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mercoledì 17 giugno 2020

Governo: pubblicato il decreto legge con la fruizione delle 18 settimane di CIG (DL 52 16/06/2020)

Governo: pubblicato il decreto legge con la fruizione delle 18 settimane di CIG

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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 16 giugno 2020, il Decreto Legge n. 52 del 16 giugno 2020 contenente ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro.
Il testo prevede che, in deroga alla normativa vigente:
  1. i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane, possano fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti.
  2.  indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possano presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.
  3. sono prorogati dal 15 luglio al 15 agosto 2020 i termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione, di cui all’art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
  4. sono prorogati dal 30 giugno al 31 luglio 2020 i termini per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza.

Fonte: Governo

mercoledì 3 giugno 2020

Emersione di rapporti di lavoro: Sanatoria 2020

Procedura: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/06/01/braccianti-colf-badanti-istanze-regolarizzazione-1-giugno-procedere

Art. 103 
 
                   Emersione di rapporti di lavoro 
 
  1. Al fine di garantire livelli adeguati  di  tutela  della  salute
individuale  e  collettiva  in  conseguenza  della   contingente   ed
eccezionale emergenza sanitaria  connessa  alla  calamita'  derivante
dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e favorire l'emersione  di
rapporti  di  lavoro  irregolari,  i  datori  di  lavoro  italiani  o
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di
lavoro  stranieri  in  possesso  del  titolo  di  soggiorno  previsto
dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e
successive  modificazioni,  possono  presentare   istanza,   con   le
modalita' di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 , per concludere  un  contratto
di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio
nazionale ovvero per dichiarare la  sussistenza  di  un  rapporto  di
lavoro  irregolare,  tuttora  in  corso,  con  cittadini  italiani  o
cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono  essere
stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020
ovvero  devono  aver  soggiornato  in  Italia  precedentemente   alla
suddetta data, in forza della  dichiarazione  di  presenza,  resa  ai
sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni  costituite
da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici; in
entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono  aver  lasciato  il
territorio nazionale dall'8 marzo 2020. 
  2. Per le medesime  finalita'  di  cui  al  comma  1,  i  cittadini
stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non
rinnovato  o  convertito  in  altro  titolo  di  soggiorno,   possono
richiedere con le modalita' di  cui  al  comma  16,  un  permesso  di
soggiorno temporaneo, valido solo  nel  territorio  nazionale,  della
durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A  tal  fine,  i
predetti cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale
alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati  dalla
medesima data, e devono aver svolto attivita' di lavoro, nei  settori
di cui al comma 3, antecedentemente al 31  ottobre  2019,  comprovata
secondo le modalita' di cui al comma 16. Se nel termine della  durata
del permesso  di  soggiorno  temporaneo,  il  cittadino  esibisce  un
contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione  retributiva
e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attivita'  lavorativa
in conformita' alle previsioni di legge nei settori di cui  al  comma
3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno  per  motivi
di lavoro. 
  3. Le disposizioni di cui al presente  articolo,  si  applicano  ai
seguenti settori di attivita': 
  a) agricoltura, allevamento e zootecnia,  pesca  e  acquacoltura  e
attivita' connesse; 
  b) assistenza alla persona per se stessi  o  per  componenti  della
propria famiglia, ancorche' non conviventi, affetti  da  patologie  o
handicap che ne limitino l'autosufficienza; 
  c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. 
  4. Nell'istanza di cui  al  comma  1  e'  indicata  la  durata  del
contratto di lavoro e la  retribuzione  convenuta,  non  inferiore  a
quella prevista dal contratto collettivo  di  lavoro  di  riferimento
stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi  1
e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso  di  contratto  a
carattere stagionale, trovano applicazione  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286  e  successive  modificazioni,  al  fine  di  svolgere  ulteriore
attivita' lavorativa. 
  5. L'istanza di cui ai commi 1 e 2, e' presentata dal 1° giugno  al
15 luglio 2020, con le modalita' stabilite con decreto  del  Ministro
dell'interno di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  ed  il
Ministro  delle  politiche  agricole,  alimentari  e   forestali   da
adottarsi entro dieci giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, presso: 
  a) l'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS)  per  i
lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione
europea; 
  b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui  all'art.  22  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni
per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1; 
  c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al
comma 2. 
  6. Con il  medesimo  decreto  di  cui  al  comma  5  sono  altresi'
stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti  per  la
conclusione del  rapporto  di  lavoro,  la  documentazione  idonea  a
comprovare l'attivita' lavorativa di  cui  al  comma  16  nonche'  le
modalita' di dettaglio di svolgimento del  procedimento.  Nelle  more
della definizione  dei  procedimenti  di  cui  ai  commi  1  e  2  la
presentazione delle istanze consente  lo  svolgimento  dell'attivita'
lavorativa; nell'ipotesi di cui al comma  1  il  cittadino  straniero
