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lunedì 28 aprile 2014

Accordo transattivo: le somme andranno assoggettate a contribuzione

Rapporto di lavoro e transazione: le somme sono sempre soggette a contribuzione salvo diversa qualificazione del giudice

In materia di obblighi contributivi, la Corte di Cassazione ha chiarito che in occasione della stipula di un accordo transattivo tra datore di lavoro e lavoratore, le somme contenute nello stesso dovranno essere obbligatoriamente assoggettate a contribuzione, salvo che il giudice ne dichiari l'estraneità rispetto al rapporto di lavoro.


Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 9180 del 23 aprile 2014, ha precisato che ai fini della qualificazione delle somme economiche oggetto della transazione, non può considerarsi sufficiente la qualificazione data alle stesse dalle parti: sarà solo il giudice a deciderne la natura e, in assenza di statuizione giudiziale, l'INPS sarà legittimato a procedere con la pretesa contributiva

venerdì 18 aprile 2014

MINORI. ARRIVA IL CERTIFICATO PENALE

Debutta il certificato penale per i rapporti instaurati con i minori.
Chi impiega lavoratori under18 deve dimostrare di possedere il certificato penale al fine di verificare l’assenza di condanne per reati legati a pedopornografia e sfruttamento sessuale dei minori.


L’art. 2 del decreto indica: Il  certificato  penale  deve  essere  richiesto  dal  soggetto  che  intenda impiegare al lavoro una  persona  per  lo  svolgimento  di  attivita' professionali  o  attivita'  volontarie  organizzate  che  comportino contatti diretti  e  regolari  con  minori.



Sanzione:                   da 10.000 a 15.000 €
Decorrenza:               dal 06/04/2014
Fonte normativa:       D.Lgs n° 39/2014

A titolo esemplificativo:
- Asili;
- Scuole;
- Palestre;
- Scuole-Calcio;
- Piscine;
- Babysitter;
- Associazioni di volontariato;
- Oratori;
- Attività parrocchiali;
- ecc.

Novità in pillole

Permessi Legge 104/1992 e fruizione ferie.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4984 del 4.3.2014, ha confermato la legittimità di un licenziamento dietro verifica di un’Agenzia investigativa su un lavoratore, da cui era emersa la fruizione dei permessi mensili, ex legge n. 104/1992, non per accudire il familiare ma per fruire di un weekend lungo con amici.

Scelta dei lavoratori dà mettere in mobilità
Con sentenza n. 6112 del 17 marzo 2014, la Cassazione ha affermato che nella scelta dei lavoratori da inserire nelle liste di mobilità al termine della procedura, il datore di lavoro non può limitarsi a considerare soltanto il personale di un reparto (quand'anche soppresso) ma deve estendere l'esame circa i lavoratori da individuare all'intera azienda, se il personale dello stesso reparto può lavorare anche altrove.

Motivazione del licenziamento del dirigente
Con sentenza n. 6110 del 17 marzo 2014, la Cassazione ha affermato che un dirigente può essere licenziato con qualsiasi motivo "purché esso possa costituire la base per una motivazione coerente è sorretta da apprezzabili sul piano del diritto, a fronte del quale non è necessaria un'analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale che escluda l'arbitrarietà del licenziamento in quanto riferito a circostanze idonee a turbare il legame di fiducia con il datore, nel cui ambito rientra l'ampiezza dei poteri attribuiti al dirigente".

Assunzione di portiere per opera dei condomini e non dell’amministratore
Con sentenza n. 5297 del 6 marzo 2014, la Cassazione ha affermato la piena validità dell’assunzione effettuata con delibera assembleare dei condomini invece che dall’amministratore di un lavoratore per lavori di manutenzione e servizi di pulizia, sostenendo che l’assemblea, oltre che delegare l’amministratore, può agire in proprio.

