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lunedì 22 luglio 2013

Assunzione cittadini Croati: periodo transitorio 2 anni

Min.Lavoro: regime transitorio di 2 anni per i cittadini croati

Con circolare congiunta prot. n. 4175 del 2 luglio 2013 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Interno - il Governo Italiano comunica che si è avvalso del regime transitorio di 2 anni prima di liberalizzare completamente l'accesso al lavoro subordinato per i cittadini della Croazia. Rimane privo di ogni limitazione il lavoro autonomo e le seguenti categorie previste nel Testo Unico dell'Immigrazione (decreto legislativo n. 286/1998):
- art. 27, comma 1 (ad eccezione delle lettere g) e i);
- art. 27-ter (ricercatori);
- art. 27-quater (lavoratori altamente qualificati);
- art. 24 (lavoratori stagionali, ivi compresi coloro che dimostrino di essere venuti in Italia almeno 2 anni di seguito per prestare lavoro stagionale);
- lavoratori domestici.

La circoalre termina informando sul fatto che le restrizioni non saranno applicabili qualora i cittadini croati risultino occupati, alla data del 1° luglio 2013, per un periodo non inferiore a 12 mesi.

Per tutti i restanti settori produttivi non rientranti nelle categorie sopraindicate, qualora vengano programmate future quote di ingresso in vigenza del presente regime transitorio, saranno contestualmente individuate le modalità di presentazione delle richiesta di nulla osta al lavoro.
Si fa presente, infine, che le restrizioni non saranno in ogni caso applicabili ai cittadini croati che, alla data del 1° luglio 2013 o successivamente, risultino occupati legalmente e ammessi al mercato del lavoro italiano per un periodo non inferiore a 12 mesi. Tale condizione è riscontrabile con il possesso di un permesso di soggiorno per motivi che abilitano al lavoro subordinato di durata non inferiore ai 12 mesi (anche per attesa occupazione).
I cittadini croati, che alla data del 1 luglio 2013 avessero un regolare rapporto di lavoro, possono iscriversi ai Centri per l’impiego territorialmente competente, in caso di cessazione del rapporto stesso.
I benefici cessano in caso di abbandono volontario del mercato del lavoro italiano da parte del cittadino croato.





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