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venerdì 18 gennaio 2013

Tempo (orario) Tuta (operazioni di vestizione)

Posto che per tempo-tuta e tempo-divisa si intende il tempo necessario per svolgere le operazioni di vestizione e svestizione, al fine di per poter stabilire se tale periodo sia retribuibile occorre verificare se lo stesso rientri nella definizione di orario di lavoro o se sia, invece, riconducibile agli obblighi di diligenza di cui all’art. 2104 c.c.

Data la definizione comunitaria di cui al Dlgs n. 66/2033 di “orario di lavoro”, il tempo-tuta rientra nell’orario di lavoro quando il lavoratore sia:
·        sul luogo di lavoro;
·        a disposizione del datore di lavoro;
·        nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni.
In pratica le tre condizioni suddette consistono nel caso in cui il prestatore di lavoro sia già sottoposto al potere direttivo del proprio datore di lavoro.

Nel caso in cui l’obbligo di indossare la divisa sia imposto dal datore di lavoro –che magari la fornisce anche- ma senza alcun vincolo sul luogo in cui l’operazione di vestizione debba avvenire, né sulla tempistica, allora il dovere è riconducibile all’obbligo di diligenza dall’art. 2104 c.c. e  l’attività di vestizione è da intendersi strumentale e preparatoria alla prestazione lavorativa.
Infatti, per consolidato orientamento giurisprudenziale, occorre distinguere a seconda che il lavoratore abbia o meno la libertà di scegliere luogo e tempo in cui indossare la divisa di lavoro.
Quando tale libertà sussista in capo al lavoratore, allora si ritiene che lo stesso adempia di diligenza e quindi di tempo necessario per la vestizione-svestizione non sia da computare nell’orario di lavoro. In caso contrario, l’operazione di vestizione-svestizione è in pratica diretta dal datore di lavoro e quindi rientra nell’orario di lavoro. Tuttavia, la Cassazione –sent. n. 19273 dell’8.9.2006- ha chiarito che , per concludere che il tempo necessario per indossare gli indumenti di lavoro vada retribuito, non basta che tale operazione sia obbligatoriamente da svolgere nello spogliatoio aziendale per motivi igienici, ma occorre che vi sia un’interferenza da parte del datore di lavoro che controlli la quantità di tempo effettivamente impiegato. Logicamente si deve ritenere che rientri nell’orario di lavoro il tempo necessario per indossare i dipositivi di protezione individuali obbligatori ai fini del rispetto delle norme di sicurezza, forniti dal datore di lavoro.
Più recentemente, la Cassazione, con sentenza n. 19358 del 10.9.2010 si è occupata di un caso particolare in cui i lavoratori erano tenuti ad effettuare diverse timbrature, sia prima di iniziare che all’uscita dallo stabilimento. Nel caso di specie, i lavoratori effettuano la prima timbratura per accedere al perimetro aziendale, dovevano poi percorrere 100 metri per arrivare allo spogliatoio dove indossare gli indumenti forniti dall’azienda ed effettuare la seconda timbratura per iniziare il lavoro, mentre alla fine della giornata di lavoro gli stessi dovevano fare la strada al comntrario con la  svestizione e le relative due timbrature. Per la Corte, nel rapporto di lavoro vanno distinte due fasi: una fase preparatoria, relativa a prestazioni o attività accessorie e strmentali, da eseguire nell’ambito della disciplina d’impresa; una fase finale che soddisfa direttamente l’interesse del datore di lavoro. Il datore di lavoro può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria. Stante quanto sopra, la Corte ha riconosciuto il diritto a retribuzione aggiuntiva al tempo impiegato per indossare gli abiti da lavoro, ed in più, non riuscendo ad accertare con precisione il “quantum” della domanda –per l’impossibilità di individuare i tempi effettivamente impiegati per indossare e dismettere gli abiti di lavoro- hanno accettato la valutazione equitativa fatta dalla Corte di appello, considerando come tempo di lavoro eterodiretto solo la metà del tempo mediamente impiegato per i passaggi tra le varie timbrature.

Il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale deve essere o meno retribuito, a seconda della disciplina contrattuale specifica:
·        qualora vi sia facoltà del lavoratore circa il tempo ed il luogo (anche a casa) in cui indossarla, fa parte degli atti di diligenza preparatoria e non deve essere retribuito;
·        ove tale preparazione sia eterodiretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e come tale il tempo deve essere retribuito.

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