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giovedì 31 dicembre 2020

Legge di Bilancio 2021

Regione Emilia Romagna: incentivi all’assunzione di persone con disabilità

Pubblicato il 31 Dic 2020 La Regione Emilia Romagna mette a disposizione un milione di euro per incentivare l’assunzione di persone con disabilità. Possono presentare domanda tutti i datori di lavoro privati, soggetti o meno all’obbligo di assunzione. L’incentivo regionale integra quanto erogato da Inps Incentivi per le assunzioni anche a tempo parziale di persone con disabilità: la Giunta regionale ha definito criteri e modalità per la concessione ai datori di lavoro e stanziato 1 milione di euro. I contributi, del Fondo Regionale per le persone con disabilità, sono stati trasferiti all’Agenzia Regionale per il Lavoro, che entro gennaio emanerà una procedura per le richieste di incentivo, integrativo e non sostitutivo di quanto già erogato dall’Inps. L’incentivo sarà riconosciuto per le assunzioni, anche a tempo parziale, e sarà graduato in base alle caratteristiche del lavoratore assunto e del datore di lavoro. Per i disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%, il contributo sarà erogato per assunzioni a tempo determinato di almeno 12 mesi, mentre per le persone con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, l’incentivo sarà corrisposto per assunzioni a tempo determinato di almeno 6 mesi. Il contributo è concesso per tutta la durata del contratto, comunque per non più di dodici mesi, ed è pari al 60% del costo salariale lordo per i datori di lavoro non soggetti agli obblighi di assunzione per legge e per quelli obbligati che assumono oltre la quota d’obbligo. E’ al 40% del costo salariale lordo, invece, per i datori di lavoro soggetti agli obblighi di assunzione di legge. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato su approvazione dell’Agenzia Regionale per il Lavoro, a integrare l’incentivo precedentemente concesso per l’assunzione a tempo determinato fino alla copertura massima del 100% del costo salariale lordo. Fonte: Regione Emilia

venerdì 11 dicembre 2020

Buoni pasto e smartworking

Nessun diritto ai buoni pasto nel caso in cui si lavori in regime di smart working. È quanto chiarisce il Responsabile della Scuola di Alta Formazione della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Pasquale Staropoli, sul settimanale Gente spiegando che "il buono pasto non fa parte della retribuzione del lavoratore ma rappresenta un ristoro che di norma viene riconosciuto per due ragioni concomitanti: l’orario di lavoro, deciso dal datore di lavoro non mi consente di rientrare a casa per pranzo; l’azienda non ha previsto un servizio mensa". Considerando l'essenza dello smart working, caratterizzata dall'indifferenza del datore di lavoro per la modulazione oraria della prestazione, è dunque facile comprendere perchè i buoni pasto non possono essere pretesi da quei lavoratori che operano secondo queste modalità. "La considerazione che si tratta della misura compensativa di un disagio, e non di una voce retributiva, consente di continuare a riconoscere i buoni pasto invece ai colleghi che devono recarsi in ufficio, senza che ciò possa considerarsi illegale, men che meno discriminatorio" conclude Staropoli

lunedì 9 novembre 2020

MEF: COVID-19 – Decreto Ristori: le misure di sostegno per le aziende

MEF: COVID-19 – Decreto Ristori: le misure di sostegno per le aziende Pubblicato il 9 Nov 2020 MEFIl Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato, sul proprio sito internet, un riepilogo delle misure di sostegno, previste nel cd. Decreto “Ristori”, rivolte alle aziende. Il Decreto Ristori prevede un mix di misure di sostegno molto forti e nette, che saranno aggiuntive rispetto a quelle già varate all’inizio della pandemia e nei mesi scorsi e che sono disegnate per consentire che i ristori alle categorie interessate siano erogati in modo molto rapido. SOSTEGNO ALLE IMPRESE Contributo a fondo perduto Per sostenere le attività interessate dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell’epidemia viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti con una partita Iva aperta alla data del 25 ottobre 2020. Adottando la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle Entrate per i contributi a fondo perduto previsti dal DL Rilancio (che prevedeva l’erogazione direttamente sul conto corrente bancario o postale per le imprese che avessero subito un calo del fatturato di almeno il 33% ad aprile 2020 rispetto ad aprile 2019), si conta di elargire una nuova tranche di contributi alle imprese che hanno dovuto chiudere o limitare la propria attività. La platea includerà anche le imprese con fatturato maggiore di 5 milioni (con un ristoro pari al 10% del calo del fatturato) per un totale ampiamente superiore alle 300.000 imprese interessate. Sarà complessivamente un meccanismo più generoso di quello precedente, considerato che nella maggior parte dei casi considerati verrà corrisposto un contributo dal 100% al 400% di quello corrisposto in precedenza. L’ammontare massimo del contributo stesso è pari a 150.000 euro. Sostegno allo sport dilettantistico Per far fronte alle difficoltà delle associazioni e società sportive dilettantistiche viene istituito un apposito Fondo le cui risorse verranno assegnate al Dipartimento per lo Sport. Il Fondo viene rifinanziato per 50 milioni di euro per il 2020 per l’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività, tenendo conto del servizio di interesse generale che queste associazioni svolgono, soprattutto per le comunità locali e i giovani. Blocco dei pignoramenti Fino al 31 dicembre del 2020 in tutto il territorio nazionale è sospesa ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore. Sostegno al settore e agli operatori del turismo, della cultura e dello spettacolo Alcuni dei settori maggiormente colpiti dall’epidemia sono quelli del turismo, della cultura e dello spettacolo, per i quali sono state adottate ulteriori azioni di sostegno, al fine di non aggravare i pesanti impatti sulle attività dei diversi comparti, sull’occupazione diretta e sull’indotto. Vengono quindi stanziati ulteriori 400 milioni di euro, per incrementare le risorse a disposizione del Fondo a sostegno delle agenzie di viaggio e dei tour operator, nonché delle guide e degli accompagnatori turistici (per 400 milioni, oltre ai 265 milioni stanziati in precedenza), del Fondo per il sostegno dello spettacolo del cinema e dell’audiovisivo (100 milioni di euro) e del Fondo per le emergenze di imprese e istituzioni culturali (50 milioni). Viene inoltre estesa al 30 giugno 2021 la possibilità di usufruire del tax credit vacanze, ferma restando la necessità di richiederlo entro il 31 dicembre 2020. Rimborso dei biglietti per gli spettacoli dal vivo Viene estesa fino al 31 gennaio 2021 per i soli biglietti relativi a spettacoli dal vivo la possibilità di rimborsare con voucher i biglietti per l’ingresso a tali eventi. Sostegno all’export e al sistema delle fiere internazionali Rifinanziati per complessivi 350 milioni di euro per il 2020 il fondo per l’erogazione di finanziamenti agevolati e il “Fondo per la promozione integrata” nell’ambito delle misure attuate per l’internazionalizzazione del sistema e per il potenziamento delle esportazioni italiane. Contributo a fondo perduto per le filiere di agricoltura e pesca Viene istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per sostenere le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura interessate dalle misure restrittive per fronteggiare l’epidemia. Il sostegno viene effettuato attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto tramite l’Agenzia delle Entrate secondo modalità previste da un decreto del Ministro delle Politiche Agricole. Credito d’imposta sugli affitti Il credito d’imposta sugli affitti, già previsto dal Dl Rilancio, viene esteso per le categorie interessate dalle restrizioni, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre ed allargato alle imprese con ricavi superiori ai 5 milioni di euro. Il beneficio riguarda le imprese che hanno registrato un calo del fatturato di almeno il 50% nei mesi in questione rispetto ai corrispondenti mesi del 2019 ed è cedibile al proprietario dell’immobile locato. Cancellazione seconda rata Imu Le categorie interessate dalle misure di contrasto all’emergenza Covid non dovranno corrispondere la seconda rata dell’Imu per gli immobili e le pertinenze in cui svolgono le proprie attività, a condizione che il proprietario sia gestore delle attività esercitate negli immobili in questione. LAVORO Cig, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga Prolungamento, fino a 6 ulteriori settimane, dei trattamenti di Cassa Integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga introdotti a partire dal decreto Cura Italia, collocate nel periodo tra il 16 novembre e il 31 gennaio 2021, per i datori di lavori per cui era stato interamente riconosciuto il periodo di nove settimane degli stessi trattamenti nell’ambito del Decreto Agosto, decorso il periodo autorizzato. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati nell’ambito del Decreto Agosto, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, sono imputati, ove autorizzati alle 6 settimane previste da questo Decreto. È previsto, per questi ulteriori trattamenti, il versamento di un contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. L’aliquota contributiva addizionale è differenziata sula base della riduzione di fatturato nei primi tre trimestri 2020 rispetto al corrispondente periodo 2020: 18% per i datori di lavoro che non hanno avuto riduzione di fatturato, 9% per una riduzione di fatturato inferiore al 20%. Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, dai datori di lavoro che hanno avviato l’attività successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura delle attività. I datori di lavoro che non hanno integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza Covid-19 o dell’esonero dei contributi previdenziali resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento individuali e restano sospese quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020. Restano comunque sospese le procedure di licenziamento collettivo. Le sospensioni non si applicano in caso di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa. Sospensione del versamento dei contributi previdenziali Viene sospeso il versamento dei contributi previdenziali dei dipendenti relativi al mese di novembre. I pagamenti potranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o in quattro rate con il pagamento della prima entro tale data. Reddito di Emergenza Per i mesi di novembre e dicembre vengono erogate due nuove tranche del Reddito di Emergenza, a partire da 400 euro, per tutti coloro che ne avevano già diritto e per chi nel mese di settembre ha avuto un valore del reddito familiare inferiore al beneficio stesso. Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo Erogata una nuova indennità una tantum di 1.000 euro per categorie di lavoratori che avevano percepito la stessa indennità con il Decreto Agosto, tra cui in particolare gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e ad altre categorie di lavoratori, tra i quali gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, i dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro involontariamente, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio. Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura Per le aziende di queste filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi Inail, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità di novembre 2020. Esonero riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni per la stessa mensilità. Lavoratori sportivi Per il mese di novembre 2020 è erogata da Sport e Salute Spa, un’indennità di 800 euro per i lavoratori del settore sportivo che avevano beneficiato delle indennità di 600 euro previste dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Rilancio. Si tratta dei lavoratori del mondo dello sport titolari di rapporti di collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Italiano Paralimpico. SALUTE E SICUREZZA Tamponi rapidi Somministrazione di 2 milioni di tamponi antigenici rapidi nei mesi di novembre e dicembre 2020, per complessivi 30 milioni, spesa a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale. Sorveglianza sanitaria e contact tracing Istituzione, presso il Ministero della Salute, del Servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria e le attività di contact tracing. Il servizio di supporto telefonico e telematico è rivolto alle persone risultate positive al virus SARS-Cov-2, che hanno avuto contatti stretti o casuali con soggetti risultati positivi o che hanno ricevuto una notifica di allerta attraverso l’applicazione “Immuni”, i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività. I dati relativi ai casi diagnosticati di positività sono resi disponibili al servizio nazionale, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria ovvero tramite sistemi di interoperabilità. La copertura è di 4 milioni per il biennio 2020-21 attraverso le risorse assegnate al Commissario straordinario per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Didattica digitale integrata Viene incrementato di 85 milioni per il 2020 il Fondo del Ministero dell’Istruzione per l’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali destinati alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali per l’apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete. Lavoro agile e congedo straordinario genitori Sono stanziati 45,5 milioni di euro per consentire ai genitori lavoratori dipendenti lo svolgimento della prestazione di lavoro modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di sedici anni. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Forze di polizia e vigili del fuoco Sono stanziati 68 milioni di euro per il pagamento delle indennità del personale delle forze di polizia (52,4 milioni) e degli straordinari (15,3 milioni). Fonte: MEF

