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venerdì 20 dicembre 2019

APPALTO: Novità 2020


APPALTO 2020

Il decreto fiscale 2020 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili prevede che le aziende (committenti) che affidano il compimento di un’opera o di uno servizio, di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, a un’impresa tramite contratto di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenute a richiedere all’impresa appaltatrice (e alle imprese subappaltatrici), copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute fiscali è effettuato dall’impresa appaltatrice (e dall’impresa subappaltatrice), con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

QUANDO BISOGNA EFFETTUARE COMUNICAZIONE AL COMMITTENTE?
La comunicazione al committente, circa il pagamento delle ritenute fiscali dei lavoratori presenti nel mese precedente presso il committente per le attività appaltate deve avvenire:
-       qualora vi sia un prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente,
-       qualora vi sia l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili,
-       per i lavoratori direttamente impiegati nell’appalto,
-       la ritenuta dovrà essere effettuata per ciascun committente,
-       non vi è la possibilità, per l’appaltatore, di compensare le ritenute con crediti di qualunque tipo.

Elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell’appalto
Entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali, l’impresa appaltatrice deve trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice, le deleghe ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente.

Detto elenco dovrà prevedere:
-       i lavoratori, identificati mediante codice fiscale,
-       il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato,
-       l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione,
-       il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Blocco del pagamento delle fatture
Nel caso in cui l’impresa appaltatrice non ottemperi all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati, ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente dovrà sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione, entro novanta giorni, all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all’impresa appaltatrice ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

Sanzione in caso di inadempimento del committente
In caso di inottemperanza a tale blocco, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Esclusioni
Gli obblighi summenzionati non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici (o affidatarie o subappaltatrici), comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per comunicare il versamento, dei seguenti requisiti:
-       risultino in attività da almeno tre anni,
-       siano in regola con gli obblighi dichiarativi
-       abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
-       non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Quest’ultima disposizione non si applica per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

La certificazione, che l’appaltatore dovrà inoltrare al committente per la verifica circa la presenza dei requisiti suindicati, sarà messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle Entrate una volta che la legge di conversione del decreto fiscale sarà in vigore. Detta certificazione avrà validità quadrimestrale dalla data del rilascio.

Compensazioni
È, infine, esclusa la possibilità per le imprese appaltatrici (o affidatarie o subappaltatrici), qualora mancanti della predetta certificazione dell’Agenzia delle Entrate, di avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti che sono stati messi a disposizione del committente per l’espletamento dell’appalto Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

venerdì 22 novembre 2019

Welfare aziendale - Metalmeccanici PMI


Buonasera, riportiamo quanto prevede la normativa contrattuale in merito al welfare aziendale, che dovrà essere erogato entro il 31/12/2019:


1)      Lavoratori aventi diritto
Hanno diritto al welfare summenzionato i lavoratori, superato il periodo di provain forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno, con contratto a:
1.      - tempo indeterminato;
2.      - tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno 1° gennaio – 31 dicembre).

2)      Casistiche particolari
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nell’anno di riferimento.
Per i lavoratori a part-time il valore del welfare non dovrà essere riproporzionato.
Per quanto riguarda i lavoratori con contratto di somministrazione, in base al principio di non discriminazione – previsto dall’articolo 35, comma 1, del Decreto legislativo n. 81/2015 – le aziende interessate provvederanno a comunicare alla società di somministrazione quanto stabilito dall’Accordo di rinnovo in materia di Welfare.
La normativa contrattuale ha previsto che i valori indicati dalla presente disciplina in materia di welfare sono riconosciuti un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso la medesima azienda.

3)      Tipologia del welfare
Al fine di semplificare l’adempimento contrattuale, si consiglia di corrispondere buoni benzina o buoni spesa per il valore complessivo di 150 euro. Si fa presente che per avere la completa detassazione della somma corrisposta, il lavoratore, nel corso dell’anno, non deve aver ricevuto più di 258,23 euro sotto forma di liberalità.

