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lunedì 7 ottobre 2019

INAIL: Riduzione tasso applicato - Nuovo modello OT23

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-nuovo-modello-ot23.html

È disponibile sul portale dell’Istituto il modello OT23, che sostituisce il precedente OT24 ed è utilizzabile dalle aziende fino al 29 febbraio 2020. Tra le novità, gli interventi migliorativi per il reinserimento lavorativo degli infortunati da lavoro e l’inclusione dell’adozione delle prassi di riferimento, validate nel 2018, per imprese del settore edilizio e per le micro e piccole imprese artigiane.

La riduzione del tasso INAIL è applicabile alle aziende, in attività da almeno due anni, che nel corso dell’anno 2019 abbiano effettuato interventi migliorativi aggiuntivi a quelli minimi previsti dalla normativa in merito alla sicurezza sul lavoro, in quanto l’obiettivo è quello di premiare i contribuenti virtuosi, ovviamente già conformi alla regolarità contributiva ed assicurativa ed alle disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni ed igiene nell’ambiente di lavoro.

Nello specifico, per presentare la domanda l’Azienda dovrà aver messo in atto entro il 31 Dicembre 2019 le azioni previste nel modello OT23-2020 (da inoltrare telematicamente entro il 28 Febbraio 2020) che consentiranno, in base al punteggio attribuito, di raggiungere i 100 punti necessari.


Alcuni esempi:
1) Adozione o mantenimento di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato BS OHSAS 18001:07 o UNI ISO 45001:100 punti;
2) Adozione di una procedura per la verifica dell’efficacia della formazione: 50 punti;
3) Presenza del defibrillatore(di proprietà o a noleggio)per il quale sia stato formato almeno un lavoratore nel corso dell’anno 2019: 40 punti;
4) Raccolta ed analisi sistematica dei quasi infortuni con individuazione ed pianificazione delle necessarie misure di miglioramento: 60/50/30 punti(attribuzione dei punti in base al Grande Gruppo d’Azienda/settore);
5) Effettuazione della riunione periodica annuale ex art. 35 nelle aziende fino a 15 lavoratori: 20 punti;

La riduzione viene calcolata in rapporto al numero dei lavoratori occupati nell’anno dall’azienda, ed in particolare:
1. fino a 10 lavoratori-: riduzione del 28%
2. da 11 a 50 lavoratori-anno: riduzione del 18%
3. da 51 a 200 lavoratori-anno: riduzione del 10%
4. oltre 200 lavoratori-anno: riduzione del 5%

Consigliamo di contattare la società che Vi segue le pratiche sulla sicurezza del lavoro.

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