lunedì 26 ottobre 2020

DPCM 24/10/2020

🍸 🍽 Bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e i locali che fanno servizi di ristorazione: potranno restare aperti dalle 5.00 alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone a tavolo, a meno che siano conviventi. Dopo le 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. È sempre permessa la consegna a domicilio e, fino a mezzanotte (dove non sia previsto il coprifuoco), la ristorazione d’asporto, con il divieto di consumazione sul posto. Alberghi e altre strutture ricettive potranno continuare i servizi di ristorazione, soltanto per i loro clienti. Restano aperti gli autogrill e gli esercizi che forniscono alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti. 🏬 Negozi: I negozi al dettaglio potranno restare aperti a patto di garantire la distanza interpersonale di almeno un metro e di contingentare gli ingressi; non si potrà restare all’interno più del tempo necessario all’acquisto. 🏫 Scuola I servizi per le scuole dell’infanzia (prima dette scuole materne) e le lezioni della scuola primarie (le elementari) e della secondaria di primo grado (le medie) continueranno a svolgersi in presenza. Le scuole secondarie di secondo grado (cioè le superiori) dovranno adottare forme flessibili e una didattica digitale integrata (DDI) pari almeno al 75 per cento: significa che alle superiori almeno il 75 per cento delle lezioni dovrà avvenire da remoto e non in presenza e che le Regioni potranno chiedere di svolgerle anche interamente online. Dovranno essere modificati ulteriormente gli orari di ingresso e di uscita anche attraverso turni pomeridiani: non si potrà entrare in classe prima delle 9 per non appesantire il trasporto pubblico. 🏋️‍♀️ Palestre Palestre, piscine, centri benessere, centri termali dovranno restare chiusi, tranne quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione di prestazioni considerate di assistenza. 💇🏻‍♀️ Parrucchieri Parrucchieri, estetisti e attività che fanno servizi alla persona possono restare aperti se lo consentono le singole Regioni e Province autonome in base all’andamento epidemiologico del territorio. 🎥 🎭 🏛️ Attività culturali Saranno sospese le attività di teatri, concerti e cinema, anche all’aperto. Musei e altri luoghi culturali restano aperti con entrata contingentata e garantendo la distanza interpersonale di almeno un metro. Saranno chiusi anche casinò, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, sale da ballo e discoteche, sia al chiuso che all’aperto. ⛷️ Sci Saranno chiusi gli impianti nei comprensori sciistici, che possono essere utilizzati solo dagli atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni nazionali. ⚽ 🏀 🥋 🤼‍♀️ Sport Sono sospesi gli sport di contatto, la relativa attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e tutte le competizioni, comprese quelle ludico-amatoriali. Restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali. Devono svolgersi all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse oppure all’aperto, senza la presenza di pubblico. È consentito l’allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni. 🌲 🌳 Parchi Parchi, ville e giardini pubblici resteranno aperti, ma bisogna mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro; i bambini possono accedere alle aree gioco nel rispetto del distanziamento. È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche nelle aree attrezzate e nei parchi pubblici, mantenendo la distanza di sicurezza. 🩺 🔬 Servizi Sono garantite le attività sociali e sociosanitarie per le persone disabili, secondo piani territoriali adottati dalle Regioni; le persone con disabilità motorie, disturbi autistici, disabilità intellettiva o sensoriale o problemi psichiatrici possono ridurre il distanziamento fisico con i proprio accompagnatori e assistenti. 💍 🎊 Feste Sono vietate le feste, anche quelle in seguito a cerimonie civili e religiose (finora c’era il limite di 30 persone), le sagre e le fiere di qualunque genere; sono sospesi convegni e congressi, tranne quelli che si svolgono con modalità a distanza. Sono concesse le manifestazioni pubbliche, purché siano statiche e rispettose del distanziamento interpersonale. 🚎 🚘 🚆 ✈️ ⛴️ Trasporto pubblico La programmazione del trasporto pubblico, decisa dal presidente di Regione, è «finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi» «per assicurare i servizi minimi essenziali», e deve essere organizzata in modo da evitare il sovraffollamento. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti può disporre riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo. 👩🏻‍💻 👨🏻‍💻 Smart working Viene raccomandato il lavoro in smart working, dove possibile; negli altri casi, sono incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti e gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

mercoledì 21 ottobre 2020

Il dipendente che si fa licenziare rimborsa il ticket Naspi

Il dipendente che si fa licenziare rimborsa il ticket Naspi L'azienda indotta a licenziare il dipendente per assenza ingiustificata ha diritto a ottenere dal lavoratore il risarcimento del danno corrispondente all'importo del ticket Naspi versato all'INPS. Lo ha deciso il Tribunale di Udine nella sentenza 106/2020 pubblicata il 30 settembre, con cui, dopo aver revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dal lavoratore per il pagamento delle retribuzioni, ha accertato, tra l'altro, la sussistenza del credito dell'azienda per l'importo del contributo di licenziamento pagato, in quanto il licenziamento era stato indotto dal comportamento omissivo del dipendente, assentatosi ingiustificatamente.