L’offerta di beni e servizi di welfare prevista dal CCNL si aggiunge agli strumenti di welfare già presenti in azienda, sia unilateralmente riconosciuti che derivanti da accordi collettivi. In tali casi le parti suggeriscono di verificare l’eventuale superamento e/o cumulabilità tra le voci di esclusione dal reddito di lavoro dipendente ex comma 2, dell’art. 51 del TU1R.

mercoledì 20 novembre 2019

Pillole di lavoro – Novità 2020 (NON ANCORA IN VIGORE – SOGGETTO A POSSIBILI MODIFICHE)


Pillole di lavoro – Novità 2020 (NON ANCORA IN VIGORE – SOGGETTO A POSSIBILI MODIFICHE)

BUONI PASTO: dal 1° gennaio del prossimo anno dovrebbero essere rimodulati i limiti di esenzione sia per i voucher cartacei, che per i voucher elettronici.
Esenzione fiscale buoni pasto
Ad oggi, i buoni pasto sono esclusi dalla retribuzione imponibile fino a 5,29 euro per giorno lavorato se cartacei, sino a 7 euro se elettronici. Questo, a differenza della somministrazione diretta di vitto, che invece è totalmente non imponibile.
Esenzione 2020 buoni pasto
A partire dal 2020, secondo quanto previsto nelle ultime bozze della legge di Bilancio, le soglie di esenzione dei buoni pasto dovrebbero cambiare.
In particolare, i buoni pasto cartacei dovrebbero essere esclusi dalla retribuzione imponibile fino a 4 euro per giorno lavorato, sino a 8 euro se elettronici.

APPALTI (DL 124/2019 Decreto Fiscale): dal 1° gennaio i committenti sostituti d’imposta residenti – sono tenuti a versare “tutte le ritenute fiscali” Irpef e addizionali, che sono operate dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso della durata del contratto sulle retribuzioni erogate al  personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere e dei servizi.
Criticità:
1-    Difficoltà nell’identificare i costi nel caso in cui il lavoratore presta attività lavorativa su più cantieri;
2-    Imporre all’appaltatore/subappaltatore la comunicazione dei dati fiscali e delle ore di impiego;
3-    Normativa privacy;
4-    Compensazione tra quanto versate e le ft nell’appalto/subappalto.

AUTO AZIENDALE (Benefit): in base alla norma attuale, gli autoveicoli i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo concorrono a formare il reddito da assoggettare a tassazione IRPEF e addizionali nonchè alla previdenza, per un valore pari al 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'ACI (Automobile club d'Italia) deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre. Questo valore viene calcolato al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.
L'articolo 78 del DDL della manovra 2020  interviene sulla percentuale dell'ammontare risultante dalle tabelle ACI che concorre alla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF del reddito ritraibile dall'auto aziendale e le percentuali, in base alla bozza sarebbero:
·         del 30% per i veicoli a trazione elettrica, per i veicoli ibridi e per tutti i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti addetti alla vendita di agenti e rappresentanti di commercio;
·         del 60% per le auto a basse emissioni di CO2
·         del 100% per le auto inquinanti.

lunedì 11 novembre 2019

Corte di Strasburgo: sentenza telecamere sul luogo di lavoro (videosorveglianza)

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-197098%22]}

Il direttore del supermercato Spagnolo, dopo avere rilevato grandi incongruenze fra stock di magazzino e vendite, oltre che una perdita di incassi, in cinque mesi, di circa 82 mila euro, aveva deciso di fare installare alcune telecamere a circuito chiuso, visibili (alle uscite) e nascoste (sulle casse). I video mostrarono chiaramente i furti delle merci da parte dei dipendenti: 14 lavoratori, tra cassieri e addetti alle vendite, furono licenziati. Ma cinque di loro deciso di ricorrere alla Corte di Strasburgo. Secondo il diritto spagnolo, avrebbero dovuto essere informati preventivamente dell’installazione delle telecamere. Il ricorso puntava sulla violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo sul diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Secondo i giudici della Corte europea, però, il tribunale spagnolo ha «attentamente bilanciato» i diritti dei dipendenti sospettati di furto e quelli del datore di lavoro: il mancato avvertimento sulla sorveglianza è stato ritenuto giustificato dal «ragionevole sospetto» di una grave colpa dei cassieri e dalla grande perdita economica subita dal titolare del supermercato. Il controllo con le telecamere è stato ritenuto «proporzionato e legittimo».
Le motivazioni della Grand Chambre della Corte europea dei diritti dell’uomo sono condivise dal Garante italiano della Privacy che, con una nota, ha spiegato come la sentenza «da una parte giustifica, nel caso di specie, le telecamere nascoste, dall’altra conferma però il principio di proporzionalità come requisito essenziale di legittimazione dei controlli in ambito lavorativo».

lunedì 7 ottobre 2019

INAIL: Riduzione tasso applicato - Nuovo modello OT23

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-nuovo-modello-ot23.html

È disponibile sul portale dell’Istituto il modello OT23, che sostituisce il precedente OT24 ed è utilizzabile dalle aziende fino al 29 febbraio 2020. Tra le novità, gli interventi migliorativi per il reinserimento lavorativo degli infortunati da lavoro e l’inclusione dell’adozione delle prassi di riferimento, validate nel 2018, per imprese del settore edilizio e per le micro e piccole imprese artigiane.

