Cerca nel blog

lunedì 20 giugno 2016

Lavoro intermittente (a chiamata): scadenza triennio

http://www.cgiamestre.com/articoli/24361

Il 27 giugno scadrà il primo triennio (decorrente dal 28 giugno 2013) di applicazione del tetto massimo di impiego dei lavoratori intermittenti.

Il decreto legge 76/2013 ha limitato l’utilizzo per ogni dipendente con lo stesso datore di lavoro a un massimo di quattrocento giornate di effettivo impiego nell’arco di tre anni solari, eccetto che per i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.

Il conteggio deve tenere conto solo delle giornate di effettiva attività prestate dopo l’entrata in vigore della norma stessa. Poiché il Dl 76/2013 è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, vale a dire il 28 giugno 2013, ne deriva che il primo triennio di vigenza si completerà il 27 giugno 2016.

Il mancato rispetto del limite determina la trasformazione del rapporto in un “normale” contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dalla data in cui si verifica il superamento del limite.

La legge del 2013 ha introdotto un limite giuridico che supera le previsioni della contrattazione collettiva e le possibilità di stipula soggettive del contratto. La violazione fa scattare la presunzione legale e assoluta che non ammette prova contraria, con l’inevitabile insorgenza di un rapporto a tempo pieno e indeterminato di tipo ordinario. Ovviamente, il primo impatto con la limitazione si avrà per gli intermittenti che, al momento dell’entrata in vigore della norma del 2013, avevano già in essere il rapporto di lavoro a chiamata.

Denuncia infortunio: comunicazione alla PS

http://www.cgiamestre.com/articoli/24116

Prima della modifica normativa, il datore di lavoro sottostava all’obbligo di invio della denuncia di infortunio sia all’INAIL che alla Pubblica sicurezza con il rischio di ricevere due sanzioni amministrative, nella migliore delle ipotesi in misura minima di € 1.290 l’una, nel caso di ritardo o inadempienza.
Oltre alla devoluzione all’INAIL del compito di rendere disponibili, è stato previsto che l’obbligo di trasmissione della denuncia di infortunio alle autorità di PP.SS. dovrà riguardare solamente gli eventimortali e quelli con prognosi superiore a 30gg (in precedenza il Datore di Lavoro doveva inviare le denunce relative a tutti gli eventi indennizzabili).

Le novità riguarderanno anche i certificati medici che diverranno telematici anche per gli infortuni (come per quelli di malattia).
Infatti a partire dal 22 marzo 2016 i medici, anche quelli che operano all’interno delle strutture sanitarie, dovranno inviare telematicamente i certificati medici di infortunio.

martedì 7 giugno 2016

Licenziamento per GMO - Inidoneità alla mansione (procedura)


Con la Legge n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero), il legislatore ha ritenuto opportuno prevedere che, nel caso di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze più di quindici lavoratori nella stessa unità produttiva o nello stesso Comune o comunque più di sessanta complessivamente, debba seguire una specifica procedura.
Tale procedura, indicata nel nuovo testo dell’art. 7 della Legge 604/1966, prevede che:

a) il datore di lavoro che ritenga di trovarsi in una delle situazioni che rendono necessario per motivi oggettivi il licenziamento di un lavoratore, prima di formalizzare il recesso dal contratto di lavoro, deve inviare alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e, per conoscenza, al lavoratore , una comunicazione in forma scritta in cui siano indicati:
-        l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo;
-        gli specifici motivi alla base del licenziamento;
-        le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.

b) entro il termine perentorio di sette giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione, la Direzione territoriale del lavoro deve convocare il datore di lavoro e il lavoratore per un incontro, che consiste sostanzialmente in un tentativo di conciliazione, da svolgersi dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione prevista dall'articolo 410 del codice di procedura civile;

c) l’incontro dovrà svolgersi e concludersi entro venti giorni  (di calendario) dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione (salvo, naturalmente, che le parti non ritengano, di comune accordo, di proseguire i contatti nel tentativo di raggiungere un accordo). Durante l’incontro, datore di lavoro e lavoratore potranno farsi assistere dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o abbiano conferito mandato, oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o da un consulente del lavoro.

d) al termine dei venti giorni (o del più lungo periodo concordato tra le parti o del periodo di sospensione dovuto a legittimo e documentato impedimento del lavoratore), se non si è trovato un accordo, il datore di lavoro potrà comunicare  il licenziamento al lavoratore nel rispetto delle seguenti condizioni:
-        forma scritta;
-        specificazione dei motivi che lo hanno determinato;
-        rispetto del diritto del lavoratore a prestare il contrattuale periodo di preavviso oppure, in alternativa, a ricevere la relativa indennità sostitutiva.