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giovedì 31 gennaio 2013

INPS: circolare 14 indennità Aspi

Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI ed assegno per attività socialmente utili relativi all’anno 2013.

mercoledì 30 gennaio 2013

Impugnazione licenziamento: L. 92/2012 (Riforma del Lavoro - Fornero)

IMPUGNAZIONE LICENZIAMENTO.

L’art. 32 della L. 04/11/201, n° 183, entrata in vigore il 24/11/2010, introduce una nuova disciplina in tema di impugnazione del licenziamento e termini decadenziali.
“Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso”.
à L’impugnazione è inefficace se non è eseguita entro il successivo termine di 180 giorni dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione.

I nuovi termini decadenziali si applicano ad una serie assai eterogenea di fattispecie, solo in parte assimilabili al licenziamento:
  • Ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;
  • Al recesso del committente nei rapporti di co.co.co., anche nelle modalità a progetto, di cui all’art. 409, n 3), del codice di procedura civile;
  • Al trasferimento ai sensi dell’art. 2103 del c.c., con termine decorrente dal ricevimento della comunicazione;
  • All’azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro.

Da non dimenticare art. 1 c. 11 L 92/2012:
“a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla nullita' del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni. Laddove si faccia questione della nullita' del termine apposto al contratto, il termine di cui al primo comma del predetto articolo 6, che decorre dalla cessazione del
medesimo contratto, e' fissato in centoventi giorni, mentre il termine di cui al primo periodo del secondo comma del medesimo articolo 6 e' fissato in centottanta giorni»;”

INPS: Sintesi contributi anno 2013

Circolare Inps n° 13/2013

Sintesi delle principali disposizioni in materia di contribuzione dovuta dai datori di lavoro in genere e dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e indeterminato

Link: http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2013%20del%2028-01-2013.htm

Lavoratori italiani all'estero: Autorizzazione

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che i datori di lavoro che intendono assumere o trasferire lavoratori italiani (o comunitari residenti in Italia) per attività lavorative in Paesi extra-UE, hanno l’obbligo di richiedere il rilascio dell'apposita autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro, come previsto dal Decreto Legge n. 317 del 31 luglio 1987 convertito con modificazioni della Legge n. 398 del 3 ottobre 1987.

Tali richieste, a partire dal 1° febbraio 2013, potranno pervenire esclusivamente per via telematica.
La nuova procedura, avviata in via sperimentale già dal 15 settembre 2012, è illustrata nella Nota ministeriale del 3 agosto 2012 e disponibile sul portale Cliclavoro.

lunedì 28 gennaio 2013

CUD 2013: approvazione schema

Approvazione dello schema di certificazione unica “CUD 2013”, con le relative istruzioni, nonché definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.

CCNL Pulizie: Tempo determinato

Servizi di pulizia: "stop and go" ridotto nei contratti a termine

Con l'accordo del 12 dicembre 2012, Fise, Unionservizi-Confapi, Legacoopservizi, Federlavoro e servizi-Confcooperative, Agci-Servizi con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltrasporti-Uil, hanno disciplinato la successione di contratti a termine, che si applica ai contratti sottoscritti fino a tutto il 30 giugno 2013.
L'accordo prevede che gli intervalli di tempo per la successione di contratti a termine tra il medesimo lavoratore e datore di lavoro sono ridotti a 20 giorni per i contratti a termine fino a 6 mesi e a 30 giorni per i contratti a termine oltre 6 mesi.
La riduzione è prevista:

1. nei casi di cui all'art. 1, comma 9, lettera h) della L. n 92/2012;
2. per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
3. per temporanei incrementi dell'attività disposti dalla committenza;
4. per la copertura di posizioni non ancora stabilizzate nelle fasi di avvio di nuove attività;
5. per lavorazioni a carattere eccezionale che richiedono personale avente specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
6. per servizi nell'ambito di manifestazioni, fiere, eventi.

Legge stabilità 2013 (n° 228/2012): Lavoro

Parlamento: pubblicata la Legge di Stabilità 2013, le novità in materia di lavoro

E' stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 212 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, la legge 24 dicembre 2012 , n. 228 (c.d. "legge di stabilità"), che entra in vigore dal 1° gennaio 2013. Si tratta di un provvedimento composto da un solo articolo e con 560 commi.

Ritenendo di fare cosa utile, si ritiene opportuno evidenziare i provvedimenti che afferiscono, direttamente od indirettamente alla c.d. "sfera – lavoro" e che possono risultare di estrema importanza sia per il personale delle Direzioni territoriali del Lavoro che dei cittadini "utenti" e di tutti coloro che operano, direttamente od indirettamente, sul "mercato del lavoro".

Riduzione dello stanziamento a favore del Ministero del Lavoro e riforma dei patronati
Il comma 9 prevede che, a partire dal 2014, i fondi per il funzionamento del Ministero del Lavoro, siano ridotti di 30 milioni di euro annui: il tutto, nella logica del contenimento della spesa pubblica postulato dall’art. 7 della legge n. 135/2012. Tali risparmi potranno essere recuperati con la riforma dei patronati, la quale dovrebbe andare a regime a partire dal 2015, secondo alcuni principi riformatori della legge n. 152/2001, individuati dai commi compresi tra il 10 ed il 15:
·                                     I patronati potranno essere emanazione di confederazioni ed associazioni sindacali che siano costituite ed operative da almeno otto anni (ora sono tre) e abbiano sedi in almeno 2/3 delle regioni e delle provincie (ora è 1/3). Per l’anno 2014 i requisiti si riferiscono alla metà dei territori regionali e nazionali;
·                                     Il regolamento ministeriale dovrà prevedere anche altre significative modifiche secondo alcune previsioni modificative inserite nell’art. 13, comma 2, lettera c) e comma 7, lettera c);
·                                     I patronati già esistenti debbono adeguare le loro strutture entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della norma (ossia, dal 1° gennaio 2013).

Trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici
Come è noto, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 223/2012, era intervenuta dichiarando la illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 10, della legge n. 122/2010, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del DPR n. 1032/1973. Tale disposizione (comma 98) è abrogata dal 1° gennaio 2011. I TFS liquidati sulla base di tale disposizione sono riliquidati d’ufficio entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 185/2012, senza alcun recupero delle somme erogate prima. Il comma 99 prevede l’estinzione d’ufficio dei processi pendenti relativo alla restituzione del contributo previdenziale obbligatorio del 2,5% (comma 99) e le sentenze emesse, se non passate in giudicato, sono prive di effetti. I commi da 98 a 100 entrano in vigore dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (quindi, prima del 1° gennaio 2013, come previsto, in via generale, dal comma 560).

Previdenza pubblica ed Istituti previdenziali
Il comma 108 prevede che gli Enti di previdenza pubblici debbano conseguire risparmi aggiuntivi per almeno 300 milioni di euro all’anno, intervenendo, in via prioritaria, sulla esternalizzazione dei servizi informatici, sulle convenzioni con i Caf, sulla locazione degli immobili, con la riduzione delle assunzioni per il triennio 2013 – 2015, con la riduzione dei contratti di consulenza, con la rinegoziazione dei contratti in essere con i fornitori e con la stipula di contratti di sponsorizzazione, nel rispetto dei principi contenuti nel D.L.vo n. 163/2006, sui siti internet istituzionali, o in spazi o superfici interne od esterne agli immobili. La riduzione appena citata sarà ripartita (comma 112) attraverso un DM del Ministro del Lavoro da adottare entro il 1° marzo 2013.
Il comma 109 prevede, nel triennio 2013 – 2015, un piano di verifiche nei confronti dei titolari di benefici scaturenti da invalidità civile, handicap, cecità, ecc., pari ad almeno 150.000. Le eventuali economie, susseguenti a tali accertamenti, andranno a finanziare il Fondo per le non autosufficienze fino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui.  
Il comma 111 prevede per l’INAIL, una riduzione degli organici, con esclusione delle professionalità sanitarie.
  
Lavoratori “salvaguardati”
Con i commi da 231 a 235 il Legislatore torna sui c.d. “lavoratori esodati” affermando che le regole “ante riforma Fornero”, ferme restando le salvaguardie individuate nei decreti interministeriali del 10 giungo e del 5 ottobre 2012, si applicano anche ai lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e precisamente:
·                                     Ai soggetti che hanno cessato il rapporto entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che abbiano tutti i requisiti utili al pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ex art. 7 della legge n. 223/1991, o durante il “godimento” dell’indennità di mobilità in deroga, e, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2014;
·                                     Ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato od accreditabile alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, sebbene abbia svolto, dopo il 4 dicembre 2011, un’attività non riconducibile a rapporto di lavoro a tempo indeterminato dopo l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che non abbiano conseguito, dopo la predetta data, un reddito annuo complessivo per tale attività non superiore a 7.500 euro, e che perfezionino i requisiti utili per la decorrenza del periodo pensionistico, entro i tre anni successivi all’entrata in vigore del D.L. n. 201/2012 (6 dicembre 2011);
·                                     Ai lavoratori che abbiano risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012. Sulla base di accordi individuali anche sottoscritti ex art. 410, 411 e 412 cpc, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, pur se, dopo la cessazione abbiano svolto un’attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che non abbiano conseguito per tale attività un reddito annuo lordo superiore a 7.500 euro e che perfezionino i requisiti utili al pensionamento entro i tre anni successivi al 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011;
·                                     Ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria a tale data, i quali, in quanto fruitori dell’indennità, debbono attenderne la cessazione per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino il requisito pensionistico entro i trentasei mesi successivi al 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011.
Con decreto interministeriale Lavoro – Economia saranno fissati i criteri per l’attuazione delle predette disposizioni (comma 232): esso sarà emanato entro il 1° marzo 2013. L’INPS provvederà al monitoraggio delle domande di pensione (comma 233).
La normativa appena esaminata è finanziata per il periodo 2013 – 2020 attraverso una serie di conferimenti che variano da anno in anno ma che, complessivamente, raggiungono i 554 milioni di euro (comma 235). Presso il Dicastero del Lavoro, per l’anno 2013 è istituito un fondo di dotazione pari a 36 milioni di euro.
Quanto appena detto ai punti b) e c) è, sostanzialmente, diverso dalla previsione contenuta nel decreto del Ministro del Lavoro 10 giugno 2012, emanato in attuazione del comma 14 dell’art. 24 della legge n. 214/2011: infatti, a certe condizioni, e con il limite massimo di reddito di 7.500 euro annui, ottenuti con rapporto di lavoro anche subordinato, ma non a tempo indeterminato, si consente agli interessati di presentare l’istanza.
L’Esecutivo verificherà, con cadenza semestrale, la situazione dei lavoratori “esodati” (comma 237).
  
Rivalutazione automatica delle pensioni
Il comma 236 interviene sulla rivalutazione degli importi pensionistici, stabilendo che per il 2014 ciò non avverrà per le fase superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Ugualmente, sempre nel 2014, ciò non avverrà anche per i c.d. “vitalizi” percepiti da coloro che sono stati parlamentari nazionali o regionali.
  
Ricongiunzione e cumulo dei periodi assicurativi
Con i commi da 238 a 249 il Legislatore affronta i temi delle ricongiunzioni e del cumulo dei periodi assicurativi.
A domanda, viene ammessa la (comma 238) possibilità della costituzione, per lo stesso periodo di iscrizione, della posizione assicurativa invalidità, vecchiaia e superstiti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria per gli iscritti al Cpdel (Enti locali), al Cps (Cassa pensione sanitari), al Cpi (insegnanti d’asilo e scuole private parificate)  e al Cpug (aiutanti ed ufficiali giudiziari) per i quali sia cessato il rapporto di lavoro entro il 30 luglio 2010. L’esercizio di tale facoltà non dà diritto alla corresponsione di ratei di pensione arretrati.
Fermo restando quanto previsto in materia di totalizzazione contributiva (comma 239), i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria (anche parasubordinata) che non siano titolari di trattamento pensionistico, possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti alfine di conseguire una sola pensione. I commi 241 e 242  disciplinano le modalità per la fruizione.
Il cumulo (comma 246) tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti ed il pagamento sarà effettuato dall’INPS. Ogni gestione determina “pro – quota” quanto dovuto in relazione ai periodi maturati, secondo i calcoli previsti dal proprio ordinamento.
  