La riduzione del tasso INAIL è applicabile alle aziende, in attività da almeno due anni, che nel corso dell’anno 2019 abbiano effettuato interventi migliorativi aggiuntivi a quelli minimi previsti dalla normativa in merito alla sicurezza sul lavoro, in quanto l’obiettivo è quello di premiare i contribuenti virtuosi, ovviamente già conformi alla regolarità contributiva ed assicurativa ed alle disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni ed igiene nell’ambiente di lavoro.

Nello specifico, per presentare la domanda l’Azienda dovrà aver messo in atto entro il 31 Dicembre 2019 le azioni previste nel modello OT23-2020 (da inoltrare telematicamente entro il 28 Febbraio 2020) che consentiranno, in base al punteggio attribuito, di raggiungere i 100 punti necessari.


Alcuni esempi:
1) Adozione o mantenimento di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato BS OHSAS 18001:07 o UNI ISO 45001:100 punti;
2) Adozione di una procedura per la verifica dell’efficacia della formazione: 50 punti;
3) Presenza del defibrillatore(di proprietà o a noleggio)per il quale sia stato formato almeno un lavoratore nel corso dell’anno 2019: 40 punti;
4) Raccolta ed analisi sistematica dei quasi infortuni con individuazione ed pianificazione delle necessarie misure di miglioramento: 60/50/30 punti(attribuzione dei punti in base al Grande Gruppo d’Azienda/settore);
5) Effettuazione della riunione periodica annuale ex art. 35 nelle aziende fino a 15 lavoratori: 20 punti;

La riduzione viene calcolata in rapporto al numero dei lavoratori occupati nell’anno dall’azienda, ed in particolare:
1. fino a 10 lavoratori-: riduzione del 28%
2. da 11 a 50 lavoratori-anno: riduzione del 18%
3. da 51 a 200 lavoratori-anno: riduzione del 10%
4. oltre 200 lavoratori-anno: riduzione del 5%

Consigliamo di contattare la società che Vi segue le pratiche sulla sicurezza del lavoro.

Modulistica:



lunedì 23 settembre 2019

Lavoro festivo: il dipendente può rifiutarsi?

http://www.lavorosi.it/fileadmin/user_upload/GIURISPRUDENZA_2019/Cass.-sent.-n.-18887-2019.pdf

Il lavoratore subordinato è obbligato a prestare attività lavorativa durante le festività infrasettimanali?

Sempre più spesso, bar, ristoranti (pubblici esercizi in genere) pongono il quesito e  come spesso accade in Italia la risposta non è mai certa.

In questo caso specifico, però, la sentenza n 18887 del 8 luglio 2019 della cassazione, accodandosi alle recenti interpretazioni giurisprudenziali, è intervenuta affermando che la prestazione lavorativa non può essere decisa unilateralmente dalle parti (il datore di lavoro quindi non può imporre la prestazione lavorativa pur in presenza di un accordo collettivo/aziendale), ma deve esserci a monte un accordo individuale.


Di conseguenza qualsiasi iter disciplinare, legato al rifiuto del lavoratore, non avrebbe giustificazione.


Pertanto la Cassazione afferma che la possibilità di svolgere attività lavorativa durante le giornate di festività infrasettimanali non può essere rimessa alla volontà esclusiva del datore o a quella del lavoratore, dovendo - invece- derivare da un loro accordo.

Festività:

a) 1 gennaio;
b) 6 gennaio;
c) 25 aprile;
d) 1 maggio;
e) 15 agosto;
f) 1 novembre;
g) 8 dicembre;
h) 25 dicembre;
i) 26 dicembre.


mercoledì 18 settembre 2019

INPS: carica sociale e lavoro subordinato

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%203359%20del%2017-09-2019.pdf

Con il presente messaggio, rivolto agli operatori economici e alle strutture territoriali dell’Istituto, si illustra il consolidato orientamento formatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità in ordine alla compatibilità tra la titolarità di cariche sociali e l’instaurazione, tra la società e la persona fisica che l’amministra, di un autonomo e diverso rapporto di lavoro subordinato, atteso che il riconoscimento di detto rapporto esplica effetto ai fini delle assicurazioni obbligatorie previdenziali e assistenziali.

