Genuinità del distacco:
In particolare, gli organi di vigilanza hanno contestato una fattispecie di distacco non autentico
ex art. 3 comma 5 del citato decreto, nei confronti del medesimo datore di lavoro che assume la
veste di soggetto distaccante e di soggetto distaccatario.
Gli ispettori pur riscontrando due distinte condotte illecite – distacco dei lavoratori da parte
della sede principale dell’impresa ed utilizzo degli stessi da parte della sede italiana della medesima
impresa – hanno ascritto le stesse ad un unico soggetto, non potendo individuare due soggetti
datoriali distinti.
Al fine di fornire una possibile soluzione alla questione sollevata, occorre richiamare la
disposizione di cui all’art. 3, comma 5 citato, in forza della quale “nelle ipotesi in cui il distacco non
risulti autentico il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati
sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per
ogni giornata di occupazione”.