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giovedì 30 marzo 2017

Distacco internazionale: Link normativa

DISTACCO INTERNAZIONALE:
FONTI:






Circolari esplicative:



Appalti fraudolenti: proposte commerciali accattivanti (coop, ecc.)


Gentile cliente,
sempre più spesso veniamo raggiunti da accattivanti messaggi e proposte pubblicitarie che promettono forti sconti sul costo del lavoro. A molti datori di lavoro, infatti, viene proposto di risparmiare sul costo del lavoro attraverso il ricorso alla fornitura di manodopera mediante appalto. In diversi casi viene suggerito alle imprese di procedere alla cessazione dei rapporti di lavoro con i dipendenti in forza, che vengono assunti da cooperative per poi essere utilizzati presso la medesima azienda da cui sono appena usciti.

Mi preme avvertire che dietro questa promessa di risparmio potrebbero celarsi violazioni della normativa vigente in materia retributiva e contributiva, le cui conseguenze possono ricadere anche sul datore di lavoro, per l'applicazione del regime di responsabilità solidale.

Inoltre, il regime sanzionatorio è oltremodo gravoso nel caso di appalto irregolare, per il quale è prevista una sanzione pecuniaria amministrativa pari a 50 € per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione, con un minimo di 5.000 € e un massimo di 50.000 €.

Il costo del lavoro è certamente molto alto in Italia ed è uno dei problemi più grossi per chi fa impresa. Questo lo sappiamo bene, ma non sono certo le soluzioni prospettate ad essere risolutive. Anzi, portano solo altri grossi problemi.

Per questo La invitiamo a rivolgersi immediatamente al Nostro studio ove dovesse ricevere proposte in tal senso. Saremo come sempre a Sua disposizione per i migliori chiarimenti e consigli.

Cordialità 

martedì 28 marzo 2017

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro: Possibili alternative al lavoro accessorio (voucher)

http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2017/FS/Approfondimento_FS_24032017_abolizione_dei_voucher.pdf

Il d.l. n. 25/17 ha abolito i voucher, consentendo l’utilizzo soltanto di quelli già acquistati alla data di entrata in vigore della norma fino al 31 dicembre. L’abrogazione, motivata dalla dichiarata esigenza di eliminare gli abusi dell’utilizzazione del lavoro accessorio (condivisibile), ha però creato un vuoto normativo...

venerdì 24 marzo 2017

Lavoro intermittente (a chiamata): "rispolverata" normativa sulla comunicazione telematica preventiva


Il lavoro intermittente è caratterizzato dalle prestazioni a carattere discontinuo rese dal lavoratore secondo le richieste dell’impresa.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica ogni chiamata del lavoratore, secondo le modalità definite dal decreto interministeriale del 27 marzo 2013 e dalla successiva circolare 27 giugno 2013 n.27.
Questa comunicazione dal 1° dicembre 2016 è di competenza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e deve essere effettuata esclusivamente:

Per utilizzare la casella di posta, non è necessario che l’indirizzo e-mail del mittente sia un indirizzo di posta elettronica certificata, poiché è stata abilitata a ricevere comunicazioni anche da indirizzi di posta non certificata. Per la compilazione del modello è possibile consultare la guida alla compilazione del modulo PDF.

È prevista, inoltre, la modalità di invio tramite SMS esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione.
L’invio tramite sms, dettagliato nella relativa guida all'utilizzo, potrà essere utilizzato solo dalle aziende registrate al Portale Cliclavoro e abilitate all’utilizzo del lavoro intermittente. L’SMS deve contenere almeno il codice fiscale del lavoratore. Il numero al quale inviare la comunicazione è 3399942256.

In caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione informatici, è possibile effettuare la comunicazione al numero fax della Direzione Territoriale del Lavoro competente. 
In tal caso, il datore di lavoro dovrà conservare la copia del fax unitamente alla ricevuta di malfunzionamento rilasciata direttamente dal servizio informatico come prova dell’adempimento dell’obbligo.  

