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mercoledì 24 luglio 2013

Il superminimo individuale

Il superminimo è una voce della retribuzione concordata direttamente tra datore di lavoro e dipendente in sede di assunzione o come integrazione successiva al contratto di lavoro.
È imponibile ai fini contributivi e fiscali, fa parte della retribuzione di calcolo del trattamento di fine rapporto e dev'essere calcolato su tutte le mensilità aggiuntive.
La regola fondamentale di tale istituto consiste nel fatto che esso è normalmente soggetto al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva (v., tra le molte, Cass. 17 luglio 2008, n. 19750;Cass. 9 luglio 2004, n. 12788)
Quindi, gli aumenti retributivi che vengono stabiliti, a qualunque titolo, dal contratto collettivo, non si sommano al superminimo goduto dal lavoratore ma lo "assorbono", cioè lo riducono in parte o in tutto; di conseguenza, il miglioramento della retribuzione complessiva si verifica soltanto se l'aumento stabilito in sede collettiva è superiore all'importo del superminimo individuale.
Tale regola generale, tuttavia, non trova applicazione nei seguenti casi.
1) Se le parti del rapporto di lavoro hanno stabilito che il superminimo non è assorbibile.
Ciò può risultare:
a) dalla clausola del contratto individuale che preveda la natura non "assorbibile" del superminimo;
b) da un comportamento concludente del datore di lavoro che - nonostante la mancanza di una espressa previsione - abbia in occasione dei precedenti rinnovi contrattuali collettivi sempre adottato la regola del cumulo e non dell'assorbimento.
2) Se la stessa contrattazione collettiva stabilisce che l'aumento retributivo non assorbe i superminimi individuali goduti dai lavoratori.
3) Se le parti del rapporto di lavoro hanno attribuito al superminimo la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente. In tal caso, il superminimo non è un generico miglioramento della posizione retributiva del lavoratore, ma ha un titolo (ragione) specifico, e quindi diventa un elemento intangibile della retribuzione (v. le sentenze citate sopra).
Indipendentemente dalla indicazione della sua assorbibilità, la legge italiana non tutela il mantenimento del superminimo in tutte le forme in cui l'azienda e i relativi contratti con i dipendenti cambino titolarità. In caso di fusioneoutsourcing di ramo d'azienda il lavoratore, che si trova a dipendere dall'acquirente perde il superminimo in retribuzione e può eventualmente contrattarne uno differente con il nuovo datore di lavoro.

·          RIDUZIONE DEL SUPERMINIMO
Il superminimo è nella piena disponibilità della parti, pertanto è possibile che un successivo accordo tra esse ne preveda l’eliminazione totale o parziale (per esempio: l’accordo di rinunzia o di riduzione del superminimo sembra ragionevolmente giustificato se l’intento è di evitare misure di riduzione del personale, ovvero per preservare la posizione del lavoratore all’interno dell’azienda).


Parere n° 12 Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Con riferimento alla possibilità di ridurre l’importo del superminimo individuale, il parere afferma quanto segue:
(i)      il superminimo è nella piena disponibilità delle parti, non riguardando l’applicazione di disposizioni inderogabili della legge o dei contratti collettivi. Pertanto, è sempre possibile che le parti, dopo aver stabilito in un accordo individuale l’erogazione del superminimo, ne prevedano con un successivo accordo l’eliminazione totale o parziale;
(ii)    il consenso del lavoratore ad un accordo di riduzione del superminimo può intervenire anche per comportamento concludente dello stesso lavoratore, che consiste nel fatto che egli continui a lavorare mostrando di adeguarsi alle nuove condizioni retributive;
(iii)   il superminimo individuale non può essere ridotto dalla contrattazione collettiva, di qualunque livello, né tantomeno dal datore di lavoro con atto unilaterale;
(iv)  l’accordo che modifica il superminimo non rientra nell’ambito dell’art. 2113 c.c., poiché non dispone di diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore, ma regola semplicemente il rapporto di lavoro per il futuro;
(v)    la rinunzia al superminimo individuale da parte del lavoratore o la transazione effettuata in azienda e quindi non nelle sedi qualificate di cui all’art. 2113, comma 4, c.c. (sede giudiziale, amministrativa, sindacale di certificazione) è immediatamente valida e non può essere impugnata dal lavoratore.