giovedì 29 agosto 2019

Cassazione: Contratto a termine non valido se manca il DVR

https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/27264-contratto-a-termine-non-valido-se-manca-il-dvr.html

La Cassazione nell'ordinanza 21683 del 23 agosto 2019 ha ribadito che il contratto di lavoro a termine si trasforma in tempo indeterminato se l'azienda non ha predisposto il Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

martedì 27 agosto 2019

PARMA: erogazione di contributi finalizzati all'avvio di nuove attività

https://www.ascom.pr.it/it-it/notizie/finanziamenti-per-lavvio-di-nuove-attivita-commerciali-in-centro-storico.aspx

Favorire l’apertura di attività e negozi che possano costituire un valore aggiunto e fungere al tempo stesso da volano per il rilancio delle vie di accesso al centro storico. Questo uno degli obiettivi dell’Avviso per l'erogazione di contributi finalizzati all'avvio di nuove attività, presentato nei giorni scorsi dall’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Parma Cristiano Casa e che rientra nel Piano del Piccolo Commercio, condiviso con le associazioni di categoria, tra cui anche Ascom Parma.
Sintesi modalità e caratteristiche di ammissione
  1. Bando finalizzato all’insediamento di nuove attività commerciali nelleseguenti vie: strada Garibaldi, via Verdi, b.go Romagnosi, galleria Polidoro e galleria Bassa dei Magnani.
  2. Fondo stanziato di € 150.000,00, a favore di nuove imprese ed imprese già costituite che intendono avviare una nuova unità operativa.
  3. Il fondo va a copertura di specifiche spese d'investimento per un importo di € 10.000,00 per ogni nuova attività, comunque in misura non superiore al 50% delle spese d’investimento sostenute, con possibile innalzamento fino a 15.000,00 euro per istanze con punteggi superiori ad 80 punti.
  4. Saranno ammesse alla contribuzione le seguenti spese, sostenute a partire dalla pubblicazione dell’Avviso pubblico:
  • opere murarie e assimilate;
  • acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature (comprese quelle informatiche e gli arredi);
  • misure concrete per l’incremento del livello di sicurezza nei luoghi di lavoro, per l’abbattimento delle barriere architettoniche, per l’introduzione o il potenziamento di sistemi di qualità ambientale;
  • servizi di consulenza e assistenza connessi alle spese d’investimento.

martedì 30 luglio 2019

NUOVA PROCEDURA: Rateazione INAIL

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-n-22-del-29-lug-2019.pdf

Con la determina del Presidente dell’Inail 23 luglio 2019, n. 227, è stata modificata la disciplina delle rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi per premi e accessori non iscritti a ruolo, concesse dall’Inail ai sensi dell’articolo 2, comma 11, della legge 7 dicembre 1989, n. 389. 
La nuova disciplina semplifica le condizioni per la concessione del beneficio della rateazione su istanza del debitore, eliminando l’obbligo del versamento dell’acconto o rata provvisoria contestualmente all’istanza, e regolamenta in modo puntuale e dettagliato il procedimento di concessione, di revoca e di annullamento della rateazione concessa, anche in considerazione dell’esigenza di supportare tali procedimenti con un apposito servizio online e con una specifica applicazione interna di gestione

mercoledì 24 luglio 2019

ENPACL (Consulenti del Lavoro): 01/01/2020 Nuovo regolamento

http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2019/RegolamentoPrevidenzaAassistenza_1gennaio%202020.pdf

http://www.consulentidellavoro.it/index.php/home/storico-articoli/item/11454-enpacl-dal-1-gennaio-2020-il-nuovo-regolamento