ER - Tirocini in deroga (C e D)


Deroghe alla normativa per i tirocini C e D
La Regione ha individuato alcune deroghe alla normativa per i tirocini in favore di persone con disabilità e in condizioni di svantaggio (tipologia C) e per i tirocini per l’inclusione sociale (tipologia D), come previsto dalle leggi regionali n. 7/2013 e 14/2015.
Per garantire una gestione uniforme delle deroghe, sono stati istituiti sul territorio regionale degli Organismi Tecnici di Valutazione - composti da esperti di politiche sociali, socio-sanitarie e del lavoro - incaricati di valutarne caso per caso l’applicazione.
Questi Organismi rimarranno attivi fino all’istituzione della “equipe multi-professionale”, il nuovo soggetto previsto dalla LR 14/2015 per l’inclusione sociale.
Le deroghe alla normativa previste per i tirocini C e D sono le seguenti:
Indennità
L’indennità
§  può essere erogata da un soggetto diverso dal soggetto ospitante;
§  può non essere corrisposta se il tirocinante presta servizio fino a 12 ore a settimana;
§  deve essere almeno di 200 euro se il tirocinante presta servizio per più di 12 e fino a 25 ore a settimana;
§  può non essere corrisposta se il tirocinante percepisce altri redditi in conseguenza della sua condizione (handicap, invalidità, ecc..) di importo pari o superiore a 450 euro;
§  può essere corrisposta in misura ridotta se il tirocinante percepisce altri redditi di importo inferiore a 450 euro. In tal caso, la somma erogata corrisponderà alla differenza tra l’indennità minima di tirocinio (450 euro) e il reddito percepito.
In questi casi ai tirocinanti spetta un rimborso spese per il trasporto pubblico e i pasti.
Conteggio dei partecipanti
I tirocinanti non sono conteggiati nel numero totale di tirocinanti che un datore di lavoro può ospitare contemporaneamente.
Ripetibilità
Tirocini di tipologia C
Uno stesso tirocinante può svolgere più tirocini presso lo stesso datore di lavoro, anche con lo stesso progetto formativo individuale.
In particolare:
§  il tirocinio può essere rinnovato una volta in caso di
§  persone con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità;
§  disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%;
§  persone con minorazioni dalla 1° alla 3° categoria secondo il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (DPR 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni).
Su richiesta del tirocinante stesso o del soggetto promotore, il tirocinio può essere rinnovato ulteriormente, dopo una verifica da parte dell’Organismo tecnico di valutazione sulle capacità lavorative del soggetto e sul suo inserimento nell’organizzazione del datore di lavoro.
§  il tirocinio può essere rinnovato una volta, su richiesta del tirocinante o del soggetto promotore, a seguito di valutazione positiva dell’Organismo tecnico, in caso di:
§  disabili con riduzione della capacità lavorativa tra il 45% e il 79%;
§  persone con minorazioni dalla 4° all’8° categoria secondo il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (DPR 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni);
§  persone svantaggiate (art. 4, comma 1, primo periodo, legge n. 381 dell’8 novembre 1991);
§  persone richiedenti asilo politico e titolari di protezione internazionale (art. 25, commi 1, lett. c), della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17).
Tirocini di tipologia D
Il tirocinio può essere prorogato o ripetuto oltre i termini previsti se il servizio pubblico che ha in carico la persona lo ritiene necessario e se l’Organismo Tecnico di Valutazione ha espresso parere positivo.

martedì 21 marzo 2017

Responsabilità solidale appalti (DL 25 del 17/03/2017)

Decreto n. 25 del 17 marzo 2017

2. all’articolo 2 – modifica il comma 2, dell’articolo 29, del decreto legislativo n. 276 del 2003, ripristinando integralmente la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per garantire una miglior tutela in favore dei lavoratori impiegati.
Articolo 29 – Appalto
1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa.
2. In caso di appalto di  opere  o  di  servizi,  il  committente imprenditore  o  datore  di  lavoro  e’  obbligato  in   solido   con l’appaltatore, nonché’ con ciascuno  degli  eventuali  subappaltatori entro  il  limite  di  due  anni  dalla  cessazione  dell’appalto,  a corrispondere ai lavoratori i trattamenti  retributivi,  comprese  le quote  di  trattamento  di  fine  rapporto,  nonché’   i   contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione  al  periodo di esecuzione del contratto di appalto,  restando  escluso  qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo  il  responsabile dell’inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
3. L’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda.
  3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell’articolo 27, comma 2.
 3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale.


lunedì 20 marzo 2017

Lavoro accessorio (voucher): Abrogato dal 17/03/2017



E' stato pubblicato sulla GU, n. 64 del 17 marzo 2017, il Decreto n. 25 del 17 marzo 2017 con le disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.