E’ consigliabile stipulare la rinuncia, avente come oggetto superminimi, presso le sedi di conciliazione (tale scelta, scaturisce dall’esigenza di escludere in ogni caso la possibilità di impugnare la rinuncia al superminimo)


Il superminimo individuale non può essere ridotto dalla contrattazione collettiva, di qualunque livello, né tantomeno dal datore di lavoro con atto unilaterale
A livello aziendale possono essere riconosciuti a tutti i lavoratori dei superminimi collettivi, collegati direttamente alle categorie contrattuali.
Mentre il superminimo individuale, in quanto frutto di un patto tra le parti, può essere ridotto ed eliminato con un successivo accordo tra le stesse, il superminimo collettivo può essere modificato, anche in senso peggiorativo, solo dalla successiva contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro.

lunedì 22 luglio 2013

Assunzione cittadini Croati: periodo transitorio 2 anni

Min.Lavoro: regime transitorio di 2 anni per i cittadini croati

Con circolare congiunta prot. n. 4175 del 2 luglio 2013 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Interno - il Governo Italiano comunica che si è avvalso del regime transitorio di 2 anni prima di liberalizzare completamente l'accesso al lavoro subordinato per i cittadini della Croazia. Rimane privo di ogni limitazione il lavoro autonomo e le seguenti categorie previste nel Testo Unico dell'Immigrazione (decreto legislativo n. 286/1998):
- art. 27, comma 1 (ad eccezione delle lettere g) e i);
- art. 27-ter (ricercatori);
- art. 27-quater (lavoratori altamente qualificati);
- art. 24 (lavoratori stagionali, ivi compresi coloro che dimostrino di essere venuti in Italia almeno 2 anni di seguito per prestare lavoro stagionale);
- lavoratori domestici.

La circoalre termina informando sul fatto che le restrizioni non saranno applicabili qualora i cittadini croati risultino occupati, alla data del 1° luglio 2013, per un periodo non inferiore a 12 mesi.

Per tutti i restanti settori produttivi non rientranti nelle categorie sopraindicate, qualora vengano programmate future quote di ingresso in vigenza del presente regime transitorio, saranno contestualmente individuate le modalità di presentazione delle richiesta di nulla osta al lavoro.
Si fa presente, infine, che le restrizioni non saranno in ogni caso applicabili ai cittadini croati che, alla data del 1° luglio 2013 o successivamente, risultino occupati legalmente e ammessi al mercato del lavoro italiano per un periodo non inferiore a 12 mesi. Tale condizione è riscontrabile con il possesso di un permesso di soggiorno per motivi che abilitano al lavoro subordinato di durata non inferiore ai 12 mesi (anche per attesa occupazione).
I cittadini croati, che alla data del 1 luglio 2013 avessero un regolare rapporto di lavoro, possono iscriversi ai Centri per l’impiego territorialmente competente, in caso di cessazione del rapporto stesso.
I benefici cessano in caso di abbandono volontario del mercato del lavoro italiano da parte del cittadino croato.





venerdì 19 luglio 2013

Richiesta proroga 770/2013

http://www.investireoggi.it/fisco/mod-770-2013-i-consulenti-del-lavoro-chiedono-la-proroga/

Proroga della scadenza della presentazione del modello 770 2013. A chiederla il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro in considerazione dei tempi molto stretti.

Proroga scadenza 770 2013

Una tempistica troppo ristretta determinata dal rinvio dei pagamenti di Unico 2013 è quella che denuncia il presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, Marina Calderone, nella lettera inviata all’Agenzia delle entrate con cui chiede la proroga della scadenza fissata al 31 luglio 2013 per la presentazione del mod 770 2013.

La richiesta dei Consulenti del lavoro

Un impegno con il ministero dell’Economia affinché venga concesso alle aziende e ai professionisti il tempo “per effettuare correttamente la trasmissione telematica delle dichiarazioni, senza dover corrispondere oneri per un ritardo a loro certamente non imputabile” è quello che chiede il presidente Calderone. “Dopo il rinvio dei pagamenti di Unico 2013 è di tutta evidenza l’allungamento dei tempi di lavoro, che comporta la necessità inderogabile, come per lo scorso anno, della proroga dell’invio telematico del 770/2013”.