Licenziamento legittimo in caso di inidoneità fisica ed impossibilità alla ricollocazione
Con sentenza n. 3224 del 12 febbraio 2014, la Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento comminato al lavoratore a seguito di inidoneità fisica, ascrivibile allo svolgimento di attività extra-lavorativa, rendendo impossibile la prosecuzione dell'attività lavorativa e l'utilizzazione a mansioni equivalenti.
La Suprema Corte ha, quindi, escluso la responsabilità del datore di lavoro per l'aggravamento della salute del proprio dipendente, se questo è ascrivibile a fattori esterni all'attività lavorativa propria del lavoratore.


Indennità omnicomprensiva per illegittimità del termine
Con sentenza n. 3027 del 11 febbraio 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che l'indennità omnicomprensiva ricevuta dal lavoratore a causa dell'illegittimità dell'apposizione del termine in un contratto a tempo determinato (art. 32, co. 5, L. n. 183/2010), seppur dipendente e conseguenziale al rapporto di lavoro instaurato, non ha natura retributiva.
In considerazione di ciò, non spettano né la rivalutazione monetaria né gli interessi legali dal periodo di cessazione al periodo della pronuncia giudiziaria.


Dichiarazione sostitutiva del dipendente prevale sul verbale ispettivo
Con sentenza n. 4899  pubblicata il 03/03/2014, la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione interviene in merito alla valutazione della documentazione prodotta nell’ambito di un contenzioso a seguito di ispezione.
In particolare la Suprema Corte sentenzia che il verbale ispettivo dell’INPS può essere messo in discussione da una dichiarazione sostitutiva del dipendente, che attesti un orario diverso da quello riportato dagli ispettori dell’istituto.
Di conseguenza, l’onere della prova da parte dell’Istituto di previdenza rimane inadempiuto, in quanto, continua la Cassazione, la ritrattazione da parte del dipendente delle dichiarazioni rese durante l’accesso ispettivo, priva il verbale redatto dagli ispettori della sua valenza probatoria

sabato 5 aprile 2014

Premio: Innovatori d'impresa (www.we4italy.it)

Unioncamere promuove il Premio “Innovatori d’Impresa”, che si inserisce tra le attività prioritarie in tema di sostegno all’imprenditorialità e all’occupazione giovanile. Il Premio è rivolto alle imprese - di tutti i settori economici - che si sono distinte per aver introdotto un’innovazione significativa di prodotto o servizio offerto, oppure nel processo produttivo e nell’organizzazione o nell’attività commerciale e distributiva. Le domande vanno presentate tramite il sito www.we4italy.it.  Termine per la presentazione delle proposte: 5 maggio 2014.

Per dettagli:
ECA Italia
European Consulting Agency Srl a socio unico
Via Madrid, 9 - 43123 Parma
Tel. +39 0521.493427
Fax. +39 0521.496163

Fondo StartER: Fondo di finanza agevolata.


Il Fondo StartER è un fondo rotativo di finanza agevolata a compartecipazione privata finalizzato a supportare progetti di investimento effettuati da nuove imprese nel territorio regionale.
Approvato dalla Regione Emilia-Romagna con Deliberazioni di Giunta n. 1198/13, il Fondo è dotato di un plafond di risorse per 8,710 milioni di euro di cui 6,968 a valere sull’http://fesr.regione.emilia-romagna.it/che-cose-il-por-fesr/assi-pagine/asse-2-sviluppo-innovativo-delle-imprese.

Gestore del Fondo è l’RTI FONDI ROTATIVI costituita tra i confidi regionali Unifidi Emilia Romagna eFidindustria Emilia Romagna.

Possono partecipare: piccole e medie imprese costituite successivamente al 01/01/2011, aventi localizzazione produttiva in Emilia-Romagna. Il Fondo interviene concedendo finanziamenti a tasso agevolato con provvista mista, derivante per l’80% dalle risorse pubbliche del Fondo (Por Fesr 2007-2013) e per il restante 20% da risorse messe a disposizione degli Istituti di credito convenzionati. Gestore del Fondo StartER è l’RTI FONDI ROTATIVI costituita tra i confidi regionali Unifidi Emilia Romagna e Fidindustria Emilia Romagna

mercoledì 2 aprile 2014

Registro infortuni e sanzioni: Interpello 09/2014


Con l’interpello n. 9/14 in materia di sicurezza, il ministero del lavoro risponde ai Consulenti del lavoro sulla mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni.