ASpI e mini ASpI
Con i commi da 250 a 252 sono state introdotte alcune profonde modifiche alla disciplina introdotta dalla legge n. 92/2012 che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2013. Si tratta di alcune novit-à che vanno ad incidere notevolmente su alcune materie come quella, ad esempio, del contributo d’ingresso all’ASpI: sicuramente l’INPS che, peraltro è già intervenuta sulla materia a più riprese (da ultimo, con la circolare n. 140/2012), fornirà ulteriori delucidazioni.
Vengono, innanzitutto, modificate le lettere a) e b) del comma 11 dell’art. 2 che disciplina il trattamento di sostegno ASpI per i nuovi eventi di disoccupazione a partire dal 1° gennaio 2016. La nuova formulazione (lettera a) prevede che per i lavoratori “under 55”, l’ASpI sia corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti “negli ultimi dodici mesi”, anche in  relazione ai trattamenti brevi di “mini ASpI”. Il testo della lettera b), prevede ora che per gli “over 55” ( di età pari ai 55), l’indennità sia corrisposta per un massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane contributive negli ultimi due anni, detratti i periodi eventualmente fruiti  “negli ultimi diciotto mesi”.
Viene modificato, poi, il comma 21 che riguarda la mini ASpI: l’indennità prevista dal precedente comma 20 (il requisito è di almeno tredici settimane di contribuzione per attività lavorativa negli ultimi dodici mesi) è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione ma “ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione”.
Al comma 22 è tolto il riferimento al “comma 15”: ciò significa che all’indennità di mini ASpI non trova più applicazione la previsione specifica contenuta in quel comma che fa riferimento a periodi sospensivi dell’indennità, a certe condizioni, in caso di nuova occupazione.
Viene, altresì, introdotto un nuovo comma il 24 – bis che afferma l’applicabilità all’ASpI delle norme già operanti, per quanto applicabili e se in linea con la previsione della legge n. 92, in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.
Ma le novità di maggiore contenuto si trovano nelle modifiche introdotte al comma 31 ove, la precedente dizione, affermava che, a partire dal 1° gennaio 2013, per tutte le interruzioni di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, fosse dovuta a carico del datore di lavoro, una somma pari al 50% del trattamento iniziale mensile di ASpI, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, nella quale andavano compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto era proseguito senza soluzione di continuità o se, comunque, si era dato luogo alla restituzione prevista dal comma 30 (ossia, quella che concerne la trasformazione a tempo indeterminato o la costituzione di un rapporto sempre a tempo indeterminato nei sei mesi successivi alla scadenza del precedente, cosa che dà diritto alla restituzione parziale del contributo addizionale pari all’1,40%). Ora il nuovo comma 31 è cambiato almeno nel primo periodo. Infatti, il contributo d’ingresso all’ASpI è dovuto soltanto in quelle ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto a tempo indeterminato che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI (sempre a partire dal 1° gennaio 2013) e lo stesso è, in un certo senso predeterminato, corrispondendo al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (che per il 2013 è pari a 483,80 per ogni dodici mesi, atteso che il riferimento da tenere in considerazione è 1.180 euro mensili, secondo la previsione del comma 7, anche se, forse, ma qui è necessario un sollecito chiarimento dell’INPS, il limite da prendere come riferimento dovrebbe essere il massimale dell’integrazione salariale straordinaria, fissata per il 2012 a 1119,32 euro mensili). La nuova formulazione, facendo salve le specifiche direttive INPS, peraltro preannunciate con la circolare n. 140/2012, sembrerebbe escludere le ipotesi legate al recesso per morte del lavoratore o anche, quelle dovute al licenziamento per il raggiungimento dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia o a quella anticipata.
Per completezza di informazione va ricordato che per alcuni licenziamenti non si paga l’indennità di ingresso all’ASpI. Essi sono:
a)      i licenziamenti avvenuti al termine di procedure collettive di riduzione di personale per le quali il datore di lavoro paga il contributo d’ingresso alla mobilità (art. 5, comma 4, della legge n. 223/1991) in  forma ridotta (tre mensilità di integrazione salariale, in presenza di accordo sindacale, e in maniera piena (nove mensilità), in entrambe le ipotesi rateizzate in trenta mesi, in mancanza di accordo;
b)      fino al 31 dicembre 2015 i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
c)       fino al 31 dicembre 2015 i licenziamenti di lavoratori a tempo indeterminato nel settore edile, per completamento delle attività e chiusura del cantiere;
d)      i licenziamenti effettuati al termine della specifica procedura prevista dall’art. 4 da 1 a 7-ter (introdotto dalla legge n. 221/2011) della legge n 92/2012 relativa alle eccedenze di personale che interessano lavoratori prossimi (nel successivo quadriennio) al pensionamento di vecchiaia o anticipato. Il datore di lavoro recupera anche, tramite conguaglio, le somme pagate ex art. 5, comma 4, della legge n. 223/1991 e recita il comma 7 – ter “ non trova comunque applicazione l’art. 2, comma 31, della presente legge”.
Un’altra novità è contenuta al comma 39: dal 1° gennaio 2013 sarebbe dovuto scattare l’abbattimento per le agenzie di lavoro del contributo dovuto ai fondi di formazione per i lavoratori temporanei previsto dall’art. 12, comma 1, del D.L.vo n. 276/2003 (dal 4% al 2,6%), cosa che avrebbe, sostanzialmente, “ammortizzato” il contributo addizionale dell’1,40% sui contratti a tempo determinato che scatterà dal 1° gennaio 2013. Ora, tale abbattimento è posticipato al 1° gennaio 2014.
L’ultima modifica dell’art. 2 concerne il comma 71, lettera c): a partire dal 1° gennaio 2017 ad essere abrogato non sarà l’art. 10, comma 2, della legge n. 223/1991, ma l’art. 11, comma 2, che concerne il trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori edili licenziati nelle aree di crisi in presenza di grandi lavori non ultimati.
  