martedì 20 ottobre 2020

45 mila euro sul Bando Orientamento Lavoro: voucher dalla Camera di commercio di Parma per tirocini e apprendistato. Modulistica online

Prosegue l’impegno della Camera di commercio per favorire formazione e occupazione dei giovani e per rispondere all’esigenza di inserimento in azienda di risorse umane utili al rilancio produttivo in questa fase ancora emergenziale, riconoscendo il ruolo fondamentale svolto dagli istituti scolastici e dagli enti di formazione del territorio, da sempre impegnati nella formazione e nell'orientamento al lavoro e alle professioni dei propri studenti. E’ stato infatti approvato un nuovo bando che destina contributi a fondo perduto (voucher) alle piccole e medie imprese che hanno attivato o attiveranno tirocini curriculari ed extracurriculari e contratti di apprendistato di primo e secondo livello.

giovedì 1 ottobre 2020

INPS: COVID-19 – la circolare in materia di Ammortizzatori Covid

INPS: COVID-19 – la circolare in materia di Ammortizzatori Covid Pubblicato il 1 Ott 2020 L’INPS, con la circolare INPS n. 115 del 30 settembre 2020, illustra le novità apportate dal decreto-legge n.104/2020 all’impianto regolatorio in materia di misure di sostegno del reddito, previste per le ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19. La circolare, tra le altre cose, fa slittare il termine per la presentazione delle istanze dei mesi di luglio e agosto al 31 ottobre 2020. Inoltre, l’Istituto comunica le ulteriori modifiche in materia di accesso e gestione del trattamento di integrazione in favore dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti e l’estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale alle aziende operanti nel settore aereo, in possesso di particolari requisiti.

martedì 25 agosto 2020

Decreto Agosto - Agevolazioni assunzione

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20G00122/sg DL 14/08/2020 n 104 in vigore dal 15/08/2020 TESTO NORMA Art. 3 Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione 1. In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui all'articolo 1 del presente decreto e che abbiano gia' fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, e' riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale gia' fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero di cui al presente articolo puo' essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020. 2. Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell'esonero di cui al comma 1, si applicano i divieti di cui all'articolo 14 del presente decreto. 3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dall'esonero contributivo concesso ai sensi del comma 1 del presente decreto con efficacia retroattiva e l'impossibilita' di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1. 4. L'esonero di cui al presente articolo e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. 5. Il beneficio previsto al presente articolo e' concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. 6. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 363 milioni di euro per l'anno 2020 e in 121,1 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.

