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lunedì 7 gennaio 2013

DM 22/12/2012: Congedo di paternità

La fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo di uno o due giorni, anche continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.
A carico dell'Inps è posto il pagamento dell'indennità pari al 100% della retribuzione spettante.
La fruizione del congedo è subordinata alla presentazione di una richiesta in forma scritta al datore di lavoro.

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