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lunedì 20 giugno 2016

Lavoro intermittente (a chiamata): scadenza triennio

http://www.cgiamestre.com/articoli/24361

Il 27 giugno scadrà il primo triennio (decorrente dal 28 giugno 2013) di applicazione del tetto massimo di impiego dei lavoratori intermittenti.

Il decreto legge 76/2013 ha limitato l’utilizzo per ogni dipendente con lo stesso datore di lavoro a un massimo di quattrocento giornate di effettivo impiego nell’arco di tre anni solari, eccetto che per i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.

Il conteggio deve tenere conto solo delle giornate di effettiva attività prestate dopo l’entrata in vigore della norma stessa. Poiché il Dl 76/2013 è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, vale a dire il 28 giugno 2013, ne deriva che il primo triennio di vigenza si completerà il 27 giugno 2016.

Il mancato rispetto del limite determina la trasformazione del rapporto in un “normale” contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dalla data in cui si verifica il superamento del limite.

La legge del 2013 ha introdotto un limite giuridico che supera le previsioni della contrattazione collettiva e le possibilità di stipula soggettive del contratto. La violazione fa scattare la presunzione legale e assoluta che non ammette prova contraria, con l’inevitabile insorgenza di un rapporto a tempo pieno e indeterminato di tipo ordinario. Ovviamente, il primo impatto con la limitazione si avrà per gli intermittenti che, al momento dell’entrata in vigore della norma del 2013, avevano già in essere il rapporto di lavoro a chiamata.

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