euro 24.000
e fino a euro 26.000
il credito di euro 640 va ridotto in virtù del rapporto tra l'importo di euro 26.000, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di euro 2.000
640 x [(26.000 – reddito complessivo)/2.000]
oltre euro 26.000
-
nessun credito
* limite di reddito per il quale le detrazioni per lavoro coprono l’Irpef lorda.

Una volta determinata la misura, secondo le modalità appena illustrate, essa
E dovrà essere rapportata al periodo di lavoro nell'anno;
E sarà valida per 8 mesi (da maggio a dicembre 2014);
E potrebbe diventare strutturale dal 2015 se prevista dalla legge di stabilità o da altra disposizione specifica previa copertura finanziaria adeguata.

Riconoscimento del credito
Il credito è riconosciuto automaticamente in busta paga, dal sostituto d'imposta.
Esso, per espressa previsione del comma 4 dell’art. 1 del decreto, è riconosciuto “ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile”.

Considerata la data di entrata in vigore del decreto, i sostituti d’imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio.

Solo nella particolare ipotesi in cui ciò non sia possibile per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, spiega l’Agenzia delle Entrate nella circolare 8/E, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni erogate nel successivo mese di giugno, ferma restando la ripartizione dell’intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell’anno 2014.

Gli adempimenti del sostituto d’imposta
Oltre al conteggio e al riconoscimento in busta paga, al sostituto competono tutta una serie di adempimenti quali: l’eventuale conguaglio una volta conosciuti i redditi effettivi, la compensazione in F24, l’indicazione in Cud e nel Modello 770.


Quando il credito non spetta ma il sostituto non lo sa
Il sostituto d’imposta ovviamente può agire in base ai dati in sua conoscenza, perciò, i titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000 derivante da redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d’imposta,
sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta,
il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato:
" dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione
"  comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

A tal fine è stato predisposto un modulo, allegato alla presente comunicazione.

Si evidenzia che, il contribuente che abbia comunque percepito dal sostituto d’imposta un credito di cui al comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR in tutto o in parte non spettante è tenuto alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi.

I contribuenti senza sostituto d’imposta
Infine segnaliamo, per completezza, che i soggetti le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta (esempio lavoratori domestici), tenuto al riconoscimento del credito in via automatica,
possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014,
secondo le modalità che saranno specificate nei modelli delle dichiarazioni dei redditi, e, conseguentemente:
  utilizzarlo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241,

o richiederlo a rimborso.