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mercoledì 24 luglio 2013

Il superminimo individuale

Il superminimo è una voce della retribuzione concordata direttamente tra datore di lavoro e dipendente in sede di assunzione o come integrazione successiva al contratto di lavoro.
È imponibile ai fini contributivi e fiscali, fa parte della retribuzione di calcolo del trattamento di fine rapporto e dev'essere calcolato su tutte le mensilità aggiuntive.
La regola fondamentale di tale istituto consiste nel fatto che esso è normalmente soggetto al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva (v., tra le molte, Cass. 17 luglio 2008, n. 19750;Cass. 9 luglio 2004, n. 12788)
Quindi, gli aumenti retributivi che vengono stabiliti, a qualunque titolo, dal contratto collettivo, non si sommano al superminimo goduto dal lavoratore ma lo "assorbono", cioè lo riducono in parte o in tutto; di conseguenza, il miglioramento della retribuzione complessiva si verifica soltanto se l'aumento stabilito in sede collettiva è superiore all'importo del superminimo individuale.
Tale regola generale, tuttavia, non trova applicazione nei seguenti casi.
1) Se le parti del rapporto di lavoro hanno stabilito che il superminimo non è assorbibile.
Ciò può risultare:
a) dalla clausola del contratto individuale che preveda la natura non "assorbibile" del superminimo;
b) da un comportamento concludente del datore di lavoro che - nonostante la mancanza di una espressa previsione - abbia in occasione dei precedenti rinnovi contrattuali collettivi sempre adottato la regola del cumulo e non dell'assorbimento.
2) Se la stessa contrattazione collettiva stabilisce che l'aumento retributivo non assorbe i superminimi individuali goduti dai lavoratori.
3) Se le parti del rapporto di lavoro hanno attribuito al superminimo la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente. In tal caso, il superminimo non è un generico miglioramento della posizione retributiva del lavoratore, ma ha un titolo (ragione) specifico, e quindi diventa un elemento intangibile della retribuzione (v. le sentenze citate sopra).
Indipendentemente dalla indicazione della sua assorbibilità, la legge italiana non tutela il mantenimento del superminimo in tutte le forme in cui l'azienda e i relativi contratti con i dipendenti cambino titolarità. In caso di fusioneoutsourcing di ramo d'azienda il lavoratore, che si trova a dipendere dall'acquirente perde il superminimo in retribuzione e può eventualmente contrattarne uno differente con il nuovo datore di lavoro.

·          RIDUZIONE DEL SUPERMINIMO
Il superminimo è nella piena disponibilità della parti, pertanto è possibile che un successivo accordo tra esse ne preveda l’eliminazione totale o parziale (per esempio: l’accordo di rinunzia o di riduzione del superminimo sembra ragionevolmente giustificato se l’intento è di evitare misure di riduzione del personale, ovvero per preservare la posizione del lavoratore all’interno dell’azienda).


Parere n° 12 Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Con riferimento alla possibilità di ridurre l’importo del superminimo individuale, il parere afferma quanto segue:
(i)      il superminimo è nella piena disponibilità delle parti, non riguardando l’applicazione di disposizioni inderogabili della legge o dei contratti collettivi. Pertanto, è sempre possibile che le parti, dopo aver stabilito in un accordo individuale l’erogazione del superminimo, ne prevedano con un successivo accordo l’eliminazione totale o parziale;
(ii)    il consenso del lavoratore ad un accordo di riduzione del superminimo può intervenire anche per comportamento concludente dello stesso lavoratore, che consiste nel fatto che egli continui a lavorare mostrando di adeguarsi alle nuove condizioni retributive;
(iii)   il superminimo individuale non può essere ridotto dalla contrattazione collettiva, di qualunque livello, né tantomeno dal datore di lavoro con atto unilaterale;
(iv)  l’accordo che modifica il superminimo non rientra nell’ambito dell’art. 2113 c.c., poiché non dispone di diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore, ma regola semplicemente il rapporto di lavoro per il futuro;
(v)    la rinunzia al superminimo individuale da parte del lavoratore o la transazione effettuata in azienda e quindi non nelle sedi qualificate di cui all’art. 2113, comma 4, c.c. (sede giudiziale, amministrativa, sindacale di certificazione) è immediatamente valida e non può essere impugnata dal lavoratore.

E’ consigliabile stipulare la rinuncia, avente come oggetto superminimi, presso le sedi di conciliazione (tale scelta, scaturisce dall’esigenza di escludere in ogni caso la possibilità di impugnare la rinuncia al superminimo)


Il superminimo individuale non può essere ridotto dalla contrattazione collettiva, di qualunque livello, né tantomeno dal datore di lavoro con atto unilaterale
A livello aziendale possono essere riconosciuti a tutti i lavoratori dei superminimi collettivi, collegati direttamente alle categorie contrattuali.
Mentre il superminimo individuale, in quanto frutto di un patto tra le parti, può essere ridotto ed eliminato con un successivo accordo tra le stesse, il superminimo collettivo può essere modificato, anche in senso peggiorativo, solo dalla successiva contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro.

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