“Un Regolamento più efficace, più semplice, più vicino alle esigenze dei nostri iscritti”. Così il Presidente dell’ENPACL, Alessandro Visparelli, commenta il nuovo Regolamento di previdenza e assistenza dell’Ente che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020, dopo la pubblicazione in G.U. n. 162 del 12 luglio 2019 dell’approvazione ministeriale alla delibera adottata dall’Assemblea dei Delegati dell’Ente il 23 novembre 2017. Pensioni più ricche grazie alla ricongiunzione gratuita, ma anche maggior attenzione alle nuove famiglie nate dalle unioni civili le principali modifiche all’insegna di una più ampia tutela degli iscritti.
Con le nuove regole più del 60% degli iscritti potrà accedere a un assegno più robusto grazie alla ricongiunzione - gratuita o onerosa - e alla contribuzione volontaria. Agevolati i riscatti di praticantato e servizio militare e la rateazione dei debiti contributivi, mentre chi non è in regola avrà diritto ad una “seconda chance”, grazie al ravvedimento operoso e all’accertamento con adesione che consentiranno importanti riduzioni delle sanzioni. Fra le novità anche l’estensione alle unioni civili di tutte le disposizioni su pensioni superstiti e provvidenze straordinarie e il riconoscimento dell’indennità di maternità al genitore adottivo o affidatario senza limiti di età anagrafica del bambino anche in casi di adozione nazionale. “Le nuove misure - osserva Visparelli - sono state rese possibili dagli ottimi risultati conseguiti nel bilancio consuntivo 2018, caratterizzato dall’avanzo di gestione più elevato dei 50 anni di storia dell’Ente: 96 milioni di euro. Somme che investiremo, in linea con gli anni scorsi, nel miglioramento delle prestazioni per gli iscritti, agendo su più fronti, dall’assistenza alla formazione”.

venerdì 19 luglio 2019

Cassazione: CALL CENTER sentenza n. 16037 del 14 giugno 2019

https://www.fiscoetasse.com/upload/Cassazione-lavoro-16037-2019.pdf

I giudici di cassazione hanno accertato che :
  • dai contratti prodotti dalla società ,  l'oggetto della collaborazione era generico e non individuava una attività con fine specifico ;
  • l'attività era svolta presso la sede aziendale, con strumenti di proprietà della società 
  • il corrispettivo era determinato in misura fissa (forfettaria od oraria), con conseguente assenza di un  rischio economico per i collaboratori;
  • l'attività dei collaboratori, inserita nell'organizzazione imprenditoriale dell'appellante, era suscettibile  di controlli in ordine al contenuto e alle modalità di svolgimento;
  • i  collaboratori, risultavano tenuti a dedicare le loro energie lavorative  a necessità  fissate di volta in volta nell'ambito dell'attività commerciale dell'impresa.

martedì 16 luglio 2019

Convenzione USA (Stati Uniti d'America)

L'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con diversi Stati esteri. La Convenzione con gli Stati Uniti è in vigore dal 1° gennaio 1986 e si applica a tutti i lavoratori, loro familiari e superstiti assicurati in Italia e negli Stati Uniti. Non è richiesta la cittadinanza.

Link utili:

- FISCALE (per doppia imposizione)




giovedì 20 giugno 2019

Distacco Transnazionale: nota 5398/2019 INL

http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2019/06/MLquesito-distacco-trasnazionale-2019.pdf

Genuinità del distacco:

In particolare, gli organi di vigilanza hanno contestato una fattispecie di distacco non autentico ex art. 3 comma 5 del citato decreto, nei confronti del medesimo datore di lavoro che assume la veste di soggetto distaccante e di soggetto distaccatario. 

Gli ispettori pur riscontrando due distinte condotte illecite – distacco dei lavoratori da parte della sede principale dell’impresa ed utilizzo degli stessi da parte della sede italiana della medesima impresa – hanno ascritto le stesse ad un unico soggetto, non potendo individuare due soggetti datoriali distinti. 

Al fine di fornire una possibile soluzione alla questione sollevata, occorre richiamare la disposizione di cui all’art. 3, comma 5 citato, in forza della quale “nelle ipotesi in cui il distacco non risulti autentico il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione”.

giovedì 6 giugno 2019

Portale INPS: semafori azienda

Fasi e semafori
Le fasi di gestione del procedimento di verifica vengono anche visualizzate da alcuni elementi univoci. Eccoli:
·         triangolo giallo con punto esclamativo nero: ha il significato di “Stato regolarità: non disponibile”, riguardando sostanzialmente i codici fiscali per i quali la regolarità contributiva non risulta verificata;
·         semaforo grigio: nessuna richiesta di verifica presente in D.P.A. per tale periodo;
·         semaforo arancione: richiesta di regolarità in corso, in attesa di definizione;
·         semaforo azzurro: azienda regolare;
·         semaforo rosso con lucchetto: azienda irregolare;

·         semaforo nero: azienda sospesa o cessata.

venerdì 31 maggio 2019

ANF nuove modalità


Buongiorno, ricordiamo che il 30 giugno "scade la validità" degli assegni per il nucleo familiare.

Dal 1° aprile 2019 la domanda non può più essere presentata in modalità cartacea al datore di lavoro, ma telematicamente direttamente dal sito INPS o tramite un patronato.

I dipendenti che vorranno farne richiesta dovranno pertanto compilare un nuovo modulo per il periodo 01/07/2019 – 30/06/2020 e comunicare al datore di lavoro il completamento della pratica.