Il Decreto 25/2017: 
All’articolo 1 – abroga il lavoro accessorio (articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015).

Viene lasciato un periodo transitorio, per i buoni acquistati in precedenza, che potranno essere utilizzati, in prestazioni di lavoro accessorio, entro il 31 dicembre 2017. (da sabato 18/03/2017 non è più possibile acquistarli)

lunedì 13 marzo 2017

Flussi ingresso 2017

https://portaleimmigrazione.eu/decreto-flussi-2017/

Decreto: http://www.stranieriinitalia.it/images/dpcmflussi2017.pdf

Le quote flussi per il 2017

Il D.P.C.M del 13 febbraio 2017 o decreto flussi 2017 mette in palio 30.850 quote.

Microcredito: 2 milioni per autonomi, professionisti e piccole imprese

http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/microcredito-2-milioni-per-autonomi-professionisti-e-piccole-imprese

http://www.unifidi.eu/Home.aspx

Anche le piccole imprese e i professionisti dell’Emilia-Romagna da oggi possono accedere al credito. Questo grazie ad un fondo di microcredito di 2 milioni di euro, assegnato in gestione ad Unifidi, che punta a finanziare lo sviluppo di piccole iniziative imprenditoriali e professionali. Il credito potrà essere utilizzato per l'acquisto di beni, il pagamento di corsi di formazione e alta formazione, oltre a esigenze di liquidità connesse allo sviluppo dell'attività, compreso il costo di personale aggiuntivo. Finanziabili anche gli investimenti in innovazione, in prodotti e soluzioni di Ict e sviluppo organizzativo, oltre alla messa a punto di prodotti e/o servizi che presentino potenzialità concrete di sviluppo e consolidamento di nuova occupazione. 
"Questa opportunità- spiega l’assessore regionale alle Attività produttive, Palma Costi- consente di accedere al credito attraverso requisiti semplici e soglie minime. Un sostegno concreto alle esigenze e allo sviluppo di piccole iniziative imprenditoriali e professionali per promuovere la crescita e la formazione delle persone”.
Le domande per accedere ai finanziamenti possono essere presentate a partire da mercoledì 15 marzo fino al prossimo 31 dicembre: l’importo del credito è compreso tra un minimo di 5 mila ed un massimo di 15 mila euro.
Possono far richiesta per ricevere i finanziamenti: i lavoratori autonomi e liberi professionisti che operano in Emilia-Romagna che alla data della domanda siano titolari di partita iva da un minimo di un anno e da non più di 5, con fatturato compreso tra 15 e 70 mila euro; i liberi professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali oppure forme aggregate tra professionisti con i medesimi requisiti previsti per le imprese; le imprese individuali, società di persone, società a responsabilità limitata semplificata o società cooperative operanti in Emilia-Romagna che alla data della domanda siano avviate da almeno un anno e da non più di 5 con fatturato annuo compreso tra 15 e 100 mila euro. Per poter presentare la domanda basta possedere la Partita Iva ed avere iniziato l’attività da almeno un anno.
Per informazioni e per richiedere il finanziamento è possibile rivolgersi agli sportelli Unifidi Emilia Romagna. I recapiti e tutti i dettagli dell’iniziativa sul sito www.unifidi.eu nella sezione dedicata al Fondo Regionale Microcredito.