COVID-19: lavoratori in rientro dall’estero – come comportarsi

http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/covid-19-lavoratori-in-rientro-dallestero-come-comportarsi Riprendendo le ultime disposizioni impartite dal Ministero della Salute, pubblichiamo una serie di informazioni per i datori di lavoro che ricevono lavoratori rientranti da Paesi esteri dopo il periodo di ferie. Le prescrizioni sono aggiornate al 14 agosto 2020. SE IL LAVORATORE RIENTRA DA UN PAESE DELL’AREA SCHENGEN Sono liberamente consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da e per i seguenti Stati: Stati membri dell’Unione Europea (oltre all’Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria) Stati parte dell’accordo di Schengen (gli Stati non UE parte dell’accordo di Schengen sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord Andorra, Principato di Monaco Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. È obbligatoria la quarantena per tutti i cittadini che nei 14 giorni precedenti all’arrivo in Italia abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria. I Cittadini che nei 14 giorni precedenti all’arrivo in Italia abbiano soggiornato in Croazia, Grecia, Malta e Spagna, devono: presentare alle autorità competenti una certificazione attestante che, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, si siano sottoposti a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone con esito negativo oppure sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento si deve osservare l’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora. inoltre devono: comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, anche se asintomatici. segnalare con tempestività la situazione all’Autorità sanitaria, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, attraverso i numeri telefonici dedicati e sottoporsi ad isolamento fiduciario. SE IL LAVORATORE RIENTRA DA UN PAESE NON EUROPEO L’ingresso in Italia da Stati non facenti parte dell’UE e/o dell’accordo di Shengen continua ad essere consentito, con obbligo di motivazione, solo per: comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza motivi di salute comprovate ragioni di studio rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È consentito in ogni caso senza dover specificare alcuna motivazione l’ingresso nel territorio nazionale di: cittadini di Stati terzi residenti nei seguenti Stati e territori (white list): Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay (Montenegro e Serbia dal 16 luglio sono stati inseriti nella lista dei Paesi a rischio con divieto di ingresso e transito in Italia; dal 30 luglio chi proviene dall’Algeria ha l’obbligo di motivare l’ingresso in Italia) cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale e dei rispettivi familiari. (Fatte salve le restrizioni per chi proviene o transita dai Paesi a rischio) Resta comunque l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per tutte le persone fisiche che facciano ingresso in Italia da Stati o Paesi esteri diversi da quelli facenti parte dell’Unione Europea. E’ consentito soltanto fare, nel minore tempo possibile, il percorso per recarsi a casa o nella diversa dimora individuata come luogo dell’isolamento. In questo tragitto non è consentito usare mezzi di trasporto pubblico ma è consentito il noleggio di autovetture e l’utilizzo di taxi o il noleggio con conducente. Tuttavia, chi entra o rientra in Italia dall’estero per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza può rinviare fino a 120 ore l’inizio dell’isolamento fiduciario. Esistono delle eccezioni, ovvero categorie di cittadini che, pur provenendo da Paesi che lo richiederebbero, non hanno l’obbligo di quarantena al momento dell’ingresso nel nostro Paese. Tra questi, il personale sanitario, il personale di mezzi di trasporto e i funzionari dell’Ue (elenco completo sul sito del Ministero degli esteri). ARRIVO DA PAESI A RISCHIO Dal 9 luglio 2020 è vietato l’ingresso in Italia alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sono transitate per uno dei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia. Il divieto non riguarda i cittadini italiani, di uno Stato UE, di un Paese parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano e i loro stretti familiari (discendenti e ascendenti conviventi, coniuge, parte di unione civile, partner stabile), a condizione che siano residenti anagraficamente in Italia da data anteriore al 9 luglio 2020. Ulteriore deroga è prevista per i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare nell’esercizio delle loro funzioni. Le categorie esentate dal divieto di ingresso devono comunque sottoporsi al periodo di quarantena. Dal 13 agosto è vietato l’ingresso in Italia anche alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sono transitate in Colombia. Fanno eccezione al divieto di accesso e all’obbligo di quarantena l’equipaggio di mezzi di trasporto, personale viaggiante di mezzi di trasporto che esclusivamente per motivi di lavoro entrano in Italia, per un massimo di 120 h o per un transito massimo di 36 ore per chi proviene da: Serbia Kosovo Macedonia del Nord Bosnia Erzegovina Montenegro QUANDO NON È PERMESSO L’INGRESSO IN ITALIA diagnosi di positività per Covid-19 nei 14 giorni precedenti al viaggio; presenza anche di uno solo dei sintomi rilevanti per COVID-19 negli 8 giorni precedenti il viaggio: febbre ≥ 37,5°C e brividi tosse di recente comparsa difficoltà respiratorie perdita improvvisa dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto raffreddore o naso che cola mal di gola diarrea (soprattutto nei bambini) contatto stretto (es. meno di 2 metri per più di 15 minuti) con un caso positivo confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti il viaggio; aver soggiornato, nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia, in Stati o territori esteri diversi da: Stati membri dell’Unione Europea: oltre all’Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria Stati non UE parte dell’accordo di Schengen: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord Andorra, Principato di Monaco Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sud, Thailandia, Tunisia, Uruguay. L’ingresso in Italia è comunque permesso ai cittadini UE/ITALIANI/Schengen pur avendo soggiornato in paesi terzi, con obbligo di quarantena e senza l’obbligo di presentare alcuna motivazione. CONSULTA Domande e risposte per chi torna dall’estero e stranieri del Ministero della Affari esteri e della Cooperazione internazionale Scarica Chiunque entra in Italia da qualsiasi località estera è tenuto a consegnare al vettore o alle forze di polizia in caso di controlli una autodichiarazione: modello scaricabile del Ministero della Affari esteri e della Cooperazione internazionale (aggiornato 16 luglio 2020) Crociere Possono riprendere i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana dal 15 agosto 2020 nel rispetto delle linee guida allegate al DPCM 7 agosto 2020. Proteggi te stesso e gli altri Ecco le principali raccomandazioni e misure di sanità pubblica per chi entra in Italia. Mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro sia in luoghi all’aperto che al chiuso Applicare le misure di prevenzione igienico sanitaria: lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o con soluzioni idroalcoliche evitare il contatto ravvicinato con altre persone incluso abbracci e strette di mano coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce, starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani non assumere farmaci antivirali e antibiotici, se non prescritti dal medico Usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi mezzi di trasporto, e in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo delle mascherine: i bambini al di sotto di 6 anni le persone con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo delle mascherine ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti E’ vietato l’assembramento. In alcune occasioni potrà essere misurata la temperatura corporea (es. in alcuni negozi, hotel, uffici pubblici, ristoranti, ecc.). Tenere un diario di viaggio con luoghi visitati, compagnie frequentate e relative date. E’ possibile scaricare sul proprio cellulare la App IMMUNI, che, se correttamente utilizzata, invia una segnalazione nel caso di un possibile contatto con una persona positiva, e offre ulteriori informazioni. Per assistenza App chiamare n. verde 800 912491. Cosa fare se compaiono sintomi compatibili con COVID-19 mentre si è in Italia Avvertire immediatamente il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) tramite il personale delle strutture ricettive, che è tenuto a favorire l’accesso ai servizi sanitari; chiamando il numero verde di prevenzione regionale della ASL di competenza, i cui numeri possono essere rintracciati sul sito del Ministero della Salute In caso di sintomi gravi contattare il numero di emergenza nazionale 112. Evitare di recarsi direttamente al Pronto Soccorso. Indossare una mascherina chirurgica. Avvisare la reception della propria condizione di salute in modo che possa attuare le appropriate misure di protezione nei confronti del personale e degli altri ospiti. Ove possibile, trasferirsi in una stanza singola con bagno dedicato. Rimanere nella propria stanza con la porta chiusa, garantendo un’adeguata ventilazione naturale. Rispettare il divieto assoluto di mobilità, seguendo le indicazioni del personale sanitario. Evitare i contatti con altri turisti e con il personale della struttura ricevente per quanto possibile. Lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone e applicare le altre misure di prevenzione igienico-sanitaria. Tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto o nella piega del gomito ed eliminare i fazzoletti riponendoli entro due sacchetti resistenti chiusi (uno dentro l’altro). Essere reperibile ai contatti quotidiani dell’operatore di sanità pubblica che monitora la sorveglianza. Evitare l’assunzione di farmaci senza prescrizione del medico. Come usare correttamente i mezzi del trasporto pubblico Acquistare ove possibile i biglietti in formato elettronico. Mantenere sempre la distanza di 1 metro per tutta la durata del viaggio. Sedersi solo nei posti consentiti e indicati da apposita segnaletica. Indossare sempre la mascherina per proteggere naso e bocca. Come partecipare in sicurezza ad attività sportive, ricreative e culturali Indossare sempre la mascherina per proteggere naso e bocca nei luoghi affollati e al chiuso. L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento. L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone. Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è consentito mantenendo il dovuto distanziamento. Sono sospese le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali. E’ consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. Chiama dall’Italia numero di pubblica utilità 1500 dall’estero i numeri 0039 0232008345 – 0039 0289619015 – 0039 0283905385 Norme Ordinanza del ministro della Salute 12 agosto 2020 DPCM 7 agosto 2020 Ordinanza del Ministro della Salute 1 agosto 2020 Ordinanza del Ministro della Salute 30 luglio 2020 Ordinanza del Ministro della Salute 24 luglio 2020 DPCM 14 luglio 2020 Ordinanza del Ministro della Salute 9 luglio 2020 Ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020 DPCM 11 giugno 2020 Link utili Focus: Cittadini Italiani in rientro dall’estero e cittadini stranieri in Italia sul sito Ministero degli affari esteri Faq sul sito della Presidenza del Consiglio sito www.viaggiaresicuri.it seleziona la tua destinazione: Re-open.europa.eu/it Fonte: Min. Salute

lunedì 10 agosto 2020

Chiusura Studio periodo estivo dal 13/08/2020 al 23/08/2020 compresi

 INFORTUNIO

I datori di lavoro sono OBBLIGATI a denunciare (comunicare) gli infortuni sul lavoro, entro e non oltre 48 ore con raccomandata o fax :

- l'I.N.A.I.L. (via Abbeveratoia 71/a Parma per le aziende ubicate in tale provincia);

COMUNICANDO

 

1) la data e l'ora dell'evento;

2) relative cause;

3) il nominativo del dipendente infortunato;

4) specificando in calce che seguirà la denuncia su apposito modulo appena possibile;

5) allegando certificazione medica.


Contatti

PARMA@INAIL.IT

PARMA@POSTACERT.INAIL.IT

ASSUNZIONI CENTRO PER L'IMPIEGO

Inoltrando FAX al numero 848 800 131 il modello UNIURG.

 

(Si rammenta che la comunicazione deve essere inoltrata – almeno - il giorno antecedente l’inizio effettivo del rapporto di lavoro / 5 giorni per VAR e CESS.).

 N.B.

Nel caso il numero di Fax fosse non funzionante inoltrare comunicazione al Centro per l’impiego competente per zona.

Modulo: https://www.cliclavoro.gov.it/Moduli%20e%20Documenti/UNIURG_AGGIORNATO.v6.pdf



INTERMITTENTI (a chiamata)
https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Lavoro-Intermittente.aspx

Evoluzione della normativa in merito alle proroghe dei contratti a termine in periodo Covid

  1. L’art. 19 bis della L. 27/2020 del 24/04/2020 (conversione del D.L. 18/2020 “Cura Italia) prevedeva quanto segue:

 

1. Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di

lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli  articoli

da 19 a 22  del  presente  decreto,  nei  termini  ivi  indicati,  e'

consentita la possibilita', in deroga alle  previsioni  di  cui  agli

articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera

c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere,  nel

medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga  dei  contratti  a  tempo

determinato, anche a scopo di somministrazione.))

