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mercoledì 30 gennaio 2019

Fondazione Studi Consulenti del lavoro: quota 100 e la riforma pensionistica

Riportiamo link sulle FAQ redatte dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro:
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2019/FS/Approfondimento_FS_29012019_FAQ_Quota100_1.pdf

martedì 22 gennaio 2019

Prospetto annuale disabili/categorie protette

Riportiamo link sito ministero per la comunicazione annuale disabili/categorie protette:
https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Prospetto-informativo.aspx




L'esclusione dal computo opera limitatamente e strettamente al personale direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione “svolte in cantiere”. Per “cantiere” si intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008 e dell’allegato X dello stesso decreto.


“Art. 89. Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X”


 

ALLEGATO X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)
(così sostituito dall'allegato IX al d.lgs. n. 106 del 2009)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.”

mercoledì 16 gennaio 2019

Comunicazione lavoratori somministrati 2019 - obblighi di cui all'art. 36 comma 3 D.lgs 81/2015


Si ricorda che entro il 31 gennaio 2019 le aziende che hanno utilizzato, nel corso del 2018, lavoratori in somministrazione, dovranno effettuare una comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con i dati relativi ai contratti di somministrazione stipulati nel 2018.
I dati obbligatoriamente richiesti sono:
·         il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
·         la durata dei contratti;
·         il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati.
Il periodo di riferimento è l’anno 2018 e la comunicazione non dovrà prevedere il nome dei lavoratori somministrati ma solo il dato numerico.
L’invio potrà avvenire tramite:
·         consegna a mano,
·         raccomandata con ricevuta di ritorno,
·         posta elettronica certificata (PEC).
La norma (art. 40, co 1, decreto legislativo n. 81/2015) prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo comunicativo.


Cordiali saluti.

Autoliquidazione INAIL


Viene disposta, con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, una riduzione dei premi e contributi Inail per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Per coprire le minori entrate derivanti dalla revisione delle tariffe, viene disposta la riduzione,
  • Per il triennio 2019-2021, delle risorse destinate dall’Inail al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • Per il biennio 2020-2021, delle risorse destinate allo sconto, relativo all’attività di prevenzione della singola azienda, del tasso medio nazionale (di premio) concernente la specifica lavorazione.
Per consentire l’applicazione delle nuove tariffe vengono inoltre modificati, per il solo anno 2019, alcuni termini temporali relativi all’autoliquidazione ed al pagamento dei premi.
In particolare:
  • Il termine del 31 dicembre 2018 per l’invio delle basi di calcolo dei premi è differito al 31 marzo 2019;
  • Sono differiti al 16 maggio 2019 i termini relativi ai seguenti adempimenti:
-          Domanda di riduzione delle retribuzioni presunte;
-          Calcolo e versamento del premio (in un’unica soluzione o 1° rata);
-          Denuncia delle retribuzioni.
In caso di pagamento del premio Inail in 4 rate, le scadenze per il pagamento della prima e della seconda rata vengono unificate e ambedue i versamenti dovranno essere effettuati entro il 16 maggio 2019.
Schematizzando:






Adempimento
Nuovo termine 2019
Invio delle basi di calcolo
31 marzo 2019
Domanda di riduzione delle retribuzioni presunte
16 maggio 2019
Calcolo e versamento del premio (unica soluzione o prima rata)
16 maggio 2019
Denuncia delle retribuzioni
16 maggio 2019
Pagamento della 2° rata
16 maggio 2019

venerdì 4 gennaio 2019

Nuove sanzioni lavoro e legislazione sociale


CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO E TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (COMMA 445)

Al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, nonché per garantire maggior tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, il comma 445 prevede la facoltà per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro di aumentare il proprio organico mediante l’assunzione di personale ispettivo nella misura di circa 1.000 persone nel triennio 2019 – 2021.
Inoltre, il comma interviene anche su alcune sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale, che sono modificate come segue:
• sono aumentate del 20% le sanzioni connesse:
- all’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico (art. 3, DL n. 12/2002 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 73/2002);
- all’esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale ovvero supporto alla ricollocazione professionale (art. 18, comma 1, D.Lgs n. 276/2003);
- al ricorso, da parte dell’utilizzatore, alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati dalla legge (art. 18, comma 2, D.Lgs n. 276/2003);
- alla richiesta di compensi al lavoratore per avviarlo a prestazioni lavorative oggetto di somministrazione (art. 18, comma 4, D.Lgs n. 276/2003) ovvero a seguito di prestazioni in somministrazione per un contratto diretto presso l’utilizzatore (art. 18, comma 4-bis, D.Lgs n. 276/2003);
- agli appalti ed ai distacchi non genuini (art. 18, comma 5-bis, D.Lgs n. 276/2003);
- alla mancata comunicazione preventiva di distacco transnazionale ed agli obblighi amministrativi a carico dell’impresa distaccante (art. 12, commi 1-3, D.Lgs n. 136/2016);
- al mancato rispetto delle disposizioni relative al limite massimo dell’orario settimanale medio, al riposo settimanale, alle ferie annuali ed al riposo giornaliero (art. 18-bis, commi 3 e 4, del D.Lgs n. 66/2003);
sono aumentate del 10% tutte le sanzioni previste dal D.Lgs n. 81/2008, sanzionate in via amministrativa o penale (in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);
· sono aumentate del 20% tutte le altre sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale individuate con decreto del Ministero del Lavoro. Si attendono pertanto delucidazioni da parte del Ministero stesso, al fine di individuare correttamente le sanzioni interessate.
Le predette somme sono raddoppiate qualora, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato sanzionato per i medesimi illeciti.