venerdì 10 marzo 2017

INPS: circolare 56/2017 - Chiarimenti inquadramento aziende

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2056%20del%2008-03-2017.pdf

Con la presente circolare vengono forniti chiarimenti sulla procedura di Iscrizione e Variazione Azienda in riferimento alla codifica delle attività non censite dall’Istat e in riferimento al concetto di unità produttiva. Inoltre vengono fornite precisazioni in merito alla classificazione delle attività di gelaterie e pasticcerie. Da ultimo, si allega il manuale di classificazione dei datori di lavoro aggiornato a gennaio 2017.

mercoledì 8 marzo 2017

Lavoro accessorio Parma - Reggio: nuovo indirizzo mail

La presente per comunicare che, dal 30/04/2017, l’unico indirizzo valido per comunicare le prestazioni di lavoro accessorio (voucher) per le province di Parma e Reggio Emilia sarà


Fino a tale data, rimarranno validi anche i vecchi indirizzi. Dopo di che, verranno disattivati e l’unico indirizzo valido rimarrà quello nuovo.

venerdì 3 marzo 2017

Parma: designazione di rappresentanti comunali in organismi partecipati

http://www.comune.parma.it/comune/avvisi-pubblici/Avviso-per-la-presentazione-di-candidature-per-la-nomina-e-designazione-di-rappresentanti-comunali-in-organismi-partecipati_m1045.aspx

Bonus mamma: Premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore.

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2039%20del%2027-02-2017.htm

Premessa

L’art. 1, comma 353 della legge di Bilancio per il 2017 prevede che: “A decorrere dal 1º gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione”.

Si specifica che l'onere derivante dall'erogazione dell'indennità di cui al comma 353 citato è posto a carico dello Stato.

Ai fini dell’attuazione della predetta disposizione, sulla base delle indicazioni comunicate dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si fornisce con la presente circolare la disciplina di dettaglio di questa nuova misura.

1.   Requisiti generali

Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei requisiti attualmente presi in considerazione per l’assegno di natalità di cui alla legge di stabilità n. 190/2014 (art. 1, comma 125):

  • residenza in Italia;
  • cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell’art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007;
  • per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007, come da indicazioni ministeriali relative all’estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento (cfr. circolare INPS 214 del 2016).

giovedì 2 marzo 2017

Distacco transnazionale

Con il Decreto Legislativo 136/2016 l'Italia ha dato attuazione alla Direttiva "Enforcement" (2014/67/UE) sul distacco di un lavoratore in uno Stato membro diverso da quello in cui lavora abitualmente. Obiettivo fondamentale della normativa è contrastare il fenomeno del distacco abusivo, garantendo il rispetto di un appropriato livello di protezione dei diritti dei lavoratori distaccati per quanto riguarda l'impiego, la remunerazione e le altre condizioni di lavoro.
In caso di distacco transnazionale, a partire dal 26 dicembre, diventa obbligatorio l'invio della comunicazione preventiva di distacco dei lavoratori in Italia da parte delle aziende straniere. Sono soggette a questo adempimento le imprese stabilite in altri Stati membri o in uno Stato terzo/extra UE e le agenzie di somministrazione stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori in Italia.
Le modalità operative con cui deve essere trasmessa sono contenute nel Decreto Ministeriale del 10 agosto 2016 e nella circolare n. 3/2016, che fornisce maggiori chiarimenti sulla compilazione dei diversi campi e le modalità provvisorie previste per il cabotaggio nel settore dei trasporti.
La comunicazione deve essere trasmessa, in via telematica, tramite il modello UNI_DISTACCO_UE entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del periodo di distacco. Ogni successiva variazione dovrà avvenire tramite la medesima procedura informatica entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.
Il modello telematico UNI_DISTACCO_UE, una volta compilato e trasmesso, conterrà le informazioni relative al prestatore di servizi, ai lavoratori distaccati, al soggetto distaccatario, oltre che alla durata e sede del distacco.
Nell'ambito del settore trasporto, la circolare chiarisce che i servizi di trasporto internazionale su strada che comportano il mero transito su territorio italiano, ovvero il semplice attraversamento che non dia luogo ad attività di carico/scarico merci o imbarco/sbarco passeggeri, non configurano la fattispecie di distacco transnazionale.