Fondi bilaterali di solidarietà
Viene spostato (comma 251 dell’art. 3) al 17 luglio 2013 il termine ultimo  per la costituzione dei Fondi di solidarietà bilaterali per tutti i settori non coperti dall’ombrello “protettivo” della integrazione salariale. Viene cambiato oltrechè il comma 4 di cui si è appena parlato, anche il comma 31 nel quale si stabilisce che i Fondi debbono assicurare per le causali di CIG e CIGS, la prestazione di un assegno ordinario di importo pari almeno all’integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore ad un ottavo delle ore complessive lavorabili da computare in un biennio mobile.

Incentivi all’occupazione
L’art. 4 della legge n. 92/2012 ingloba un nuovo comma, il 12 – bis: in materia di incentivi per l’incremento quali – quantitativo dell’occupazione giovanile e femminile, resta valido il DM “concertato” Lavoro – Economia del 5 ottobre 2012, pubblicato sulla G.U. del successivo 17 ottobre, che prevede incentivi “graduali” in caso di trasformazione di collaborazioni coordinate e continuative o di associazioni in partecipazione, in rapporti a tempo indeterminato o di nuove assunzioni a termine di durata di almeno dodici mesi.
  
Fondi strutturali 2007 – 2013
Il comma 253 prevede programmi cofinanziati ed, al contempo, incrementa le somme da stanziare finalizzate al Fondo per l’occupazione e la formazione.

Ammortizzatori sociali in deroga
Il comma 255 prevede un monitoraggio ministeriale sulle effettive esigenze di cassa destinate a questo tipo di interventi: se alla data del 30 aprile 2013 dovesse emergere dalle relazioni delle regioni e delle Province Autonome la necessità di ulteriori interventi finanziari, il Ministero del Lavoro potrà prevedere altre forme di intervento, dopo aver sentito le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, come, ad esempio, in via eccezionale, con la devoluzione delle risorse del 50% scaturente dall’aumento contributivo previsto dall’art. 25 della legge n. 845/1978, per il periodo 1° giugno – 31 dicembre 2013.
La somma complessivamente destinata agli ammortizzatori in deroga è di 1.200 milioni di euro, frutto della somma tra 1.000 milioni già previsti dalla legge n. 92/2012 e 200 milioni dalla legge di stabilità (118 provenienti dal Fondo sgravi contributivi e 82 dal fondo per la formazione)
  
Contratti di solidarietà
Il contributo integrativo all’80% per i contratti di solidarietà è prorogato (comma 256) per tutto il 2013, con un tetto complessivo di 60 milioni di euro che, peraltro, ricomprende il finanziamento per lo stesso anno, dei contratti di solidarietà di tipo B con 35 milioni di euro. Questi ultimi, è bene ricordarlo, sono quelli previsti dall’art. 5, commi 5, 7 e 8 della legge n. 236/1993 e riguardano, in generale, le imprese non coperte dal trattamento integrativo salariale straordinario (cui sono, direttamente, collegati quelli di tipo A ex art. 1, comma 1, della legge n.863/1984) e quelle artigiane ove l’apposito fondo di solidarietà deve “concorrere” alla copertura.
  
Lavori socialmente utili
Il comma 265 prevede un ulteriore stanziamento per il 2013 pari a 110 milioni di euro destinati alla Regione Campania.
  
Modifiche al D.L.vo n. 151/2001 in materia di tutela della maternità e della paternità delle pescatrici autonome
Il commi 336 e 337 intervengono sul D.L.vo n. 151/2001 includendo le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, all’interno delle disposizioni che tutelano la maternità per le lavoratrici autonome. Di conseguenza, sono modificati l’art. 66, comma 1 e l’art. 68, con l’introduzione di u n comma 2-bis che quantifica l’indennità giornaliera nella misura pari all’80% della massima giornaliera del salario convenzionale previsto per il settore. Viene esteso il congedo parentale previsto dall’art. 69 commi 1 e 1-bis. Tale norma è stata attuata in applicazione ad una Direttiva europea alla quale il nostro ordinamento si è dovuto adeguare, pena l’irrogazione di pesanti sanzioni.
  
Parità uomo – donna
Con alcune modifiche al D.L.vo n. 198/2006, il comma 338 introduce l’obbligo, a carico degli organismi di parità, dello scambio di informazioni disponibili, con gli altri organismi europei. Il divieto di qualsiasi discriminazione in materia di accesso al lavoro riguarda anche l’ampliamento di un’impresa o l’avvio e l’ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma (“inserimento” nell’art. 27, comma 1, del D.L.vo n. 198/2006.

Congedi parentali
Il comma 339 interviene profondamente su alcune disposizioni del D.L.vo n. 151/2001 in materia di congedi parentali, recependo la Direttiva CE 2010/18, attuativa dell’accordo quadro sottoscritto a livello europeo.
All’art. 32, viene aggiunto un nuovo comma l’1-bis che affida alla contrattazione collettiva il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo parentale anche su base oraria, con l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa, con un occhio di riguardo, circa le modalità di fruizione, per il personale del comparto sicurezza e difesa, di quello dei vigili del fuoco e del soccorso pubblico. Il comma 3 dell’art. 32, seppur leggermente modificato, conferma la validità del termine di preavviso al datore di lavoro di quindici giorni per il “godimento” dell’istituto, con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo. Dopo il comma 4 è stato aggiunto anche un altro comma, il 4 – bis: durante il congedo le parti possono concordare, nel rispetto della previsione collettiva, adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa.
La norma è pienamente operativa dal 1° gennaio 2013, ma per la concreta attuazione si dovranno attendere le determinazioni delle pattuizioni collettive.
  
Soggetti interessati dal sisma nella Pianura Padana
I commi da 365 a 368 individuano una serie di misure in favore dei titolari di reddito d’impresa, di lavoro autonomo e delle imprese agricole che hanno sede operativa nei comuni colpiti dal sisma per accedere a forme di finanziamento bancario: il comma 366 prevede la possibilità di accedere ad un finanziamento statale per i versamenti, senza applicazione di alcuna sanzione, dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi dovuti fino al 30 giugno 2013.
  
Proroga del termine per l’autocertificazione della valutazione dei rischi per le piccole imprese
Il comma 388 afferma che “è fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge”. Tra questi c’è il termine per le imprese fino a dieci dipendenti che possono autocertificare, in alternativa al documento, l’avvenuta valutazione dei rischi. Tutto questo in un quadro normativo nel quale è contemplato il decreto interministeriale del 30 novembre 2012, pubblicato sulla G.U. del 6 dicembre successivo, con cui, pur in presenza del D.L. n. 57/2012 che aveva fissato la data per le piccole aziende al 31 dicembre 2012, faceva scattare l’entrata in vigore alla data del 5 febbraio 2013. Il Decreto prevedeva procedure standardizzate sia per le piccole che per le medie imprese. Sulla scorta del differimento dei termini appena detto (che riguarda soltanto le aziende dimensionate fino a dieci unità), quest’ultime, dal luglio prossimo, dovranno effettuare la valutazione dei rischi seguendo la procedura “standard” (scaricabile dal sito del Ministero del Lavoro www. lavoro.gov.it, alla partizione “sicurezza nel lavoro”) indicando sia il modello di riferimento che l’aggiornamento, necessari per l’individuazione delle misure prevenzionistiche e protettive e, allo stesso tempo, dovranno ipotizzare la programmazione di tutto ciò che è necessario per il miglioramento della salute e della sicurezza sul posto di lavoro. Per le medie imprese, invece, (che sono quelle che occupano fino a cinquanta dipendenti) il termine per l’adozione della procedura standardizzata resta fissato al 5 febbraio 2013.
  
Contratti a tempo determinato nelle Amministrazioni Pubbliche
Nel rispetto dei vincoli di natura finanziaria (comma 400) le Pubbliche Amministrazioni (art. 2, comma 1, del D.L.vo n. 165/2001) possono prorogare i contratti a termine in essere al 30 novembre 2012 che superano il limite massimo dei 36 mesi o il diverso limite fissato dalla contrattazione collettiva di comparto, fino al 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le OOSS di settore, secondo la previsione dell’art. 5, comma 4-bis, del D.L.vo n. 368/2001. Il comma 401 modifica, con due commi, il 3-bis ed il 3-ter l’art. 35 del D.L.vo n. 165/2001, apportando delle specifiche modifiche in materia di reclutamento del personale, con riserva del 40% dei posti (limite massimo) a favore di coloro che hanno prestato la propria attività con rapporti di lavoro subordinato, alla data del bando di concorso, per almeno tre anni di servizio e con valorizzazione, con apposito punteggio dell’esperienza professionale maturata. Le modalità ed i criteri applicativi saranno forniti con DPCM che dovrà essere adottato entro il 31 gennaio 2013. Vale la pena di ricordare come nel pubblico impiego lo “sforamento” del termine massimo non comporti la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto, ma soltanto una responsabilità di natura economica del dirigente responsabile finalizzata ad un eventuale risarcimento del danno. Questo principio è contenuto nell’art. 36 del D.L.vo n. 165/2001 che ha superato il vaglio sia della Corte Costituzionale (cosa ovvia, atteso che l’”incardina mento” negli organici della P.A. può avvenire soltanto con concorso o procedure selettive alternative, secondo il dettato dell’art. 97 della Costituzione) che della Corte Europea di Giustizia la quale ha ritenuto conforme la disposizione, all’ordinamento comunitario.
  
Consigli di vigilanza e di indirizzo dell’INPS e dell’INAIL
Il termine di scadenza previsto per tali organismi viene prorogato dal comma 402, al 30 aprile 2013. A tal proposito gli obiettivi di risparmio derivanti dalle misure di razionalizzazione sono incrementati, per il 2013, di 150.000 euro destinati al funzionamento di tali organismi “prorogati”.

Legge n. 2/2009, art. 19: proroga di alcuni ammortizzatori
Il comma 405 prevede la proroga, a tutto il 2013, del finanziamento degli ammortizzatori individuati ai commi 14, 15 e 16 (al 90%) dell’art. 19 della legge n. 2/2009.
  
Regolamenti organizzativi dei Ministeri
Il comma 406 proroga al 28 febbraio 2013 il termine ultimo per le Amministrazioni centrali dello Stato, per definire i propri assetti organizzativi.

Personale degli Sportelli Unici per l’Immigrazione e delle Questure
Il comma 410, nel prevedere una proroga dei contratti in scadenza fino al 30 giugno 2013, assegna 10 milioni di euro per il loro finanziamento.

Finanziamento dei premi di produttività
Con il comma 481 il Legislatore, in attuazione anche dell’accordo sulla detassazione dei premi di produttività sottoscritto dalle parti sociali (ma non dalla CGIL),  ha stanziato 950 milioni per l’anno 2013, cui dovrebbero essere aggiunti i 263 milioni già previsti dalla legge n. 83/2011, finalizzata ad una “speciale agevolazione”. Nulla di più dice il provvedimento se non un rinvio ad un DPCM, “concertato” con il Ministro dell’Economia, da varare entro il prossimo 15 gennaio 2013 che dovrebbe fissare le modalità di attuazione. Se ciò non dovesse avvenire, continua il Legislatore, il Governo, previa comunicazione alle Camere, si dovrebbe far promotore di un’apposita iniziativa legislativa (cosa che, al momento, appare impossibile essendo il Parlamento sciolto) finalizzata a destinare le risorse a politiche per l’incremento della produttività ed al rafforzamento dei confidi per migliorare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese  e per incrementare le risorse del fondo di garanzia per le stesse previsto dall’art. 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662/1996.