Il datore di lavoro successivamente dovrà fornire al nostro studio la documentazione necessaria per poter elaborare correttamente i prospetti mensili.

giovedì 16 maggio 2019

INPS: utility per la verifica dei requisiti per il diritto all’esonero contributivo under 30

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201784%20del%2009-05-2019.pdf

L’articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018. Tale esonero contributivo spetta a condizione che l’assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi giovani che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

L’applicativo è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) al percorso “Tutti i servizi” > “Servizio di verifica esistenza rapporti a tempo indeterminato” e può essere consultato, attraverso gli ordinari sistemi di autenticazione, dai datori di lavoro ovvero dai loro intermediari previdenziali e, esclusivamente in relazione alla propria posizione assicurativa, dai lavoratori interessati.

giovedì 11 aprile 2019

Flussi ingresso 2019

http://www.interno.gov.it/it/notizie/decreto-flussi-2019-ingresso-30850-lavoratori-non-comunitari

Saranno 30.850 i lavoratori non comunitari che potranno fare ingresso regolarmente in Italia con il decreto flussi 2019 (Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ​Serie Generale n. 84 del 9 aprile 2019).
Le quote di ingresso, che il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali provvederà a ripartire tra le regioni e le province autonome, sono così distinte:
  • 12.850 per lavoro subordinato non stagionaleautonomo e conversioni (cittadini non comunitari che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei Paesi di origine, di lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, e di cittadini non comunitari per lavoro autonomo; conversioni dei permessi di soggiorno già detenuti ad altro titolo in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo);
  • 18.000 per lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero (cittadini non comunitari per lavoro subordinato stagionale di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea - Repubblica di Corea, Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina).

Come presentare la domanda

  • La procedura informatica per l’inoltro delle istanze è sul sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it
  • Gli utenti sono invitati ad autenticarsi esclusivamente con credenziali SPID;
  • Dall’11 aprile 2019, sono disponibili i moduli per la precompilazione delle istanze di tutte le tipologie di ingressi;
  • Dalle ore 9 del 16 aprile 2019 è possibile inviare le istanze di nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato non stagionale, autonomo e per le conversioni;
  • Dalle ore 9 del 24 aprile 2019 è possibile inviare le istanze di nulla osta all’ingresso per lavoro stagionale;
  • Il termine ultimo per presentare le domande è il 31 dicembre 2019.



lunedì 8 aprile 2019

Posizione lavorativa: Cercasi impiegata/o, in PARMA, per studio di Consulenza del Lavoro.

Cercasi impiegata/o, in PARMA, per studio di Consulenza del Lavoro.
Caratteristiche profilo ricercato: - orario part-time 20 ore settimanali - esperienza di almeno due anni nella gestione/amministrazione del personale. (Lo studio utilizza gestionale Job Sistemi) Indirizzo mail:

lunedì 25 marzo 2019

Incentivo assunzione reddito di cittadinanza


Incentivo assunzione reddito di cittadinanza



Normativa
Decreto Legge 4/2019

Le assunzioni a tempo pieno e indeterminato dei beneficiari della misura Reddito di Cittadinanza potranno vedere riconosciuto un esonero contributivo dall’importo variabile.

Se l’assunzione è a tempo pieno e indeterminato (anche grazie all’attività svolta da un soggetto accreditato ai servizi per il lavoro), il datore di lavoro beneficia di un esonero contributivo, nel limite dell’importo mensile del Reddito di Cittadinanza percepito dal lavoratore e comunque non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a cinque mensilità.
La durata dell’esonero è pari alla differenza tra 18 mensilità e il periodo già goduto di Reddito di Cittadinanza.
Se le attività intraprese nell’ambito di un percorso formativo intrapreso con un ente formativo accreditato, portano ad un’assunzione a tempo pieno e indeterminato l’esonero contributivo per il datore di lavoro è pari alla metà dell’importo mensile del Reddito di Cittadinanza fino ad un massimo di 390 euro mensili, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto. La restante metà dell’importo mensile del Reddito di Cittadinanza percepito dal lavoratore è riconosciuta all’ente formativo accreditato, sotto forma di sgravio contributivo, sempre per un massimo di 390 euro mensili.
Le disponibilità dei posti vacanti devono essere comunicate telematicamente attraverso il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIUPL).
Contestualmente all’assunzione il datore di lavoro può stipulare, qualora necessario, un patto di formazione, presso il CPI, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale.