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venerdì 31 ottobre 2014

Rischi comuni nelle attività manuali di preparazione dei cibi

http://www.coordinamentosicurezza.it/news-147.html


Rischi comuni nelle attività manuali di preparazione dei cibi 

INAIL ex ISPESL mantiene attivo un servizio di documentazione e check-list:

Qui di seguito riportiamo una chiara sintesi delle attività di prevenzione e protezione che possono essere adottare per ridurre gli infortuni nel settore della ristorazione e commercio degli alimenti, nella fase di Mondatura, Lavaggio e Taglio.
In questa fase i lavoratori si occupano della preparazione dei cibi, prima che questi vengano direttamente serviti e/o cotti, quindi somministrati oppure conservati per essere usati in un secondo momento.
La frutta e la verdura vengono mondate e lavate, quindi destinate alla fase successiva, il servizio e/o la conservazione e/o la cottura. Verdura e frutta hanno generalmente bisogno di essere tagliate, sbucciate, affettate prima di essere ulteriormente lavorate. Anche il pesce deve essere eviscerato, lavato, eventualmente sezionato prima di essere conservato o destinato alla cottura.
In queste lavorazioni l’uso di coltelli e lame di vario tipo sottopone gli addetti a un primo, il più presente e frequente di questa fase, il rischio di lesioni e tagli. Infortuni sul lavoro possono essere causati anche dal rischio di cadute e scivolamenti per la presenza di pavimenti bagnati e quindi scivolosi se non anche ingombri.

A prescindere dalle informazioni e dalla formazione che i lavoratori abbiano potuto ricevere circa l’uso prudente di coltelli e lame, “è l’attenzione da porre nello svolgimento delle mansioni ad essere l’unica alleata del lavoratore”.

mercoledì 29 ottobre 2014

Garanzia giovani

http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Pagine/default.aspx

La Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. Con questo obiettivo sono stati previsti dei finanziamenti per i Paesi Membri con tassi di disoccupazione superiori al 25%, che saranno investiti in politiche attive di orientamento, istruzione e formazione e inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani che non sono impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo (Neet - Not in Education, Employment or Training). 
In sinergia con la Raccomandazione europea del 2013, l'Italia dovrà garantire ai giovani al di sotto dei 30 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio, entro 4 mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale.
Se sei quindi un giovane tra i 15 e i 29 anni, residente in Italia – cittadino comunitario o straniero extra UE, regolarmente soggiornante  – non impegnato in un’attività lavorativa né inserito in un corso scolastico o formativo, la Garanzia Giovani è un’iniziativa concreta che può aiutarti a entrare nel mondo del lavoro, valorizzando le tue attitudini e il tuo background formativo e professionale.
Programmi, iniziative, servizi informativi, percorsi personalizzati, incentivi: sono queste le misure previste a livello nazionale e regionale per offrire opportunità di orientamento, formazione e inserimento al lavoro, in un’ottica di collaborazione tra tutti gli attori pubblici e privati coinvolti.
Per stabilire in modo opportuno il livello e le caratteristiche dei servizi erogati e aumentarne l'efficacia, si è scelto di introdurre un sistema di profiling che tenga conto della distanza dal mercato del lavoro, in un'ottica di personalizzazione delle azioni erogate: una serie di variabili, territoriali, demografiche, familiari e individuali profilano il giovane permettendo così di regolare la misura dell'azione in suo favore.
Nel dettaglio le misure previste dalla Garanzia sono:

Nuovo codice della strada e rapporti di lavoro

http://www.consulentidellavoro.it/index.php/siti-istituzionali/fs/circolari/item/2076-nuovo-codice-della-strada-con-novita-nei-rapporti-di-lavoro


Il Governo (nuovo comma 4-bis dell’art. 94 del codice della strada, così come introdotto dall’art. 12, comma 1, lettera a) della Legge n° 120/2010) ha approvato una modifica al codice della strada che andrà ad impattare sulla gestione del personale dipendente già dal prossimo 3 novembre.
E' stato, infatti, imposto l'obbligo di registrare alla Motorizzazione civile e di annotare sulla carta di circolazione il nome del soggetto che dispone del veicolo aziendale per più di 30 giorni, pur non essendone intestatario. La Circolare n.18/2014 della Fondazione Studi analizza nel dettaglio le nuove procedure, illustrando gli obblighi da seguire e gli ambiti oggettivi e soggettivi di applicazione.
L’obbligo di attivare tale nuova procedura vige solo per gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014, è possibile formalizzare ante 3.11 la consegna del bene in uso promiscuo (od in uso prettamente personale) attribuendogli data certa, tale documento andrà ad affiancare quello già posto in essere a suo tempo ed eviterà l'obbligo.

Beni concessi in uso al personale.
Le casistiche che principalmente si pongono sono 3: bene concesso in uso prettamente aziendale, bene concesso in uso promiscuo e bene concesso in uso personale.
o Per il bene concesso in uso aziendale non è corretto parlare di contratto di comodato. Il bene stesso viene messo a disposizione del lavoratore per l’espletamento delle proprie funzioni, è quindi un mezzo strumentale all’esecuzione della prestazione sinallagmatica.
L’utilizzo prettamente aziendale non configura un utilizzo continuativo di oltre 30 giorni, il lavoratore al rientro dal viaggio di lavoro dovrà riconsegnare il mezzo. A maggior ragione restando un bene nelle disponibilità dell’azienda, la stessa potrà liberamente consegnare tale mezzo ad altri lavoratori.

o Per il bene concesso in uso promiscuo o totalmente personale, invece, si configura l’obbligo di annotare sul libretto di circolazione il reale utilizzatore del bene.

Beni concessi in uso ai soci.
Discorso differente deve essere intrapreso per i beni concessi in uso ai soci.
Da una prima lettura del dettato normativo e della circolare del Ministero sembrerebbe che anche tali casistiche vadano denunciate, al fine di registrare il reale utilizzatore del bene. Infatti l’art. 94, comma 4-bis, del c.d.s., parla di reale utilizzatore diverso dall’intestatario del bene. Il socio, pur facendo parte della compagine sociale costituente la società, è soggetto terzo rispetto alla stessa.
Per converso, la circolare, al paragrafo E.1.1 evidenzia come tale obbligo nasca per i beni concessi ai propri dipendenti. La dizione utilizzata dall’estensore è molto stringente e, ad ora, non vi sono ulteriori chiarimenti. A parere dello scrivente nella dizione “propri dipendenti” bisognerà ricomprendere tutti quei soggetti per i quali, a diverso titolo, vige l’obbligo di iscrizione sul Libro Unico del Lavoro (si veda a tal riguardo la circolare Ministero del Lavoro n. 20 del 21.08.2008): collaborazioni coordinate e continuative (anche a progetto o mini co.co.co.) ed associati in partecipazione.
Relativamente ai beni concessi a soci, collaboratori e coadiuvanti familiari, a titolo precauzionale, meriterebbe procedere alla stipula di un comodato con data precedente al 3 novembre 2014 (dando allo stesso data certa) al fine di scongiurare eventuali profili sanzionatori.

Profili sanzionatori
I profili sanzionatori sono specificatamente due:
1) Chi non osserva le disposizioni stabilite è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 705 a euro 3.526;

2) La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste ed è inviata all'ufficio della Direzione centrale della MCTC, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

giovedì 23 ottobre 2014

http://www.lavorosenzafrontiere.it/

http://www.lavorosenzafrontiere.it/

"Il progetto è strutturato in due diverse sezioni:
  • notizie
  • risorse
La prima è il risultato della quotidiana selezione, valutazione e filtraggio delle notizie più rilevanti pubblicate dai maggiori quotidiani del mondo.
La seconda raccoglie ile migliori risorse messe a disposizione da fonti ufficiali dei vari paesi, Ministeri del Lavoro ed Ambasciate in primis.
Lavorosenzafrontiere.it è frutto di una oculata attività di ricerca, estrapolazione e rivisitazione di contenuti online provenienti da fonti di tutto il mondo quali quotidiani, periodici di settore, portali specializzati e fonti ufficiali (Ministeri, ambasciate, organizzazioni internazionali, ecc.)."

lunedì 20 ottobre 2014

Min.Lavoro: riqualificazione del rapporto di lavoro (prestazioni di lavoro autonomo occasionale) e non applicazione della maxisanzione.