Sciopero nei servizi pubblici essenziali
Il comma 522 interviene su alcune specifiche disposizioni contenute nella legge n. 146/1990, dimezzando le sanzioni  a carico di chi non rispetta l’obbligo di erogazione dei servizi ritenuti essenziali in caso di sciopera. In particolare si interviene sui commi 2 (da 5.000 a 2.500 euro), 4 (da 5.000 a 2.500 euro) e 4 –bis (da 5.000 a 2.500 euro) dell’art. 4 e sul comma 1, secondo periodo (da 5.000 a 2.500 euro) dell’art. 9. Con il comma 523 si provvede al finanziamento, anche per il prossimo triennio, della commissione di garanzia sugli scioperi.

INPS: ASPI per COLF e BADANTI

http://www.liberoquotidiano.it/mobile/articolo.jsp?id=1170106

L'onda lunga della riforma del mercato del Lavoro, voluta dal governo Monti e firmata da Elsa Fornero, tocca anche le badanti e le colf. O meglio, le famiglie che si avvalgono dell'aiuto di una collaboratrice domestica per pulire la casa, accudire un anziano, curare i figli piccoli. Già prima, per chi era in regola, si trattava di un aggravio economico non indifferente, anche perchè alla collaboratrice o al collaboratore andava corrisposto il Tfr: che a seconda della durata del rapporto di lavoro poteva andare da alcune centinaia a diverse migliaia di euro. Con la riforma Monti-Fornero, questo aggravio si aggraverà ulteriormente: infatti, il provvedimento prevede un "contributo di licenziamento" che può arrivare fino a 1.450 euro che è dovuto anche in caso di cessazione del rapporto per "giusta causa". Soldi che andranno a finanziare l'Aspi e la mini-Aspi, cioè le due assicurazioni sociali per l'impiego che dal 1 gennaio 2013 hanno sostituito l'indennità di disoccupazione. 

La somma si calcola considerando 483,50 euro per ogni anno di anzianità lavorativa e in ogni caso non si possono conteggiare più di tre anni.  Il calcolo è lo stesso sia che la colf o tata o badante lavori 24 ore al giorno, sia che lavori un paio d'ore alla settimana. ad oggi, secondo i dati di Assodatacolf, il 63% dei contratti finisce con il licenziamento: nelle casse dello stato è previsto l'ingresso di una bella sommetta. E il timore, più che giustificato, è che anche questa misura (come altre adottate dal governo tecnico) finisca per incentivare i rapporti di lavoro in nero.

mercoledì 23 gennaio 2013

Cigs in deroga Emilia Romagna: Sintesi Procedura

Sintesi procedura Cigs in deroga EMILIA ROMAGNA

Procedura CIGS in deroga


-         Preaccordo sindacale (Comunicazione alle RSA/RSU o in assenza CIGL/CISL/UIL);
-         Invio SARE (entro 20 giorni dall’inizio della sospensione)
o      Spedire copia del SARE a Regione e INPS (consegnarne anche una copia a INPS di Parma) con allegati il preaccordo e la richiesta di convocazione in Regione.
-         Se l’azienda chiede anticipazione INPS:  MOD IG15 (non è da fare se l’azienda non chiede l’anticipazione ma attende l’autorizzazione della Regione).
-         MOD SR41 mensili (in teoria non sono più da fare in quanto l’INPS dovrebbe reperire tutti dati dall’UNIEMENS).
-         Il dipendente deve firmare il modulo INPS DID SR105, la dichiarazione di immediata disponibilità.
-         I dipendenti coinvolti devono recarsi entro 7 giorni dall’inizio della sospensione al Centro per l’impiego per svolgere un colloquio per concordare un percorso formativo.

Novità anno 2013:
  • Accordo Regione Emilia Romagna del 19/12/2012: Adempimento mensile SARE;
  • Messaggio Inps 1051 del 2013: No pagamento anticipato dall’INPS.

lunedì 21 gennaio 2013

Banca Centrale Europea (BCE)

Le funzioni del SEBC e dell’Eurosistema sono definite dal Trattato che istituisce la Comunità europea e specificate dallo Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della Banca centrale europea (BCE). Lo Statuto figura come protocollo allegato al Trattato.
Il Trattato fa riferimento al “SEBC” e non all’“Eurosistema”, essendo stato redatto in base all’assunto che tutti gli Stati membri dell’UE adotteranno l’euro. Fino a tale momento sarà l’Eurosistema a svolgere le funzioni stabilite dal Trattato.

Obiettivi

“L’obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi”.
Inoltre, “fatto salvo l’obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche generali nella Comunità al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità definiti nell’articolo 2” (articolo 105, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea).
Gli obiettivi dell’UE (articolo 2 del Trattato sull’Unione europea) sono un elevato livello di occupazione e una crescita sostenibile e non inflazionistica.

