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mercoledì 28 dicembre 2016

INAIL PUBBLICA BANDO ISI 2016

L'Inail finanzia in conto capitale le spese sostenute per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Fondi a disposizione e tipologie di progetto
L'Inail, tramite il Bando Isi 2016, rende disponibili complessivamente 244.507.756 euro. I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande.
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto:
1. Progetti di investimento
2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.
Il contributo, pari al 65% dell’investimento, fino a un massimo di 130.000 euro  (50.000 euro per i progetti di cui al punto 4), viene erogato a seguito del superamento della verifica tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto ed è cumulabile con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito (es. gestiti dal Fondo di garanzia delle Pmi e da Ismea).
Prima fase: inserimento online della domanda e download del codice identificativo
Dal 19 aprile 2017, fino alle ore 18.00 del 5 giugno 2017, nella sezione “Accedi ai servizi online” del sito Inail le imprese registrate avranno a disposizione un’applicazione informatica per la compilazione della domanda, che consentirà di:
• effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
• verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
• salvare la domanda inserita;
• effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l’apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “invia”.

Per accedere alla procedura di compilazione della domanda l’impresa deve essere in possesso delle credenziali di accesso ai servizi online (Nome Utente e Password). Per ottenere le credenziali di accesso è necessario effettuare la registrazione sul portale Inail, nella sezione "Accedi ai servizi online", entro e non oltre le ore 18.00 del 3 giugno 2017.

Dal 12 giugno 2017 le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista e salvato definitivamente la propria domanda, effettuandone la registrazione attraverso l’apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “invia”, potranno accedere all’interno della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice identificativo che le identifica in maniera univoca.

Seconda fase: invio del codice identificativo (click-day)
Le imprese potranno inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al finanziamento, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda e ottenuto mediante la procedura di download.
Le date e gli orari dell’apertura e della chiusura dello sportello informatico per l’invio delle domande, saranno pubblicati sul sito Inail a partire dal 12 giugno 2017.
Gli elenchi in ordine cronologico di tutte domande inoltrate, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento, saranno pubblicati entro sette giorni dal giorno di ultimazione della fase di invio del codice identificativo.

Terza fase: invio della documentazione a completamento della domanda
Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento dovranno far pervenire all’Inail, entro e non oltre il termine di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di perfezionamento della formale comunicazione degli elenchi cronologici, la copia della domanda telematica generata dal sistema e tutti gli altri documenti, indicati nell'Avviso pubblico, per la specifica tipologia di progetto.

venerdì 16 dicembre 2016

Lavoro minorile


A) Età minima per l’accesso al lavoro: in conformità con quanto stabilito dalla stessa Costituzione (art. 37, 2° comma), l’accesso al lavoro del soggetto minore richiede innanzitutto, a pena di nullità, il raggiungimento dell’età minima stabilita dalla legge. A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 622 della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), l’età minima per l’accesso al lavoro, a decorrere dal 1° settembre 2007 (nota n. 25/I/0009799 del 20 luglio 2007) è stata fissata in 16 anni. Le uniche eccezioni al limite di età sono, espressamente, regolamentate dall’art. 4 della L. n. 977/67, come sostituito dall’art. 6, co. 1, del D. Lgs. n.345/99 e dal D.M. 27 aprile 2006, n. 218.

B) Assolvimento obbligo scolastico: a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 622 della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), a partire dall’anno scolastico 2007/2008, l’istruzione obbligatoria deve essere impartita per almeno dieci anni: con la norma in esame pertanto è stato rivisto, innalzandolo, il precedente numero minimo di anni di istruzione (fino al 31 agosto 2007 pari ad 8 anni in virtù delle modifiche introdotte dalla L. n. 53/2003). Qualsiasi attestazione relativa all’assolvimento dell’obbligo scolastico deve essere rilasciata dalla competente autorità scolastica, trattandosi di questione che attiene alle attribuzioni del Ministero della Pubblica Istruzione (Min. Lavoro lettera circolare n. 5/27341/70/AG/16 del 27 luglio 2000). In caso di minore extracomunitario, anch’egli soggetto all’obbligo scolastico, l’eventuale percorso scolastico effettuato all’estero dovrà essere valutato dalla competente autorità scolastica.

Il ragazzo quindi deve avere almeno 16 anni e 10 anni di istruzione obbligatoria effettuata e certificata.


L’ammissione al lavoro del minorenne è subordinata all’effettuazione di una visita medica preventiva che ne accerti l’idoneità alla specifica attività lavorativa cui sarà adibito (da valutare i risvolti dell'abrogazione DL 69/2013 - "decreto del fare").

Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e comunque in occasione di ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi specifica per i minori (art. 7 della L. n. 977/1967, come modificato dal D. Lgs. n. 345/1999).


La durata massima dell’orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.

Novità 2017: collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili:

Dal 1° gennaio 2017 al raggiungimento della soglia dei 15 dipendenti (computabili) scatterà  l’obbligo di assunzione di un lavoratore disabile: l’azienda avrà 60 giorni di tempo per adempiere, trascorsi i quali troverà applicazione la sanzione amministrativa di euro 153,20  per ogni giorno di “scopertura”.

Pertanto l’obbligo di assunzione alla cui inottemperanza, entro 60 giorni,  è collegata la sanzione citata scatta sia per il raggiungimento dei 15 dipendenti, sia nel momento in cui si libera un posto già coperto da un disabile per pensionamento, dimissioni, ecc. ecc.

L’esonero dall'obbligo di assunzione è concesso per situazioni particolari legate alla pericolosità, insalubrità o alta specializzazione dell’attività svolta  o all’esclusione dalla base di calcolo dei lavoratori per i quali l’azienda paga un premio superiore al 60 per mille.  
Viene inoltre previsto l’istituto della diffida che consente, a determinate condizioni,  di pagare la sanzione nella misura di  1/4 del massimo.


Riportiamo di seguito le quote di riserva di assunzione di lavoratori disabili in base alle dimensioni aziendali:

- le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti sono tenute all’assunzione di 1 disabile;
- le aziende che occupano da 36 a 50 dipendenti sono tenute all’assunzione  di 2 disabili;
- le aziende che occupano più di 50 dipendenti sono tenute al rispetto di un’aliquota del 7% del personale computabile, oltre all’assunzione di un’unita proveniente dalle categorie protette (orfani, vedove dei caduti per lavoro o per servizio e soggetti equiparati).