Cerca nel blog

venerdì 3 agosto 2018

La responsabilità degli amministratori di fatto

Fonte: https://mygiuridica.com/2018/07/14/la-responsabilita-degli-amministratori-di-fatto/

La responsabilità degli amministratori di fatto delle società di capitali è una classica tematica trasversale che abbraccia vari aspetti:
  1. civilistici
  2. penali tributari
  3. penali fallimentari
E’ di tutta evidenza, quindi, l’importanza della questione.
La Corte di Cassazione da ultimo è intervenuta con la sentenza n. 27163/2018, mediante la quale ha statuito che per potersi configurare la fattispecie dell’amministratore di fatto occorre:
  • che la gestione sia di tipo continuativo
  • che essa abbia ad oggetto aspetti non marginali della vita aziendale
Se sussistono questi due presupposti di fatto, da comprovarsi debitamente, allora non sarà sufficiente la presenza di amministratori formali (prestanome) per sgravare da responsabilità i veri dominus della società.
I profili di responsabilità, come detto, a venire in rilievo, saranno molteplici:
  • civilmente, gli amministratori di fatto risponderanno per i danni recati ai soci ed a terzi,  (ex art. 2639 c.c. che addossa agli affettivi gestori la responsabilità civile di cui agli artt. 2392 – 2395 c.c.)
  • penalmente, risponderanno per gli eventuali reati tributari, societari (falso in bilancio) e fallimentari (bancarotta), a titolo di dolo eventuale e dolo omissivo (art. 40, comma 2 c.p.).
Senza considerare, infine, che l’operato di questi ultimi fonderà anche la responsabilità amministrativa della società per cui operano, ex D. lgs 231/01.
Pubblicato da Avv. Franchi Mauro

Conversione in legge decreto dignità

http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.924_A.18PDL0021800.pdf

Nella serata del 2 agosto 2018, la Camera ha approvato, con 312 voti a favore, 190 contrari e un astenuto, la legge di conversione del Decreto Dignità. Il provvedimento passa ora al Senato.
Numerose le modifiche che riguardano il lavoro:
> Prevista una proroga del Bonus giovani under 35 fino a tutto il 2020 (decontribuzione triennale del 50% per le assunzioni a tempo indeterminato).
> Previsto un periodo transitorio, sino al 31 ottobre: per i contratti a tempo determinato, i rinnovi e le proroghe, le nuove regole si applicheranno dal 1° novembre 2018.
> Contribuzione aggiuntiva per i rinnovi dei contratti a termine: il lavoro domestico sarà escluso dall’aggravio contributivo dello 0,5% su ogni rinnovo di contratti a termine.
> Previste regole sanzionatorie: i rapporti a termine senza le prescritte causali verranno “puniti” con la trasformazione atempo indeterminato.
> Modifiche alle nuove Prestazioni Occasionali: possibile utilizzo per le aziende alberghiere e le strutture del settore turistico. La durata massima dell’utilizzo sale da tre a dieci giorni. Possibili comunicazioni per il tramite degli intermediari.
Fonte: Camera.it