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mercoledì 20 febbraio 2019

OT24 INAIL - scadenza 28/02/2019


Le aziende attive da almeno due anni e che abbiano realizzato, nell’anno 2018 interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, sono tenute a presentare l’apposita istanza telematica di riduzione del tasso medio di tariffa - modello OT/24 - entro il 28 febbraio 2019.

lunedì 18 febbraio 2019

Distacco lavoratori in Svizzera

I datori di lavoro con sede nell’Unione Europea che distaccano i propri dipendenti in Svizzera, nell’ambito di una prestazione di servizio, devono garantire condizioni lavorative e salariali minime previste per i lavoratori svizzeri. 




Riporto link utili normativa:

CAUZIONE 
Settori per cauzione http://www.zkvs.ch/it/start/ 
Obblighi cauzioni e cantoni http://www.zkvs.ch/it/kaution/


COMUNICAZIONE TELEMATICA SVIZZERA

A1 

(dal sito internet www.inps.it selezionare “Tutti i servizi”, digitare nel campo Testo libero “Servizi per le aziende e consulenti” e accedere al “Portale delle Agevolazioni (exDiResCo)” > “Distacchi” (Procedura per la richiesta della certificazione A1 in applicazione della normativa UE))


Bonus asilo nido

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2014%20del%2031-01-2019.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1


L’INPS, con la Circolare n. 14 del 31 gennaio 2019, ha illustrato le modalità di presentazione della domanda di fruizione del bonus nido (La domanda deve essere presentata tra il 28 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 esclusivamente in via telematica)

Il buono consiste in un contributo
· relativo al pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati, ovvero
· per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche



sabato 9 febbraio 2019

Regime forfettario e personale dipendente


Regime forfettario e personale dipendente


La legge di bilancio 2019 (Legge 145/2018, art. 1 comma 9-10-11) ha modificato la disciplina relativa al regime forfettario prevista all’art. 1 della legge 23/12/2014 n 190 commi 54-89.

Il nuovo comma 54 prevede che i contribuenti persone fisiche, esercenti attività d’impresa, arti o professioni, a partire dal 1° Gennaio 2019, possono accedere al regime forfettario se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi/compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000.
è L’aver sostenuto spese per un ammontare superiore a 5.000 € lordi non rappresenta più  motivo di esclusione.

L’art. 1 comma 69 della legge 190/2014 esclude i contribuenti forfettari dalla qualifica di sostituto d’imposta.

Pertanto:
  • -          Non è tenuto ad operare e versare alcuna ritenuta d’acconto (in busta paga andranno quindi indicate solo le ritenute previdenziali e non fiscali) à siamo in attesa di chiarimenti ministeriali per quanto riguarda le addizionali comunali e regionali;
  • -          Il datore di lavoro forfettario dovrà indicare nella propria dichiarazione dei redditi il CF del soggetto percettore del compenso (quadro RS dell’Unico: Righi RS371, RS372, RS373);
  • -          Nella CU (certificazione Unica) dovranno essere riportati solo i dati previdenziali ed assistenziali à Interpello 954-881 del 27/07/2017 Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Campania;
  • -          Al lavoratore andrà consegnato un semplice riepilogo delle retribuzioni corrisposte (come se fosse un lavoratore dipendente);
  • -          Il datore di lavoro non dovrà compilare il modello 770;
  • -          Il lavoratore dovrà pertanto, autonomamente presentare il proprio modello di dichiarazione dei redditi.

Rimaniamo in attesa di circolare ministeriale di chiarimento.

Distinti saluti