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martedì 24 novembre 2015

Voucher: nuova frontiera del precariato?

Era il lontano agosto 2008 quando i buoni lavoro (c.d. voucher) videro per la prima volta la luce. Da allora, secondo uno studio dell’INPS, sono stati venduti 212,1 milioni di buoni lavoro, superando il milione di lavoratori retribuiti in un anno. Uno “strumento di pagamento”, questo, a cui i datori di lavoro hanno fatto sempre più affidamento negli anni, tant’è che è progressivamente aumentato nel tempo, registrando un tasso medio di crescita del 70% dal 2012 al 2014 e del 75% nel primo semestre del 2015 rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Fatto positivo? Niente affatto. Secondo il numero uno dell’INPS, Tito Boeri, i voucher sono un fenomeno da "guardare con grande attenzione" perché il loro incremento "può significare problemi futuri". Ebbene sì, proprio quei buoni lavoro impiegati per pagare le prestazioni occasionali, come quelle di badanti, collaboratori domestici, giardinieri o semplicemente i lavoratori agricoli stagionali, rischiano di diventare “la nuova frontiera del precariato“. È facilmente comprensibile come “l’abuso” dei voucher deriva sostanzialmente da una riduzione del costo del lavoro in capo all’impresa e da una mancanza di vincoli che, invece, un qualsiasi contratto di lavoro impone a quest’ultima. Infatti, unico obbligo è quello della preventiva comunicazione telematica delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, la quale dovrà essere resa alladirezione territoriale del lavoro (DTL) competente.
Si tratta, in realtà, di una sorte di “lavoro in nero legalizzato” in quanto – come ha giustamente affermato nei mesi scorsi Claudio Treves, segretario generale di Nidil Cgilnulla impedisce ai datori di lavoro di sfruttare i voucher per sostituire un singolo dipendente con più persone pagate con il buono”. Un fenomeno, quindi, che non potrà essere controllato, o meglio fermato, senza un opportuno intervento legislativo che, alla stato attuale, è assente da questo punto di vista. Anzi, con l’ultimo intervento normativo in merito alle prestazioni occasionali, che è quello del Jobs Act (D.Lgs. n. 81/2015), aumenta considerevolmente questo rischio. Infatti, l’aumento del limite economico massimo percepibile dal prestatore di lavoro è passato da 5.000 euro a 7.000 euro, con riferimento alla totalità dei committenti, nel corso di un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre). Inoltre, anche le modalità d’acquisto dei buoni lavoro sono stati notevolmente semplificati grazie ai nuovi canali telematici introdotti.
Il timore concreto è che i voucher stiano realmente sostituendo i contratti “part-time” e “a chiamata”, con il risultato di dare una copertura al lavoro nero, visto l’innalzamento del predetto limite. Un effetto sicuramente contrario alle intenzioni del legislatore, considerato che i tagliandi sono stati principalmente ideati con l’intento di favorire l’emersione di mansioni tipicamente legate al lavoro nero.
Ma se andiamo a vedere le modalità di utilizzo e di impiego dei voucher oltre confine, possiamo notare che il fenomeno del “lavoro nero legalizzato” poteva essere evitato, o quanto meno contenuto, mediante una normativa ad hoc. Basta pensare che negli altri Paesi europei i voucher sono rimasti relegati nell’ambito dei lavori domestici, dell’assistenza ai bambini, del giardinaggio. In Italia, invece, la Riforma Fornero (L. n. 92/2012) ha allargato il campo di applicazione a qualsiasi tipo di attività e committente. Altra importante differenza rispetto ai modelli europei, con particolare riferimento a quello belga, è che il lavoratore deve essere dipendente di una società di servizi autorizzata; inoltre, la legge prevede che, nel giro di un periodo da tre a sei mesi, il suo contratto passi a tempo indeterminato. Infine, anche in Francia i voucher sono limitati esclusivamente al settore domestico, e lo Stato per far emergere il lavoro nero ha pensato di restituire alla famiglia il 50% di ogni ora di lavoro pagata.
Quali saranno le prossime mosse del nostro Governo? Cosa farà per far emergere tutti quei lavoratori che, pur lavorando in maniera continua, vengono retribuiti con i voucher?
Possiamo concludere che, come sempre, a farne le spese sono i soliti noti: e per l’appunto i lavoratori, che, pur di lavorare e portare a casa l’indispensabile per sopravvivere, accettano di sottostare alle pretese dei datori di lavoro.
 

martedì 17 novembre 2015

INPS: Lavoro Accessorio – distribuzione voucher presso sportelli bancari

L’Inps ha comunicato che dal 4 novembre 2015 è possibile acquistare e riscuotere i voucher, per Lavoro Accessorio, anche presso la Cassa di Risparmio di Bra del Gruppo BPER che si è aggiunta al seguente elenco delle banche abilitate:
 
– Banca Popolare di Sondrio
– Gruppo BPER:
  • Banca Popolare dell’Emilia Romagna
  • Banca di Sassari
  • Banco di Sardegna
  • Cassa di Risparmio di Bra S.p.A.
– Gruppo CREVAL:
  • Credito Valtellinese
  • Credito Siciliano
  • Cassa di Risparmio di Fano
– Gruppo CARIGE:
  • Banca Carige S.p.A.
  • Cassa di Risparmio di Savona S.p.A.
  • Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A.
  • Banca del Monte di Lucca S.p.A.
  • Banca Cesare Ponti S.p.A.
  • Banca Carige Italia S.p.A.
– Banca dell’Etruria
– Gruppo Banca Popolare di Vicenza:
  • Banca Popolare di Vicenza
  • Banca Nuova S.p.A.
  • FarBanca S.p.A.
– Banca Popolare di Cortona
– Cassa di Risparmio di Ferrara
 
I buoni lavoro emessi dalle banche aderenti sono pagabili e rimborsabili esclusivamente all’interno del medesimo circuito bancario.
Attenzione: i committenti persone giuridiche che intendono acquistare i voucher tramite delegati devono presentare una richiesta alla sede INPS competente (compilando il modulo SC53 scaricabile dal sito www.inps.it) che procederà all’acquisizione della delega e alla registrazione dell’abbinamento tra il delegato e il delegante. A seguito di ciò  il delegato potrà acquistare i voucher per conto del delegante presso gli sportelli bancari.
Compilando il modulo indicato (SC 53) è possibile anche chiedere una delega da parte di un committente persona fisica (titolare, ad esempio, di una impresa individuale) per una persona fisica.
 

giovedì 12 novembre 2015

INPS: cir. 178 – ulteriori chiarimenti per l’esonero contributivo triennale

L’Inps, con la circolare n. 178 del 3 novembre 2015, ha fornito ulteriori chiarimenti riguardanti taluni profili attuativi afferenti all’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015 (ai sensi dell’articolo unico, commi 118 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – c.d. Legge di Stabilità 2015).
I chiarimenti arrivano a meno di 2 mesi dalla scadenza dell’incentivo (31 dicembre 2015), forse serviranno più per il prossimo esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2016 (in attesa).