Funzioni fondamentali

In base al Trattato che istituisce la Comunità europea (articolo 105, paragrafo 2) le funzioni fondamentali sono:
  • definire e attuare la politica monetaria per l’area dell’euro
  • svolgere le operazioni sui cambi
  • detenere e gestire le riserve ufficiali dei paesi dell’area dell’euro (si veda gestione di portafoglio)
  • promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

Ulteriori funzioni

  • Banconote: la BCE ha il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote all’interno dell’area dell’euro.
  • Statistiche: in collaborazione con le BCN, la BCE acquisisce le informazioni statistiche necessarie per lo svolgimento dei propri compiti dalle autorità nazionali competenti, oppure direttamente dagli operatori economici.
  • Stabilità finanziaria e vigilanza prudenziale: l’Eurosistema contribuisce alla regolare conduzione delle politiche perseguite dalle autorità competenti in materia di vigilanza prudenziale sulle istituzioni creditizie e di stabilità del sistema finanziario.
  • Cooperazione a livello internazionale ed europeo: la BCE intrattiene relazioni operative con istituzioni, organi e consessi in seno all’UE e al di fuori dell’UE, negli ambiti di competenza dell’Eurosistema

ITALIA-BCE: Fuga capitali

Lo aveva anticipato Investireoggi alcuni giorni fa, ma se adesso lo dice anche la BCE allora la situazione è veramente grave. Il presidente dell’Istituto di Francoforte, Mario Draghi, ha infatti detto che l’incertezza politica in Italia ha spinto alcuni capitali fuori dai confini nazionali alla ricerca di titoli più sicuri. Ciò è dovuto all’accresciuta incertezza politica in Italia – scrive la Bce in una nota di poche righe – che è stata all’origine di alcuni flussi di capitali, con l’obiettivo di ricercare investimenti più sicuri (flighttosafety), verso i titoli emessi dai paesi con rating AAA.
Per il FMI, in un anno sono fuggiti 274 miliardi di euro dall’Italia
Tradotto: le tasse e l’elevata imposizione fiscale sui risparmi degli italiani stanno mettendo in fuga i capitali dal paese. Un fenomeno che ha assunto l’anno scorso proporzioni immani. Per Il Fondo Monetario Internazionale, se ne sono andati fuori dai confini italiani 274 miliardi di euro in 12 mesi, mentre secondo indiscrezioni trapelate da Bankitalia, a vario titolo, escono dalle banche italiane qualcosa come 19 miliardi di euro ogni mese. Questo fenomeno – sostengono gli economisti – non trova similitudini nemmeno con il periodo della guerra fredda o della crisi della lira della fine anni ’90 quando, peraltro, i controlli sull’esportazione valutaria erano molto deboli. Ciò che sta accadendo – osservano le associazioni dei consumatori – assomiglia a una grande diaspora che nasce in risposta alla dissennata politica fiscale messa in piedi da un governo tecnico delegittimato in partenza, ma egualmente sostenuto da partiti la cui visione è completamente distaccata dai problemi reali del paese.
Bankitalia: il successo delle aste dei Btp dimostra che i capitali non scappano 
Niente allarme, nessuna fuga di capitali dall’Italia per i banchieri di stato. Secondo quanto trapela dalla Banca d’Italia che diffonderà il suo bollettino periodico domani, l’analisi della Bce è sbagliata ed eccessivamente allarmistica. Come dimostrato dalla recente asta dei Btp a quindici anni, il vento è cambiato. Gli stranieri sono tornati a comprare i titoli di stato italiani, disprezzati solo fino a pochi mesi fa e lo spread è tornato a scendere. Inglesi, francesi, tedeschi, americani e persino arabi, si sono messi in fila per partecipare all’asta del Tesoro, che ha piazzato 6 miliardi di titoli con una domanda quasi doppia. E che ora – come osserva Maria Cannata, direttore del debito pubblico presso il Ministero dell’Economia – si prepara a tornare in tempi brevi anche sul mercato delle lunghissime scadenze, con un Btp trentennale.
Crisi economica Italia: i risparmi degli italiani sono in caduta libera
Ma allora chi ha ragione? La Bce o la Banca d’Italia? Chi ce la racconta giusta? Benché i due istituti abbiano due visioni completamente diverse della situazione, vanno osservati alcuni dati di fatto inequivocabili. Il primo è che a comprare Btp sono le banche e non i risparmiatori come un tempo, essenzialmente perché non hanno più soldi e anche perché i rendimenti sono talmente bassi rispetto al tasso d’inflazione che non c’è convenienza. E la Banca d’Italia, che dovrebbe essere indipendente e pubblica a tutti gli effetti, è controllata da banchieri privati, quelli che comprano i Btp in asta e strombazzano successi insperati in televisione. Il secondo punto è che la pressione fiscale sul risparmio (tassazione rendite finanziarie, imposta di bollo sui depositi e, adesso, anche la Tobin Tax) non incentivano il risparmio, anzi incentivano proprio l’elusione fiscale. Come? Portando i soldi all’estero, in Svizzera per esempio, dove tutti questi balzelli non si pagano e fino a 10.000 euro non è necessario effettuare alcuna dichiarazione. Quindi chi ha ragione?
Fuga capitali Italia: cattiva politica e troppi sprechi di denaro pubblico incubo di aziende e risparmiatori
Detto questo, è opportuno osservare che i capitali vanno là dove rendono di più. Questo vale tanto per le industrie (come la Fiat), quanto per i singoli risparmiatori. In Italia è stato commesso il gravissimo errore di aumentare le tasse in maniera selvaggia lasciando inalterata la spesa pubblica senza toccare minimamente gli sprechi della pubblica amministrazione, a cominciare dal Quirinale che costa 240 milioni di euro all’anno, il doppio rispetto a Bukigham Palace. Storture che non hanno eguali in Europa, il cui nome però viene rivendicato all’occorrenza da questa inetta e vecchia classe politica che pensa solo a fare i suoi luridi interessi servendosi di ogni messo di informazione per raccontare al paese menzogne o mezze verità. Come fa la Banca d’Italia.


Licenziamenti GMO: Circolare MDL 3/2013

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/AB202453-2E7C-44DE-AB37-8D0870320A2E/0/20130116_Circ_3.pdf

Apprendistato: Circolare MDL 5/2013

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/C4FBD48B-5AF2-4D40-88CB-8F62B1542CD8/0/20130121_Circ_5.pdf

Lavoro accessorio: Circolare MDL 4/2013

Chiarimenti ministeriali relativi all'applicazione ed all'instaurazione del contratto di lavoro accessorio.

