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mercoledì 30 gennaio 2013

Impugnazione licenziamento: L. 92/2012 (Riforma del Lavoro - Fornero)

IMPUGNAZIONE LICENZIAMENTO.

L’art. 32 della L. 04/11/201, n° 183, entrata in vigore il 24/11/2010, introduce una nuova disciplina in tema di impugnazione del licenziamento e termini decadenziali.
“Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso”.
à L’impugnazione è inefficace se non è eseguita entro il successivo termine di 180 giorni dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione.

I nuovi termini decadenziali si applicano ad una serie assai eterogenea di fattispecie, solo in parte assimilabili al licenziamento:
  • Ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;
  • Al recesso del committente nei rapporti di co.co.co., anche nelle modalità a progetto, di cui all’art. 409, n 3), del codice di procedura civile;
  • Al trasferimento ai sensi dell’art. 2103 del c.c., con termine decorrente dal ricevimento della comunicazione;
  • All’azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro.

Da non dimenticare art. 1 c. 11 L 92/2012:
“a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla nullita' del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni. Laddove si faccia questione della nullita' del termine apposto al contratto, il termine di cui al primo comma del predetto articolo 6, che decorre dalla cessazione del
medesimo contratto, e' fissato in centoventi giorni, mentre il termine di cui al primo periodo del secondo comma del medesimo articolo 6 e' fissato in centottanta giorni»;”

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