Mod 770

Si ricorda che il modello 770 è la dichiarazione annuale che i sostituti d’imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici, amministrazioni dello Stato, ecc.) effettuano all’Agenzia delle Entrate, contenente i dati relativi alle ritenute effettuate in ciascun periodo d’imposta, quelli relativi ai versamenti eseguiti, i crediti, le compensazioni operate e i dati contributivi e assicurativi. Il modello 770 Ordinario deve essere presentato telematicamente entro il 31 luglio, direttamente o tramite un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.)
Nel chiedere la proroga della presentazione del modello 770 2013, il presidente dei consulenti del lavoro ricorda come anche lo scorso anno, l’invio dei modelli 770 venne posticipato al 20 settembre proprio in funzione dello slittamento dei pagamenti anche di Unico 2012.

mercoledì 17 luglio 2013

Cassazione: licenziamento per riduzione clientela

Con sentenza n. 16987 del 9 luglio 2013, la Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento della segretaria impiegata presso uno studio professionale motivato dalla perdita di un importante cliente con la conseguente riduzione dei carichi di lavoro.
La Suprema Corte ha chiarito che grava sul datore, nei casi di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, la prova della funzionalità della scelta a fronteggiare esigenze obiettive e non contingenti, rispetto alle quali sia preclusa ogni diversa collocazione della lavoratore.
La stessa Corte ha più volte affermato che "il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, ex art. 3 della legge 15 luglio 1961 n. 604, è determinato non da un generico ridimensionamento dell’attività imprenditoriale, ma dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, soppressione che non può essere meramente strumentale ad un incremento di profitto, ma deve essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti; il lavoratore ha, quindi, il diritto che il datore di lavoro (su cui incombe il relativo onere) dimostri (in giudizio) la concreta riferibilità del licenziamento individuale ad iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo, e non ad un mero incremento di profitti, e che dimostri, inoltre, l’impossibilità di utilizzare il lavoratore stesso in altre mansioni equivalenti a quelle esercitate prima della ristrutturazione aziendale

Lavoro accessorio (voucher): Sanzioni

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad un quesito della DTL di Modena in merito alla irrogazione della c.d. "maxi sanzione" per lavoro "nero" nei confronti degli utilizzatori di prestazioni di lavoro accessorio che, in relazione a talune giornate di lavoro, non utilizzino voucher per retribuire il personale impiegato.
La mancata remunerazione di alcune giornate di lavoro, in presenza della comunicazione preventiva all'Inps/Inail, non potrà dare luogo all'irrogazione della "maxi sanzione. In detti casi, comunque, il Ministero chiarisce che è necessario operare una "trasformazione" del rapporto in quella che costituisce la "forma comune di rapporto di lavoro", ossia il rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, esclusivamente in relazione a quelle prestazioni rese nei confronti di una impresa o di un lavoratore autonomo.

Rilascio Durc in presenza di debiti previdenziali e crediti nei confronti della PA

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2013, il Decreto 13 marzo 2013 relativo al rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva) anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.


Qualificazione giuridica contratto raccolta latte

Parere Ministero del Lavoro:
http://www.dplmodena.it/MLQualificazione%20giuridica%20del%20contratto%20di%20raccolta%20latte2013.pdf

INAIL: Denuncia infortunio nel mede di Agosto 2013

Oggetto: Denuncia di infortunio/malattia professionale per il tramite di intermediari professionali nel mese di agosto 2013.

Considerate le condizioni di difficoltà che prevedibilmente si determineranno nel mese di agosto e i conseguenti disagi nell'assolvimento degli adempimenti connessi all'invio delle denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale con modalità telematica, e tenuto conto che tale situazione si presenterà a breve distanza di tempo dalla decorrenza dell'obbligo di utilizzo dei servizi telematici, per i datori di lavoro che si avvalgano esclusivamente di intermediari professionali per la presentazione delle predette denunce, tale obbligo potrà essere assolto, nel prossimo mese di agosto, anche mediante invio di copia scansita dei relativi moduli cartacei a mezzo PEC.

venerdì 12 luglio 2013

INAIL: comunicazione lavoro all'estero

Gentile utente,

la informiamo che dal 13 luglio 2013 i datori di lavoro, intermediari e lavoratori autonomi dovranno richiedere il documento PD DA 1 (documento destinato ad un assicurato che si sposta verso, risiede o soggiorna in uno Stato membro dell’UE diverso da quello in cui è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) attraverso la procedura informatizzata disponibile nel Portale Inail www.inail.it.