Limiti:
Attività resa nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti e
nel settore agricolo
Fermo restando il limite complessivo di € 5.000 nel corso di un anno solare, il Legislatore stabilisce che “nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative (…) possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente (…)”.
Ai fini del rispetto della nuova disciplina, occorre prima di tutto verificare se il committente è un “imprenditore commerciale o professionista”. In caso positivo la prestazione nei suoi confronti non potrà dar luogo a compensi maggiori di € 2.000 di voucher.
Il limite in questione necessita tuttavia di una precisazione. In particolare va chiarito che l’espressione “imprenditore commerciale” vuole in realtà intendere qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato, senza che l’aggettivo “commerciale” possa in qualche modo circoscrivere l’attività di impresa.
Un secondo limite, anch’esso di carattere oggettivo e fermo restando il tetto dei € 5.000, riguarda il settore agricolo. Il nuovo art. 70 stabilisce infatti che il lavoro accessorio in questo specifico ambito si applica:
- alle attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università;

- alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 (trattasi dei “produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono realizzare un volume d’affari non superiore a € 7.000, costituito per almeno due terzi da cessione di prodotti”) che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
In sostanza, è possibile utilizzare voucher sino a € 5.000 in agricoltura solo se l’attività è svolta da pensionati o giovani studenti ovvero, a prescindere da chi è il lavoratore accessorio, se l’attività è svolta a favore dei piccoli imprenditori agricoli. Proprio in ragione della specialità del settore agricolo, si ritiene altresì che non trovi applicazione l’ulteriore limite di € 2.000 previsto in relazione alle prestazioni rese nei confronti degli imprenditori e professionisti.
Ultima limitazione riguarda la possibilità di ricorrere al lavoro accessorio da parte di un committente pubblico. In tale ipotesi il Legislatore prevede semplicemente che il ricorso all’istituto “è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno”.



Da sottolineare:
Lavoro accessorio e appalti
Come già chiarito in relazione alla precedente disciplina, il lavoro accessorio costituisce uno strumento attraverso il quale ricondurre nell’ambito della regolarità talune prestazioni di carattere occasionale che, frequentemente, sono di fatto escluse da qualsiasi formalizzazione.
La ridefinizione dell’istituto e il contenimento del suo ambito applicativo non lasciano peraltro alcun dubbio in ordine alla perdurante esigenza che lo stesso non si presti a fenomeni di “destrutturazione” di altre tipologie contrattuali e a possibili fenomeni di “dumping” sociale nell’ambito degli appalti, a sfavore delle imprese che ricorrono a contratti di lavoro più “stabili”.
In relazione a tale aspetto, pertanto, è possibile confermare l’orientamento secondo il quale il lavoro accessorio è utilizzabile in relazione a prestazioni rivolte direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione stessa, senza il tramite di intermediari (con la sola eccezione degli steward delle società calcistiche, come esplicitamente previsto con D.M. 8 agosto 2007 modificato dal D.M. 24 febbraio 2010). Il ricorso ai buoni lavoro è dunque limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto e della somministrazione (già in tal senso INPS circ. n. 88/2009 e n. 17/2010).

INPS: Messaggio 1051/2013 Cig e anticipazione Inps

Come noto l’art.7 ter, comma 3, del decreto legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito nella legge 9 aprile 2009, n.33, ha introdotto l’istituto dell’anticipazione, “in via sperimentale per il periodo 2009-2010, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto l’INPS è autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell’elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori.”

Tale norma era stata prorogata per gli anni 2011 e 2012 per effetto delle leggi di stabilità del 2011 e del 2012 (art.1, comma 31, della legge 13 dicembre 2010, n.220 ed art.33, comma 22, delle legge 12 novembre 2011, n.183).

La legge 24 dicembre 2012 n.228 (legge di stabilità 2013) non ha previsto un’ulteriore proroga per l’anno 2013 del sopracitato art. 7 ter, comma 3.

Come già comunicato ai Direttori Regionali e delle strutture territoriali – (punti 3 e 4) - del messaggio n. 021164 del 21 dicembre 2012 , non potranno più essere autorizzate richieste di anticipazione di CIG in deroga per periodi di competenza 2013.

Pertanto, sarà possibile procedere all’autorizzazione delle domande e conseguentemente all’erogazione delle prestazioni di CIG in deroga riferite a mensilità 2013, solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto la trasmissione del relativo e specifico decreto di competenza regionale o ministeriale, in caso di aziende plurilocalizzate.

Si precisa, altresì, che non possono trovare applicazione eventuali accordi quadro regionali che prevedano il ricorso all’istituto dell’anticipazione per periodi di competenza 2013.

Con l’occasione si rammenta il procedimento amministrativo in merito alla concessione della cassa integrazione in deroga a pagamento diretto attivato dalle aziende con unità produttive site in una sola regione:

1)   l’azienda, dopo la stipula degli accordi sindacali, inoltra all’Istituto e alla Regione la domanda di CIG in deroga con allegato l’elenco dei beneficiari e il verbale di accordo sindacale;

2)   la Regione, ricevuta la richiesta dell’azienda, predispone il relativo provvedimento regionale di concessione e  provvede ad inviarlo telematicamente all’INPS, corredato dall’elenco dei beneficiari che verranno inseriti nel sistema informativo dei percettori;

3)   l’Inps, ricevuto il provvedimento di concessione di CIG in deroga, verifica i requisiti soggettivi dei lavoratori indicati e provvede all’erogazione della relativa prestazione.

In caso di imprese plurilocalizzate la domanda di intervento in deroga deve essere presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; tale domanda, in caso di riscontro positivo, darà luogo ad un decreto interministeriale.

Considerando che l’istituto dell’anticipazione non trova più applicazione nell’anno in corso si rammenta che non potrà più essere utilizzato il codice di intervento “670” ed il numero convenzionale “04” o “05” all’interno della procedura di autorizzazione.

L’operatore di sede deve acquisire le domande presentate inserendo il numero e la data dello specifico decreto interministeriale (nel caso di provvedimento concessorio regionale il decreto di stanziamento fondi o il decreto interministeriale per le aziende plurilocalizzate) e, come codice “emesso per”, 699.