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 16920 del 9 ottobre 2014, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della c.d. maxisanzione nell’ipotesi di riqualificazione, in sede ispettiva, di prestazioni di lavoro autonomo occasionale con partita Iva e/o ritenuta d’acconto (art. 2222 c.c.).
Nel caso in cui sia presente una “valida documentazione fiscale“, quale può essere il versamento delle ritenute d’acconto tramite Mod. F24, ovvero la dichiarazione del Mod. 770, e dalla quale emerga la conoscenza da parte della pubblica amministrazione di un rapporto di lavoro, detto rapporto non può ritenersi “in nero” ed applicarsi, di conseguenza, la c.d. maxisanzione.

In definitiva, la presenza di documentazione fiscale obbligatoria prodotta in relazione al periodo oggetto di accertamento non porta all’applicazione della maxisanzione, anche se il rapporto di lavoro non è da considerarsi genuinamente istituito con tale tipologia contrattuale.

martedì 14 ottobre 2014

Visite mediche al di fuori degli orari di lavoro: il dipendente è comunque considerato in servizio.


La commissione ministeriale in materia di sicurezza sul lavoro, in risposta all’Interpello n° 18 del 06/10/2014 formulato dall’unione sindacale di Base dei Vigili del Fuoco, ha precisato che:

  • Le visite mediche periodiche previste dall’art. 41 del D.Lgs n° 81/2008 per il rinnovo dell’idoneità psicofisica all’impiego,
  • Devono avvenire durante l’orario di lavoro, se le esigenze lavorative lo consentono, in quanto sono funzionali all’attività lavorativa. Se, per giustificate esigenze lavorative, i controlli sanitari avengono in orari diversi, il lavoratore sarà comunque considerato in servizio a tutti gli effetti durante lo svolgimento di tali controlli.

TFR in busta, il punto dei Cdl.


Un argomento particolarmente importante che negli ultimi giorni sta alimentando focosi dibattiti politici è la proposta di anticipare una qutoa del TFR in busta paga che il lavoratore percepisce mensilmente, in modo tale da aumentare il loro potere d’acquisto. Data l’estrema importanza della modifica che si vorrebbe apportare, gli esperti della Fondazione Studi CdlL ha prodotto un documento (parere 03/2014) nel quale viene spiegato dettagliatamente cosa prevede la norma e quali siano gli effetti di un tale cambiamento.

Secondo i primi calcoli della Fondazione Studi, la somma da percepire ogni mese, su uno stipendio di 1.500 €, varierà dai 50 euro circa, agli 82 circa. E’ inevitabile, però, che ciò creerà al tempo stesso squilibri sul sistema pensionistico oltre al problema della tassazione agevolata e della compensazione delle imprese.

Niente telecamere negli spogliatoi aziendali.


Con provvedimento n° 357/2014 il Garante della privacy ha confermato il divieto di installazione di telecamere all’interno degli spogliatoi dei dipendenti, a nulla rilevando il fatto che il datore ritenga tale misura necessaria per limitare le numerose e ripetute segnalazioni di effrazione negli stessi spogliatoi.

Tale sistema di controllo comporta la violazione della legittima aspettativa di tutela dell’intimità e della dignità dei lavoratori.

Tirocinanti e/o lavoratori minorenni: certificato penale del casellario giudiziale.


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’Interpello 25/2014 è interventuo in risposta a un quesito avanzato da Federalberghi in merito alla corretta interpretazione dell’art. 2, D.Lgs. n° 39/2014, di attuazione della Direttiva Europea 2011/93/Eu, concernente la lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori. In particolare l’istante domanda se il datore di lavoro debba richiedere il certificato penale del casellario giudiziale nel caso di assunzione di personale per lo svolgimento di attività di portineria, ricevimento, amministrazione, cucina, bar, sala e pulizia dei piani che possano implicare un contatto con minori. Si pone, la questione:
  • Relativa alla sussistenza o meno del predetto obbligo con riferimento al personale da adibire al medesimo reparto, laddove in azienda siano presenti tirocinanti e/o lavoratori minorenni;
  • Se l’obbligo sussista anche qualora la fattispecie prevista dalla legge si verifichi successivamente alla data di assunzione.

Il Ministero ha chiarito che nell’ipotesi di attività alberghiere occorre richiedere il certificato solo per quelle attività che involgano un contatto diretto esclusivamente con soggetti minori, non riguardano invece le attività del settore afferenti al ricevimento, portineria, cucina, pulizia piani in quanto in tal caso la platea dei destinatari non è costiutita soltanto dai minori.