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lunedì 28 settembre 2015

Incentivo all'esodo: escluso dall'imponibile previdenziale

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza 10046/2015, ha precisato che la disciplina normativa prevede una definizione di esodo più ampia, secondo cui l'esenzione va estesa a tutte le erogazioni la cui funzione, secondo la volontà contrattuale o il comportamento delle parti, sia quella di agevolare lo scioglimento del rapporto di lavoro (vanno escluse dall'imponibile contributivo le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro allo scopo di incentivare l'esodo dei lavoratori).


Lavoro intermittente (a chiamata)

Dal 01/06/2015 il modello UNI_Intermittenti dovrà essere inoltrato al nuovo indirizzo PEC:
intermittenti@pec.lavoro.gov.it


Lavoro autonomo: i prelevamenti non sono ricavi in nero.

La Corte di Cassazione, con sentenza n° 12021/15 depositata il 10/06/2015, conferma che i prelevamenti dal conto corrente di un lavoratore autonomo non possono essere considerati ricavi in nero e si conferma, di fatto, alle prescrizioni della Corte Costituzionale che , lo ricordiamo, con sentenza n° 228/2014 stabilì l'illegittimità dell'accertamento per maggior reddito sulla presunzione che i prelievi ingiustificati da conto corrente bancario siano ricavi omessi.


Lavoro accessorio: voucher

Viene elevato il tetto dell'importo per il lavoratore fino a 7.000 €, restando comunque nei limiti della no-tax area, e verrà introdotta la tracciabilità per evitare, così, un loro uso improprio, prevedendo, da un lato, che il committente imprenditore o professionista possa acquistare il voucher solo in via telematica, dall'altro che debba comunicare preventivamente quale uso farà dei voucher, indicando il codice fiscale del lavoratore e il luogo di svolgimento della prestazione, in un arco temporale di 30 giorni.


Mansioni

Viene previsto che il lavoratore può essere assegnato a qualunque mansione del livello di inquadramento, così com'è previsto nel lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (art. 52 Delgs 165/2001), purchè rientranti nella medesima categoria e non più soltanto a mansioni "equivalenti", a mansioni, cioè, che implicano l'utilizzo della medesima professionalità.
In presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e negli altri casi individuati dai contratti collettivi l'impresa potrà modificare le mansioni di un lavoratore fino ad un livello, senza modificare il suo trattamento economico (salvo trattamenti accessori legati alla specifica modalità di svolgimento del lavoro).

Co.co.co e Co.co.pro: Nuova disciplina dal 25/06/2015

Il 24/06/2015 è stato pubblicato in GU il D.Lgs n° 81/2015, recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della Legge 10/12/2014, n° 183".

Dal 25/06/2015 i datori di lavoro/committenti non potranno più fare ricorso al contratto co.co.pro., in quanto sono venute meno tutte le norme che regolano l'istituto (art. 61 -69bis del Dlgs 10/09/2003, n° 276 - Legge Biagi). Resteranno in piedi, fino alla loro nature scadenza, i contratti in essere.


giovedì 24 settembre 2015

Lavoro Festivo: Sentenza 16592 07/082015

Con la sentenza n° 16592 del 07/08/2015 la Corte di Cassazione ha ribadito il divieto di lavorare nei giorni festivi senza il consenso. Il datore di lavoro non può, quindi, pretendere che il lavoratore presti attività nei giorni di festività religiose o civili senza che quest'ultimo sia consenziente.

martedì 1 settembre 2015

Legge Fallimentare

http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/parlamento-pubblicata-legge-in-materia-fallimentare

Il Parlamento ha pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 50 alla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015, la legge n. 132 6 agosto 2015, di conversione (con modificazioni) del Decreto Legge n. 83 del 27 giugno 2015, che introduce importanti novità in materia fallimentare, civile, processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria.
Tra le altre cose, prevede nuovi limiti al pignoramento della pensione e dello stipendio (art. 13) e sui prelievi forzosi sui conti correnti nei casi in cui un creditore abbia a che fare con un debitore insolvente.
Questi i nuovi valori:
  • pensioni: non possono essere toccate fino alla cifra di 672,00 euro al mese (corrispondente al 150% dell’assegno sociale),
  • stipendi: non possono essere toccati fino a 1.344,00 euro al mese (il triplo dell’assegno sociale).