I consulenti del lavoro hanno chiesto chiarimenti sull’applicabilità della sanzione per la mancata vidimazione del registro infortuni, a seguito dell’entrata in vigore del T.u. sicurezza (il dlgs n. 81/2008), il quale prevede, tra l’altro, che «fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale… restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni e ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici».

Il dm dovrebbe istituire il Sinp (nuovo sistema informativo nazionale per la prevenzione) e disciplinare le modalità di comunicazione degli infortuni. Fino a quella data resta in vigore il registro infortuni vidimato presso l’Asl competente per territorio (salvo che nelle regioni che l’hanno abolito o disciplinato in modo diverso) e conservato sul luogo di lavoro a disposizione degli organi di vigilanza.


Per la mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni è prevista l’applicazione, a carico del datore, della sanzione da un minimo di 2.580 a un massimo di 15.490 euro.

Stretta del governo su co.co.co e partite Iva: aumentano i controlli

Link: http://www.repubblica.it/economia/2014/04/01/news/governo_precari_partite_iva-82463552/?ref=fbpr

 

L'annuncio del ministro Poletti: "Vogliamo identificare quando queste tipologie mascherano rapporti di lavoro subordinato. Una prassi ingiustificati con i nuovi contratti varati dall'esecutivo".

 

MILANO - Nel giorno nero del lavoro, con l'Istat che rileva una tasso di disoccupazione pari al 13%, il governo annuncia una stretta sulle collaborazioni a progetto e le partite Iva per identificare i casi in cui il ricorso a queste tipologie contrattuali "maschera rapporti di lavoro subordinato". Una "prassi tanto più ingiustificata", dice il ministro Giuliano Poletti, con i nuovi contratti a termine varati dal decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 20 marzo. La decisione del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si inserisce nell'ambito delle iniziative di contrasto al lavoro irregolare. E' stato inoltre costituito, riferisce ancora lo stesso ministero, "un gruppo di lavoro per valutare l'eventuale esigenza di semplificazioni e revisioni normative, prevedendo l'attivazione di un confronto in merito con tutte le parti interessate". Tradotto: il governo è pronto a mettere mano al provvedimento se non dovesse dare i frutti sperato. 

"Il ricorso a contratti di collaborazione a progetto o a partite Iva - sottolinea Poletti - è legittimo quando sia giustificato da ragioni oggettive legate alle esigenze produttive ed organizzative delle aziende che vi ricorrono; non lo è quando viene fatto per mascherare un rapporto di lavoro subordinato e per evitare possibili contenziosi, sfuggendo agli obblighi previdenziali ed assistenziali verso il lavoratore

che viene così a trovarsi in condizioni di precarietà, con scarse tutele e pressochè inesistenti prospettive di stabilizzazione".

 

"Una prassi tanto più ingiustificata adesso - aggiunge il ministro - considerando che le modifiche apportate alla regolamentazione del contratto a termine rendono molto più agevole il ricorso a questa tipologia che mentre 'mette al riparo' l'imprenditore dal rischio di contenziosi garantisce al lavoratore le stesse tutele del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La stessa filosofia ha ispirato le modifiche al contratto di apprendistato per renderlo effettivamente lo strumento principale per l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro".

 

La decisione del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali punta ad incrementare i risultati positivi già conseguiti nel 2013 con la "riqualificazione" di 19.000 posizioni lavorative attivate con contratti di collaborazione a progetto e partite Iva, delle quali 15.495 nel settore dei servizi, 1.629 in quello industriale, 1.099 nell'edilizia e 165 in agricoltura.