INCENTIVO IMPIEGO GIOVANI AUTOTRASPORTATORI (COMMI 291 – 295)


INCENTIVO IMPIEGO GIOVANI AUTOTRASPORTATORI (COMMI 291 – 295)

Nel periodo decorrente tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020,
• i conducenti che
- non hanno compiuto 35 anni di età al 1° gennaio 2019,
- sono inquadrati con le qualifiche Q1, Q2 o Q3 del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione,
assunti con un contratto di lavoro a tempo indeterminato da imprese di autotrasporto merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada e all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi,
• hanno diritto ad un rimborso nella misura del 50% del totale delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali necessarie alla guida dei veicoli destinati alle attività di trasporto merci conto terzi (ad esclusione delle spese per i versamenti corrisposti al Ministero delle Infrastrutture nonché per l’acquisto dei contrassegni telematici richiesti dalla normativa vigente).
Al fine della fruizione di tale rimborso, lo stesso darà luogo ad una detrazione dall’imposta sui redditi delle società datrici di lavoro per un importo corrispondente alla somma dei rimborsi erogati, nel limite di 1.500 euro per ciascun periodo di imposta.
L’impresa datrice di lavoro, sussistendone i requisiti al momento della richiesta da parte del lavoratore, dovrà erogare il rimborso ai conducenti interessati:
• in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato nel periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2020, entro 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quindi dalla data di assunzione ovvero dalla data della trasformazione a tempo indeterminato;
• nel caso di conducenti già in forza alla data del 1° gennaio 2019, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, quindi entro il 30 giugno 2019.



Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 3 mesi dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019, è delegato a definire le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso anzidetto. Circa l’individuazione dei conducenti interessati, si segnala che dalle indicazioni della norma non è chiaro il riferimento al CCNL “Logistica, Trasporto Merci e spedizione”, né tantomeno alle qualifiche “Q1”, “Q2” e “Q3”. Da un lato, infatti, l’individuazione del CCNL non è univoca (esistono due CCNL nel settore dell’autotrasporto, uno firmato – tra gli altri – da Assologistica, FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI e rinnovato il 3 dicembre 2017, l’altro firmato da Assotrasporti con UGL Viabilità e logistica e rinnovato il 27 gennaio 2014). Inoltre, in nessuno dei due CCNL riportati il personale viaggiante è inquadrato nelle qualifiche “Q1”, “Q2” e “Q3”.
Sul punto, si attendono i necessari chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro.


Autoliquidazione INAIL


REVISIONE DELLE TARIFFE INAIL (COMMI 1121-1126)
Viene disposta, con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, una riduzione dei premi e contributi INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Per coprire le minori entrate derivanti dalla revisione delle tariffe, viene disposta la riduzione,
• per il triennio 2019-2021, delle risorse destinate dall’INAIL al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
• per il biennio 2020-2021, delle risorse destinate allo sconto, relativo all’attività di prevenzione della singola azienda, del tasso medio nazionale (di premio) concernente la specifica lavorazione.

Per consentire l’applicazione delle nuove tariffe vengono inoltre modificati, per il solo anno 2019, alcuni termini temporali relativi all’autoliquidazione ed al pagamento dei premi.
In particolare il  termine del 31 dicembre 2018 per l’invio delle basi di calcolo dei premi è differito al 31 marzo 2019;
• sono differiti al 16 maggio 2019 i termini relativi ai seguenti adempimenti
domanda di riduzione delle retribuzioni presunte;
calcolo e versamento del premio (in unica soluzione o 1° rata);
denuncia delle retribuzioni.
In caso di pagamento del premio INAIL in 4 rate, le scadenze per il pagamento della prima e della seconda rata vengono unificate e ambedue i versamenti dovranno essere effettuati entro il 16 maggio 2019.

Schematizzando: Adempimento
Nuovo termine 2019
Invio delle basi di calcolo
31 marzo 2019
Domanda di riduzione delle retribuzioni presunte
16 maggio 2019
Calcolo e versamento del premio (unica soluzione o 1° rata)
16 maggio 2019
Denuncia delle retribuzioni
16 maggio 2019
Pagamento della 2° rata
16 maggio 2019