 

 

  1. Successivamente con la conversione in legge del decreto Rilancio (L. 77/2020 del 17/07/2020), all’art 93 comma 1 bis è stato previsto quanto segue

 

«1-bis. Il termine dei contratti di lavoro degli  apprendisti

di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno  2015,

n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime

di somministrazione, e' prorogato di una durata pari  al  periodo  di

sospensione dell'attivita' lavorativa, prestata in forza dei medesimi

contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

 

  1. Infine venerdì 7 agosto dovrebbe essere stato approvato dal Consiglio dei Ministri il nuovo decreto agosto che prevede la soppressione dell'art. 93 comma 1 bis precedentemente richiamato: 

“Il decreto Agosto, sempre con l’articolo 8, dispone anche la soppressione del comma 1-bis, dell’articolo 93, che aveva tanto fatto discutere circa la sua incostituzionalità. Ricordo che la norma prevede la proroga obbligatoria di tutti i contratti a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, e dei contratti di apprendistato per la qualifica e di alta formazione (primo e terzo livello), di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”

 https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/08/08/contratti-termine-riscritte-regole-obbligo-causale-proroga-automatica

 


 

sabato 8 agosto 2020

Governo: decreto Agosto – misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia

 

Governo: decreto Agosto – misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia

governo3

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta n. 61 del 7 agosto 2020, un decreto-legge che introduce misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.

Con il decreto, il Governo ha stanziato ulteriori 25 miliardi di euro, da utilizzare per proseguire e rafforzare l’azione di ripresa dalle conseguenze negative dell’epidemia da COVID-19 e sostenere lavoratori, famiglie e imprese, con particolare riguardo alle aree svantaggiate del Paese.

Di seguito le principali misure previste nei vari ambiti di intervento.

 

Lavoro

Si introducono importanti agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate e ulteriori nuove indennità specifiche per alcuni settori. Vengono inoltre prolungate e rafforzate alcune delle misure a sostegno dei lavoratori varate con i precedenti provvedimenti.
In primo luogo viene introdotto uno sgravio del 30 % sui contributi pensionistici per le aziende situate nelle aree svantaggiate, con l’obiettivo di stimolare crescita e occupazione. Il decreto finanzia la misura per il periodo ottobre-dicembre 2020, in attesa che questa venga estesa sul lungo periodo con prossimi interventi. Prolungati per un massimo di diciotto settimane complessive i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previsti per l’emergenza.
Per le aziende che non richiederanno l’estensione dei trattamenti di cassa integrazione verrà riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di quattro mesi, entro il 31 dicembre 2020. Fino a tale data, vengono inoltre escluse dal versamento dei contributi previdenziali, per un massimo di sei mesi dall’assunzione, le aziende che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, in presenza di un aumento dell’occupazione netta.
Per i datori di lavoro che non hanno integralmente fruito della cassa integrazione o dell’esonero dai contributi previdenziali resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento individuali e restano sospese quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020. Inoltre, si conferma la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo. Queste disposizioni non si applicano in caso di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa.
È possibile rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi (fermo restando il limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza di causale.
Sono previsti ulteriori 400 euro per il reddito di emergenza per le famiglie più bisognose.
Vengono prorogate per ulteriori due mesi la Nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi) e l’indennità di disoccupazione mensile “DIS-COLL” per i collaboratori coordinati e continuativi il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020.
Vengono introdotte nuove indennità per alcune categorie di lavoratori. Tra queste, 1.000 euro per gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza COVID-19 e per altre categorie di lavoratori (iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, dipendenti stagionali appartenenti ad altri settori, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio). Si prevede un’indennità di 600 euro per i lavoratori marittimi e gli stagionali sportivi.
Viene aumentata di 500 milioni di euro per il biennio 2020-21 la dotazione del Fondo nuove competenze introdotto dal “decreto rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) per la formazione e per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

Sostegno alle imprese

Il decreto-legge prevede ulteriori fondi per i settori del turismo, della ristorazione e della cultura, che sono tra quelli maggiormente colpiti.
È previsto uno specifico finanziamento per gli esercizi di ristorazione che abbiano subito una perdita di fatturato da marzo a giugno 2020 di almeno il 25% rispetto allo stesso periodo del 2019. Potranno ottenere un contributo a fondo perduto per l’acquisto di prodotti di filiere agricole, alimentari e vitivinicole da materia prima italiana. Il contributo minimo è di 2.500 euro.
Ulteriori 400 milioni di euro sono stanziati per contributi a fondo perduto in favore degli esercenti dei centri storici che abbiano registrato a giugno 2020 un calo del 50% del fatturato rispetto allo stesso mese del 2019. Il contributo minimo è di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 per i soggetti diversi.
Vengono inoltre rifinanziati alcuni strumenti di supporto alle imprese: 64 milioni per la “nuova Sabatini”; 500 milioni per i contratti di sviluppo; 200 milioni per il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa; 50 milioni per il voucher per l’innovazione; 950 milioni per il Fondo Ipcei per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di interesse europeo.
Viene rifinanziato per 7,8 miliardi di euro (per il triennio 2023-24-25) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per favorire l’accesso al credito attraverso la concessione di una garanzia pubblica. Sempre per le p.m.i. è prorogata anche la moratoria su prestiti e mutui: dal 30 settembre 2020 il termine viene esteso al 31 gennaio 2021 (al 31 marzo 2021 per le imprese del comparto turistico).
Sono aumentati di 500 milioni gli incentivi statali per chi acquista e immatricola in Italia autovetture a basse emissioni di CO2.
Vengono stanziati 1,5 miliardi di euro per il rafforzamento patrimoniale, il rilancio e lo sviluppo di società controllate dallo Stato.
Viene potenziato lo strumento dei Piani individuali di risparmio alternativi, con la soglia di investimento annuale detassata che sale da 150.000 a 300.000 euro per gli investimenti a lungo termine.
Vengono incentivati gli acquisti effettuati con forme di pagamento elettroniche, nell’ambito del “piano cashless”, con uno stanziamento di 1,75 miliardi di euro per il 2021 per il rimborso di una parte degli acquisti effettuati con queste modalità di pagamento.
Fra le ulteriori misure predisposte per il sostegno dei settori del turismo e della cultura: il credito di imposta del 60% del canone di locazione o leasing o concessione; l’esonero dal pagamento della seconda rata dell’Imposta municipale unica (IMU) 2020 per alcune categorie di immobili e strutture turistico-ricettive, gli immobili per fiere espositive, manifestazioni sportive, quelli destinati a discoteche e sale da ballo, gli immobili destinati a cinema e teatri. Questi ultimi vengono esonerati dal pagamento dell’IMU anche per il 2021 e il 2022.
È incrementato di 265 milioni di euro per il 2020 il fondo per sostenere agenzie di viaggio, tour operator e guide turistiche.
Stanziati 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il credito d’imposta per la riqualificazione e i miglioramenti effettuati dalle imprese del settore turistico ricettivo e termale, compresi gli agriturismi e i campeggi. Viene incrementato fino a 231 milioni di euro il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali e sale a 335 milioni il Fondo emergenze cinema, spettacolo e audiovisivo. Vengono destinati complessivamente 90 milioni di euro ai musei statali.
Stanziati 60 milioni di euro per incentivare gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche.
Con uno stanziamento complessivo di circa 200 milioni di euro vengono potenziate le risorse a sostegno di diverse attività di trasporto.

Fisco

Con un impiego di risorse di circa 6,5 miliardi di euro, vengono adottate diverse misure in campo fiscale che puntano a fornire un ulteriore e sostanziale supporto alla liquidità di famiglie e imprese. In particolare vengono riprogrammate le scadenze relative ai versamenti tributari e contributivi sospesi nella fase di emergenza, in modo da ridurre sensibilmente nel 2020 l’onere che altrimenti graverebbe sui contribuenti in difficoltà.
Nel dettaglio, sono rateizzati ulteriormente i versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio: il 50% del totale potrà essere versato, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione (fino a 4 rate mensili di pari importo) con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre. Il restante 50% può essere corrisposto, senza sanzioni e interessi, con una rateizzazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo.
Rinviati i versamenti per i contribuenti ISA (Indici sintetici di affidabilità) e forfettari che abbiano subito un calo di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019: il termine di versamento della seconda o unica rata e dell’acconto Irap è prorogato al 30 aprile 2021.
Viene spostata dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 la data finale della sospensione dei termini dei versamenti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi sulle entrate tributarie.
Si proroga anche l’esonero dal pagamento della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) al 31 dicembre 2020 per le attività di ristorazione, gravemente danneggiate dall’emergenza epidemiologica.

Enti territoriali

Sono stati incrementati i fondi istituiti dal decreto rilancio per far fronte ai minori introiti fiscali, salvaguardare gli equilibri di bilancio e garantire la regolarità dell’azione pubblica a tutti i livelli di governo.
In particolare:

  • il fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali è stato incrementato di 1,67 miliardi per il 2020. Le risorse complessive del fondo enti locali ammontano quindi a 5,17 miliardi (di cui 4,22 miliardi per i comuni);
  • il fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome è stato incrementato di 2,8 miliardi per il 2020. Le risorse complessive del fondo Regioni sono pari a 4,3 miliardi (2,6 miliardi per le Autonomie speciali e 1,7 per le Regioni a statuto ordinario).

Ulteriori risorse sono state destinate:

  • al ristoro delle minori entrate dell’imposta di soggiorno, della TOSAP/COSAP e dell’IMU;
  • al sostegno del trasporto pubblico locale, al sostegno degli enti locali in deficit strutturale e al contenzioso regionale;
  • alla sospensione del pagamento delle quote capitale 2020 dei mutui MEF delle Autonomie speciali.

Infine, sono state rafforzate le misure per gli investimenti:

  • per i comuni è previsto il raddoppio nel 2021 dei contributi assegnati per piccole opere e il rafforzamento delle misure per contributi per messa in sicurezza edifici e territorio;
  • a favore degli enti locali è previsto l’incremento delle risorse destinate al finanziamento della progettazione definitiva ed esecutiva;
  • per le province e le città metropolitane sono state previste risorse per la messa in sicurezza delle scuole.

È prevista l’istituzione di un’Autorità per la laguna di Venezia, che assume le competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare, tra cui la gestione e la manutenzione del MOSE, nonché quelle attribuite al Magistrato alle acque.

Il decreto, infine, estende dal 20 settembre al 9 ottobre 2020 i termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità degli enti locali, per favorire il pagamento dello stock di debiti al 31 dicembre 2019 nei confronti delle imprese, con benefici per l’intero sistema economico nazionale.

Fonte: Governo

martedì 28 luglio 2020

Covid19: Converzione decreto rilancio - proroga OBBLIGATORIA contratti a termine ed apprendistato

Legge 77/2020 (conversione DL 34/2020 "Rilancio")


All'articolo 93 comma 1bis: 
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID19». 

Entrata in vigore --> 19/07/2020


La conversione in legge del decreto Rilancio ha visto l'introduzione di una nuova  norma in tema di lavoro a tempo determinato e di apprendistato  di 1 e terzo livello (cioè per la qualifica e per l'alta formazione e ricerca (è escluso  quello professionalizzante, che interessa il 98% degli apprendisti).  
All'art 93 comma 1 bis   della legge 77 2020 si prevede infatti che il  termine di tali contratti, anche quelli stipulati attraverso le agenzie di somministrazione, sia prorogato per un periodo pari a quello di sospensione dell’attività lavorativa derivata dall’emergenza da Covid-19.
Quindi la data di scadenza dei contratti a termine  e dei periodi formativi di apprendistato, viene spostata in avanti per il tempo corrispondente alla durata di  eventuali periodi di cassa integrazione che abbiano interessato i lavoratori a causa dell'emergenza Coronavirus . La norma non cita il consueto decreto attuativo da emanarsi in materia e questo rende ancora piu perplessi gli operatori,  dato che nella legge mancano importanti chiarimenti su importanti aspetti:
  • quale è l'applicazione in caso siano intervenuti periodi di  cassa integrazione parziale , a giorni alterni  o  con riduzioni dell'orario giornaliero?
  • come gestire il contratto commerciale tra impresa utilizzatrice e agenzia di somministrazione   che è alla base del contratto di lavoro tra lavoratore e impresa utilizzatrice?
  • sono compresi solo i rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge 77/2020, 18 luglio 2020, o anche quelli già cessati?

venerdì 24 luglio 2020

DURC: durante emergenza Covid (al 24/07/2020)

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/29/20A02357/sg

Art. 103 comma 2
 Tutti  i   certificati,   attestati,   permessi,   concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi  comunque  denominati,  compresi  i
termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo  15
del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il  31  gennaio  2020  e  il  31
luglio 2020, conservano  la  loro  validita'  per  i  novanta  giorni
successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
La disposizione di cui al periodo precedente si  applica  anche  alle
segnalazioni  certificate  di  inizio  attivita',  alle  segnalazioni
certificate di agibilita', nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche
e alle autorizzazioni ambientali  comunque  denominate.  Il  medesimo
termine si applica anche al ritiro  dei  titoli  abilitativi  edilizi
comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di  cessazione
dello stato di emergenza. 

mercoledì 22 luglio 2020

INPS: COVID-19 – Congedo Covid esteso al 31 agosto e fruibile ad ore


L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 2902 del 21 luglio 2020, con il quale informa che, a seguito dell’emanazione della legge 17 luglio 2020, n. 77 – di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), è stato esteso il periodo di fruizione del congedo COVID-19, di cui all’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, individuando un arco temporale che decorre dal 5 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020, sempre per un massimo di 30 giorni.
Inoltre, è stata introdotta la possibilità di fruire di tale congedo anche in modalità oraria a far tempo dal 19 luglio 2020.
L’INPS, ad oggi, ha aggiornato il periodo di fruizione fino alla data del 31 agosto 2020, ma non ha ancora implementato la modalità oraria.

Fonte: INPS

mercoledì 17 giugno 2020

Governo: pubblicato il decreto legge con la fruizione delle 18 settimane di CIG (DL 52 16/06/2020)

Governo: pubblicato il decreto legge con la fruizione delle 18 settimane di CIG

governo3
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 16 giugno 2020, il Decreto Legge n. 52 del 16 giugno 2020 contenente ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro.
Il testo prevede che, in deroga alla normativa vigente:
  1. i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane, possano fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti.
  2.  indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possano presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.
  3. sono prorogati dal 15 luglio al 15 agosto 2020 i termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione, di cui all’art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
  4. sono prorogati dal 30 giugno al 31 luglio 2020 i termini per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza.

Fonte: Governo

mercoledì 3 giugno 2020

Emersione di rapporti di lavoro: Sanatoria 2020

Procedura: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/06/01/braccianti-colf-badanti-istanze-regolarizzazione-1-giugno-procedere

Art. 103 
 
                   Emersione di rapporti di lavoro 
 
  1. Al fine di garantire livelli adeguati  di  tutela  della  salute
individuale  e  collettiva  in  conseguenza  della   contingente   ed
eccezionale emergenza sanitaria  connessa  alla  calamita'  derivante
dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e favorire l'emersione  di
rapporti  di  lavoro  irregolari,  i  datori  di  lavoro  italiani  o
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di
lavoro  stranieri  in  possesso  del  titolo  di  soggiorno  previsto
dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e
successive  modificazioni,  possono  presentare   istanza,   con   le
modalita' di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 , per concludere  un  contratto
di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio
nazionale ovvero per dichiarare la  sussistenza  di  un  rapporto  di
lavoro  irregolare,  tuttora  in  corso,  con  cittadini  italiani  o
cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono  essere
stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020
ovvero  devono  aver  soggiornato  in  Italia  precedentemente   alla
suddetta data, in forza della  dichiarazione  di  presenza,  resa  ai
sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni  costituite
da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici; in
entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono  aver  lasciato  il
territorio nazionale dall'8 marzo 2020. 
  2. Per le medesime  finalita'  di  cui  al  comma  1,  i  cittadini
stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non
rinnovato  o  convertito  in  altro  titolo  di  soggiorno,   possono
richiedere con le modalita' di  cui  al  comma  16,  un  permesso  di
soggiorno temporaneo, valido solo  nel  territorio  nazionale,  della
durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A  tal  fine,  i
predetti cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale
alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati  dalla
medesima data, e devono aver svolto attivita' di lavoro, nei  settori
di cui al comma 3, antecedentemente al 31  ottobre  2019,  comprovata
secondo le modalita' di cui al comma 16. Se nel termine della  durata
del permesso  di  soggiorno  temporaneo,  il  cittadino  esibisce  un
contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione  retributiva
e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attivita'  lavorativa
in conformita' alle previsioni di legge nei settori di cui  al  comma
3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno  per  motivi
di lavoro. 
  3. Le disposizioni di cui al presente  articolo,  si  applicano  ai
seguenti settori di attivita': 
  a) agricoltura, allevamento e zootecnia,  pesca  e  acquacoltura  e
attivita' connesse; 
  b) assistenza alla persona per se stessi  o  per  componenti  della
propria famiglia, ancorche' non conviventi, affetti  da  patologie  o
handicap che ne limitino l'autosufficienza; 
  c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. 
  4. Nell'istanza di cui  al  comma  1  e'  indicata  la  durata  del
contratto di lavoro e la  retribuzione  convenuta,  non  inferiore  a
quella prevista dal contratto collettivo  di  lavoro  di  riferimento
stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi  1
e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso  di  contratto  a
carattere stagionale, trovano applicazione  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286  e  successive  modificazioni,  al  fine  di  svolgere  ulteriore
attivita' lavorativa. 
  5. L'istanza di cui ai commi 1 e 2, e' presentata dal 1° giugno  al
15 luglio 2020, con le modalita' stabilite con decreto  del  Ministro
dell'interno di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  ed  il
Ministro  delle  politiche  agricole,  alimentari  e   forestali   da
adottarsi entro dieci giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, presso: 
  a) l'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS)  per  i
lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione
europea; 
  b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui  all'art.  22  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni
per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1; 
  c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al
comma 2. 
  6. Con il  medesimo  decreto  di  cui  al  comma  5  sono  altresi'
stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti  per  la
conclusione del  rapporto  di  lavoro,  la  documentazione  idonea  a
comprovare l'attivita' lavorativa di  cui  al  comma  16  nonche'  le
modalita' di dettaglio di svolgimento del  procedimento.  Nelle  more
della definizione  dei  procedimenti  di  cui  ai  commi  1  e  2  la
presentazione delle istanze consente  lo  svolgimento  dell'attivita'
lavorativa; nell'ipotesi di cui al comma  1  il  cittadino  straniero
svolge l'attivita'  di  lavoro  esclusivamente  alle  dipendenze  del
datore di lavoro che ha presentato l'istanza. 
  7. Le istanze sono presentate previo pagamento,  con  le  modalita'
previste dal decreto interministeriale di  cui  al  comma  5,  di  un
contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun
lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo e' pari
a 130 euro, al netto dei  costi  di  cui  al  comma  16  che  restano
comunque a carico dell'interessato. E' inoltre previsto il  pagamento
di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro
a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e
le relative modalita' di acquisizione sono stabilite con decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro  dell'interno
ed il Ministro delle politiche agricole e forestali. 
  8. Costituisce causa di inammissibilita' delle istanze  di  cui  ai
commi 1 e 2, limitatamente ai casi di  conversione  del  permesso  di
soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli
ultimi cinque anni,  anche  con  sentenza  non  definitiva,  compresa
quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta  ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: 
  a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso  l'Italia  e
dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso  altri  Stati  o  per
reati  diretti  al  reclutamento  di  persone   da   destinare   alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori  da
impiegare  in  attivita'  illecite,  nonche'  per  il  reato  di  cui
all'art.600 del codice penale; 
  b) intermediazione illecita e  sfruttamento  del  lavoro  ai  sensi
dell'articolo 603-bis del codice penale; 
  c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del  testo  unico  di
cui al decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  e  successive
modificazioni. 
  9. Costituisce altresi' causa di rigetto delle istanze  di  cui  ai
commi 1 e 2, limitatamente ai casi di  conversione  del  permesso  di
soggiorno in motivi di lavoro, la mancata  sottoscrizione,  da  parte
del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo  sportello
unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione  del
lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al
datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento  di
procedure di ingresso di cittadini stranieri  per  motivi  di  lavoro
subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare. 
  10. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1  e  2  del
presente articolo i cittadini stranieri: 
  a) nei confronti dei quali sia stato  emesso  un  provvedimento  di
espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2,  lettera  c),  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  dell'articolo  3  del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni. 
  b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o  convenzioni
internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della  non  ammissione
nel territorio dello Stato; 
  c) che risultino condannati, anche  con  sentenza  non  definitiva,
compresa quella pronunciata anche a  seguito  di  applicazione  della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di  procedura
penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380  del  codice  di
procedura penale o per i delitti contro la liberta' personale  ovvero
per  i  reati   inerenti   gli   stupefacenti,   il   favoreggiamento
dell'immigrazione  clandestina  verso  l'Italia  e   dell'emigrazione
clandestina dall'Italia verso altri Stati  o  per  reati  diretti  al
reclutamento di  persone  da  destinare  alla  prostituzione  o  allo
sfruttamento  della  prostituzione  o  di  minori  da  impiegare   in
attivita' illecite; 
  d)  che  comunque  siano  considerati  una  minaccia  per  l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi  con  i  quali
l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli
alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.  Nella
valutazione della pericolosita' dello straniero si tiene conto  anche
di eventuali condanne, anche con sentenza  non  definitiva,  compresa
quella di applicazione pronunciata a seguito  di  applicazione  della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di  procedura
penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381  del  codice  di
procedura penale. 
  11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino  alla
conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2,  sono  sospesi  i
procedimenti penali e amministrativi  nei  confronti  del  datore  di
lavoro e del lavoratore, rispettivamente: 
  a) per l'impiego di lavoratori per i quali e' stata  presentata  la
dichiarazione  di  emersione,  anche  se  di  carattere  finanziario,
fiscale, previdenziale o assistenziale; 
  b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale,
con esclusione degli illeciti di  cui  all'articolo  12  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 
  12. Non sono  in  ogni  caso  sospesi  i  procedimenti  penali  nei
confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato: 
  a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso  l'Italia  e
dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso  altri  Stati  o  per
reati  diretti  al  reclutamento  di  persone   da   destinare   alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori  da
impiegare  in  attivita'  illecite,  nonche'  per  il  reato  di  cui
all'articolo 600 del codice penale; 
  b) intermediazione illecita e  sfruttamento  del  lavoro  ai  sensi
dell'articolo 603-bis del codice penale. 
  13. La sospensione di cui al comma 11 cessa nel  caso  in  cui  non
venga presentata l'istanza di cui ai commi 1 e 2, ovvero  si  proceda
al rigetto  o  all'archiviazione  della  medesima,  ivi  compresa  la
mancata presentazione delle parti di cui  al  comma  15.  Si  procede
comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a
carico del datore di lavoro  se  l'esito  negativo  del  procedimento
derivi da cause indipendenti dalla volonta' o dal  comportamento  del
datore medesimo. 
  14. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi  quali  lavoratori
subordinati, senza  preventiva  comunicazione  di  instaurazione  del
rapporto di lavoro,  stranieri  che  hanno  presentato  l'istanza  di
rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, sono
raddoppiate le  sanzioni  previste  dall'articolo  3,  comma  3,  del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dall'articolo  39,  comma  7,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82,  secondo  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797  e
dall'articolo 5, primo comma, della  legge  5  gennaio  1953,  n.  4.
Quando i fatti di cui all'articolo 603-bis  del  codice  penale  sono
commessi ai danni di stranieri  che  hanno  presentato  l'istanza  di
rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma  2,  la
pena prevista al primo comma dello stesso articolo e' aumentata da un
terzo alla meta'. 
  15.   Lo   sportello   unico   per    l'immigrazione,    verificata
l'ammissibilita' della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il
parere  della  questura   sull'insussistenza   di   motivi   ostativi
all'accesso  alle  procedure  ovvero  al  rilascio  del  permesso  di
soggiorno, nonche' il parere del competente Ispettorato  territoriale
del lavoro in ordine alla capacita' economica del datore di lavoro  e
alla congruita' delle condizioni  di  lavoro  applicate,  convoca  le
parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione
obbligatoria di assunzione e  la  compilazione  della  richiesta  del
permesso  di   soggiorno   per   lavoro   subordinato.   La   mancata
presentazione  delle  parti  senza   giustificato   motivo   comporta
l'archiviazione del procedimento. 
  16. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno  temporaneo  di
cui al comma 2 e' presentata dal cittadino straniero al Questore, dal
1° giugno al  15  luglio  2020,  unitamente  alla  documentazione  in
possesso, individuata  dal  decreto  di  cui  al  comma  6  idonea  a
comprovare l'attivita' lavorativa svolta nei settori di cui al  comma
3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro  cui
l'istanza e' altresi' diretta.  All'atto  della  presentazione  della
richiesta, e' consegnata un'attestazione che consente all'interessato
di soggiornare legittimamente nel  territorio  dello  Stato  fino  ad
eventuale comunicazione  dell'Autorita'  di  pubblica  sicurezza,  di
svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di  attivita'
di cui al comma 3,  nonche'  di  presentare  l'eventuale  domanda  di
conversione del permesso  di  soggiorno  temporaneo  in  permesso  di
soggiorno per motivi di lavoro. E' consentito all'istante altresi' di
iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
14  settembre  2015,  n.150,  esibendo  agli  Uffici  per   l'impiego
l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al  presente  articolo.
Per gli adempimenti di cui al comma  2,  si  applica  l'articolo  39,
commi 4-bis e 4-ter della legge 16 gennaio 2003, n.  3;  il  relativo
onere a carico dell'interessato e' determinato con il decreto di  cui
al comma 5, nella misura massima di 30 euro. 
  17. Nelle  more  della  definizione  dei  procedimenti  di  cui  al
presente articolo, lo straniero non puo' essere espulso,  tranne  che
nei casi previsti al comma 10.  Nei  casi  di  cui  al  comma  1,  la
sottoscrizione  del  contratto  di  soggiorno   congiuntamente   alla
comunicazione obbligatoria di assunzione di cui  al  comma  15  e  il
rilascio del permesso di  soggiorno  comportano,  per  il  datore  di
lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e  degli  illeciti
amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11. Nel  caso
di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a  cittadini
di uno Stato membro dell'Unione europea, la relativa presentazione ai
sensi del comma 5, lettera a) comporta l'estinzione dei reati e degli
illeciti di cui al comma 11, lettera a). Nei casi di cui al comma  2,
l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi  alle
violazioni di cui al comma 11 consegue esclusivamente al rilascio del
permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 
  18. Il contratto di soggiorno stipulato sulla  base  di  un'istanza
contenente  dati  non  rispondenti  al  vero  e'   nullo   ai   sensi
dell'articolo 1344 del codice civile. In tal  caso,  il  permesso  di
soggiorno eventualmente rilasciato e' revocato ai sensi dell'articolo
5, comma 5, del  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  e
successive modificazioni. 
  19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali
di  concerto  con  il  Ministro   dell'interno,   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali, e' determinata la destinazione  del
contributo forfettario, di cui all'ultimo periodo del comma 7. 
  20.  Al  fine  di   contrastare   efficacemente   i   fenomeni   di
concentrazione dei cittadini stranieri di cui  ai  commi  1  e  2  in
condizioni  inadeguate  a  garantire  il  rispetto  delle  condizioni
igienico-sanitarie necessarie al fine di prevenire la diffusione  del
contagio da Covid-19, le Amministrazioni dello Stato competenti e  le
Regioni, anche mediante l'implementazione delle misure  previste  dal
Piano  triennale  di  contrasto  allo  sfruttamento   lavorativo   in
agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano  soluzioni  e  misure
urgenti idonee  a  garantire  la  salubrita'  e  la  sicurezza  delle
condizioni alloggiative, nonche' ulteriori  interventi  di  contrasto
del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Per  i  predetti
scopi  il  Tavolo  operativo  istituito  dall'art.  25   quater   del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, puo' avvalersi, senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica,  del  supporto  del
Servizio nazionale di protezione civile e della Croce Rossa Italiana.
All'attuazione  del  presente  comma  le  Amministrazioni   pubbliche
interessate   provvedono   nell'ambito   delle   rispettive   risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  21.  Al  comma  1  dell'articolo  25-quater   del   decreto   legge
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo le  parole  rappresentanti
sono aggiunte le seguenti "dell'Autorita' politica  delegata  per  la
coesione territoriale, nonche' dell'Autorita' politica  delegata  per
le pari opportunita'". 
  22. Salvo che il  fatto  costituisca  reato  piu'  grave,  chiunque
presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto
nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, e' punito
ai sensi dell'articolo 76 del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto  e'
commesso attraverso la contraffazione o  l'alterazione  di  documenti
oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti,  si  applica  la
pena della reclusione da uno a sei anni. La pena e' aumentata fino ad
un terzo se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale. 
  23. Per consentire una piu' rapida definizione delle  procedure  di
cui al presente articolo, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad
utilizzare per un periodo non superiore a mesi  sei,  tramite  una  o
piu' agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di  lavoro  a
contratto a termine, nel limite massimo di  spesa  di  30.000.000  di
euro per il 2020, da ripartire nelle  sedi  di  servizio  interessate
nelle procedure di regolarizzazione,  in  deroga  ai  limiti  di  cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  A
tal  fine  il  Ministero  dell'interno  puo'   utilizzare   procedure
negoziate senza previa pubblicazione di un bando di  gara,  ai  sensi
dell'articolo 63, comma 2, lettera c),  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni. 
  24.  In  relazione  agli  effetti  derivanti  dall'attuazione   del
presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato e'  incrementato  di
170 milioni di euro per l'anno 2020  e  di  340  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, sentita la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  i
relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero
dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo. 
  25. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
e' autorizzata la spesa di euro 6.399.000, per l'anno 2020,  ed  euro
6.399.000, per l'anno 2021, per prestazioni di  lavoro  straordinario
per  il   personale   dell'Amministrazione   civile   del   Ministero
dell'interno; di euro 24.234.834, per l'anno 2020, per prestazioni di
lavoro straordinario per il personale della  Polizia  di  Stato;  nel
limite massimo di euro 30.000.000, per l'anno 2020, per l'utilizzo di
prestazioni di lavoro a contratto a termine; di euro  4.480.980,  per
l'anno 2020, per l'utilizzo di servizi di  mediazione  culturale;  di
euro  3.477.430,  per  l'anno  2020,  per  l'acquisto  di   materiale
igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale  e  servizi
di sanificazione ed euro 200.000 per l'adeguamento della  piattaforma
informatica del Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta'
civili e l'immigrazione. Ai relativi oneri si provvede ai  sensi  del
comma 26. 
  26. Agli oneri  netti  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a
238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro per l'anno  2021
e a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede: 
  a)  quanto  a  35.000.000  di  euro  per  l'anno   2020,   mediante
corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno,
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno,  relative
all'attivazione,  la  locazione  e  la   gestione   dei   centri   di
trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; 
  b) quanto ad  euro  93.720.000  per  l'anno  2020  con  le  risorse
provenienti dal versamento dei contributi di cui al primo periodo del
comma 7, che sono  versate  ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario; 
  c) quanto ad euro 110.072.744 per l'anno 2020, ad euro  346.399.000
per l'anno 2021 e ad euro 340.000.000 a decorrere dall'anno  2022  ai
sensi dell'articolo 265.