Pertanto, per richiedere il documento PD DA1 è necessario, previa autenticazione al Portale, accedere alla sezione Servizi online, nell’area Richieste/Modulo PD DA1, all’interno della quale si potrà compilare, attraverso il relativo form, il modulo di richiesta. Nel caso il soggetto sia titolare di più di una PAT (Posizione Assicurativa Territoriale), quest’ultimo dovrà individuare quella di riferimento. La sede legale dell’azienda stabilirà, poi, la Sede INAIL di competenza dove verrà inoltrata la richiesta.

Una volta inviata la richiesta del documento, sarà trasmessa automaticamente una e-mail alla posta di struttura della sede INAIL territoriale competente per la lavorazione ed una mail, tramite posta elettronica certificata (PEC), al richiedente per la conferma della presa in carico della richiesta.

Qualora l’utente riscontri problematiche di natura tecnica che rendano impossibile l’inoltro della richiesta per via telematica, l’interessato potrà provvedervi utilizzando il modulo di richiesta in formato pdf reperibile nella sezione “Modulistica” del portale ed inoltrarlo alla Sede Inail di competenza tramite PEC.

La sede INAIL, ricevuta la richiesta, provvederà all’inoltro, tramite PEC, del relativo documento PD DA 1 all’utente richiedente ed alla ASL territorialmente competente.


Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Contact Center Multicanale che risponde al numero 803 164 gratuito per la telefonia fissa ed al numero 06 164 164 per la telefonia mobile, a pagamento in base al piano tariffario individuale.





Cordiali saluti



Il servizio clienti Inail

venerdì 5 luglio 2013

INAIL: Denunce infortunio/malattia professionale CANALE TELEMATICO

Dal 1° luglio 2013 entra in vigore l’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici Inail per le comunicazioni con le imprese.

Con la circolare n. 34/2013 Inail fornisce indicazioni al riguardo, con particolare riferimento alle denunce di infortunio, di malattia professionale e di silicosi e asbestosi,  unitamente alle soluzioni alternative da adottare al verificarsi di disfunzioni di carattere informatico o di ricorso a procedure non ancora telematizzate.


Non è ancora in vigore l’obbligo di comunicazione a fini statistici degli infortuni che comportino l’assenza dal lavoro per almeno un giorno, escluso quello dell’evento, previsto dall’art. 18, lettera r) del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni.


Per la richiesta di informazioni e l’invio di segnalazioni sono attivi:

Approfondimenti
Circolare 34 INAIL

martedì 2 luglio 2013

Visite mediche: Apprendisti - Minori

L'art. 42 del Decreto Legge n. 69/2013 c.d. Decreto del Fare, al co. 1, lett. b) ha previsto la soppressione del certificato medico di idoneità per l’assunzione degli apprendisti (art. 9 del  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  1956,  n. 1668) e dei minori (all'articolo 8  della  legge  17  ottobre  1967,  n.  977 e s.m.i.).  Pertanto, a far data dal 22 giugno 2013 (data di entrata in vigore del suddetto provvedimento normativo), gli obblighi in parola non saranno più esigibili e non saranno più conseguentemente applicabili le relative sanzioni a carico dei datori di lavoro.  
Restano tuttavia fermi gli obblighi di certificazione sanitaria previsti dal TU Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria e per le lavorazioni a rischio.

Ammortizzatori sociali - Emilia Romagna - II Semestre 2013

In data 27 giugno 2013, la Regione Emilia Romagna e le Associazioni Cisl, Confcooperative, Cgil, Legacoop, Confcommercio, Confindustria, CNA e Confartigianato dell'Emilia Romagna, hanno sottoscritto un accordo per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga per il secondo semestre 2013.