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lunedì 14 gennaio 2013

DISOCCUPAZIONE

ATTENZIONE

A seguito delle recenti novità legislative introdotte dalle leggi “Riforma del mercato del lavoro”(L. 92/2012), “Misure urgenti per la crescita del paese”(L.134/2012) e dalla legge di stabilità (L.228/2012), dal 1 gennaio 2013 la Disoccupazione ordinaria non agricola è stata sostituita dalla nuova Assicurazione sociale per l’impiego (ASPI). Le relative schede informative saranno a breve rese disponibili. Per i licenziamenti intervenuti entro il 31 dicembre 2012 è ancora possibile richiedere la Disoccupazione ordinaria non agricola di cui alla presente scheda.

COSA E'

La disoccupazione non agricola, è una prestazione economica, a domanda, erogata in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano cessato il rapporto di lavoro.

A CHI SPETTA

  • ai lavoratori dipendenti del settore non agricolo licenziati, per motivi indipendenti dalla propria volontà;
 COSA SPETTA
  • una indennità ordinaria di disoccupazione della durata massima di 8 mesi nel caso in cui il lavoratore non abbia superato i 50 anni di età alla data del licenziamento, oppure 12 mesi qualora abbia superato i 50 anni;
L’indennità di disoccupazione ordinaria decorre dall’ottavo giorno dopo la cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è stata presentata entro il 7° giorno dalla cessazione del rapporto stesso, se questa viene presentata posteriormente,  la prestazione decorrerà dal 5° giorno successivo a quello della domanda.
Per il periodo indennizzato spettano anche gli assegni al nucleo familiare.
Ai lavoratori che percepiscono l'indennità ordinaria, anche per un solo giorno nel periodo compreso tra il 18 ed il 24 dicembre, compete una gratifica pari a sei giornate dell' indennità che si sta percependo, comprensiva dell' eventuale assegno al nucleo familiare. (Settimana Natalizia).

I REQUISITI

La prestazione economica spetta in presenza dei seguenti requisiti:
  • almeno 52 contributi settimanali utili nel biennio precedente la data di licenziamento;
  • un contributo settimanale antecedente il biennio stesso.
  • avere rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità presso il Centro per l’impiego;

QUANDO SPETTA

La prestazione economica spetta in presenza dei seguenti requisiti.
Nel caso di:
disoccupazione ordinaria, è necessario avere:
  • rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità presso il Centro per l’impiego;
  • almeno 52 contributi settimanali utili nel biennio precedente la data di licenziamento;
  • un contributo settimanale antecedente il biennio stesso.
trattamento speciale edile, è necessaria avere:
  • rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità presso il Centro per l’impiego;
  • almeno 43 contributi settimanali utili in edilizia nel biennio precedente la data di licenziamento.
disoccupazione agli apprendisti, è necessario avere:
  • tre mesi di servizio prestato presso l'azienda interessata alla crisi aziendale o occupazionale al momento della sospensione o del licenziamento;
  • la qualifica di apprendista al 29/11/2008 (data di entrata in vigore del decreto legge n° 185 del 29/11/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 2/2009);
  • l’intervento dell’Ente bilaterale.

QUANTO SPETTA

L'indennità sarà così calcolata:
  • 60% della retribuzione media dei tre mesi precedenti il licenziamento, per i primi 6 mesi;
  • 50% per i successivi 2 mesi;
  • 40% per il periodo restante nel caso di lavoratori che alla data del licenziamento abbiano superato i 50 anni di età.
Gli importi hanno un limite massimo che viene determinato annualmente per legge.

LA DOMANDA

La domanda di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola deve essere presentata entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La domanda può essere inoltrata:
  • ONLINE– servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto;
  • tramite Contact Center integrato – n. 803164;
  • tramite Patronati/Intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

IL PAGAMENTO

L’indennità può essere riscossa:
  • con bonifico su conto corrente bancario o postale; 
  • allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.
Si ricorda infine che l’indennità in questione non è compatibile con:
  •  i trattamenti pensionistici diretti (D.L. 478/1992);
  •  i trattamenti antitubercolari con l’esclusione dell’indennità post-sanatoriale (IPS);
  •  l’indennità di malattia (D.P.R. 26/04/1957, nr.818);
  •  l’indennità di maternità e paternità (Circ. 53128 OBG 1952/42);
  •  le altre prestazioni previdenziali (es.: cassa integrazione, Mobilità, LSU, LPU, ASU, ecc.);
  •  l’assegno di incollocabilità e di in collocamento.

 
 

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