svolge l'attivita'  di  lavoro  esclusivamente  alle  dipendenze  del
datore di lavoro che ha presentato l'istanza. 
  7. Le istanze sono presentate previo pagamento,  con  le  modalita'
previste dal decreto interministeriale di  cui  al  comma  5,  di  un
contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun
lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo e' pari
a 130 euro, al netto dei  costi  di  cui  al  comma  16  che  restano
comunque a carico dell'interessato. E' inoltre previsto il  pagamento
di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro
a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e
le relative modalita' di acquisizione sono stabilite con decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro  dell'interno
ed il Ministro delle politiche agricole e forestali. 
  8. Costituisce causa di inammissibilita' delle istanze  di  cui  ai
commi 1 e 2, limitatamente ai casi di  conversione  del  permesso  di
soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli
ultimi cinque anni,  anche  con  sentenza  non  definitiva,  compresa
quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta  ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: 
  a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso  l'Italia  e
dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso  altri  Stati  o  per
reati  diretti  al  reclutamento  di  persone   da   destinare   alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori  da
impiegare  in  attivita'  illecite,  nonche'  per  il  reato  di  cui
all'art.600 del codice penale; 
  b) intermediazione illecita e  sfruttamento  del  lavoro  ai  sensi
dell'articolo 603-bis del codice penale; 
  c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del  testo  unico  di
cui al decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  e  successive
modificazioni. 
  9. Costituisce altresi' causa di rigetto delle istanze  di  cui  ai
commi 1 e 2, limitatamente ai casi di  conversione  del  permesso  di
soggiorno in motivi di lavoro, la mancata  sottoscrizione,  da  parte
del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo  sportello
unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione  del
lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al
datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento  di
procedure di ingresso di cittadini stranieri  per  motivi  di  lavoro
subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare. 
  10. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1  e  2  del
presente articolo i cittadini stranieri: 
  a) nei confronti dei quali sia stato  emesso  un  provvedimento  di
espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2,  lettera  c),  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  dell'articolo  3  del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni. 
  b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o  convenzioni
internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della  non  ammissione
nel territorio dello Stato; 
  c) che risultino condannati, anche  con  sentenza  non  definitiva,
compresa quella pronunciata anche a  seguito  di  applicazione  della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di  procedura
penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380  del  codice  di
procedura penale o per i delitti contro la liberta' personale  ovvero
per  i  reati   inerenti   gli   stupefacenti,   il   favoreggiamento
dell'immigrazione  clandestina  verso  l'Italia  e   dell'emigrazione
clandestina dall'Italia verso altri Stati  o  per  reati  diretti  al
reclutamento di  persone  da  destinare  alla  prostituzione  o  allo
sfruttamento  della  prostituzione  o  di  minori  da  impiegare   in
attivita' illecite; 
  d)  che  comunque  siano  considerati  una  minaccia  per  l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi  con  i  quali
l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli
alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.  Nella
valutazione della pericolosita' dello straniero si tiene conto  anche
di eventuali condanne, anche con sentenza  non  definitiva,  compresa
quella di applicazione pronunciata a seguito  di  applicazione  della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di  procedura
penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381  del  codice  di
procedura penale. 
  11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino  alla
conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2,  sono  sospesi  i
procedimenti penali e amministrativi  nei  confronti  del  datore  di
lavoro e del lavoratore, rispettivamente: 
  a) per l'impiego di lavoratori per i quali e' stata  presentata  la
dichiarazione  di  emersione,  anche  se  di  carattere  finanziario,
fiscale, previdenziale o assistenziale; 
  b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale,
con esclusione degli illeciti di  cui  all'articolo  12  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 
  12. Non sono  in  ogni  caso  sospesi  i  procedimenti  penali  nei
confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato: 
  a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso  l'Italia  e
dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso  altri  Stati  o  per
reati  diretti  al  reclutamento  di  persone   da   destinare   alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori  da
impiegare  in  attivita'  illecite,  nonche'  per  il  reato  di  cui
all'articolo 600 del codice penale; 
  b) intermediazione illecita e  sfruttamento  del  lavoro  ai  sensi
dell'articolo 603-bis del codice penale. 
  13. La sospensione di cui al comma 11 cessa nel  caso  in  cui  non
venga presentata l'istanza di cui ai commi 1 e 2, ovvero  si  proceda
al rigetto  o  all'archiviazione  della  medesima,  ivi  compresa  la
mancata presentazione delle parti di cui  al  comma  15.  Si  procede
comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a
carico del datore di lavoro  se  l'esito  negativo  del  procedimento
derivi da cause indipendenti dalla volonta' o dal  comportamento  del
datore medesimo. 
  14. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi  quali  lavoratori
subordinati, senza  preventiva  comunicazione  di  instaurazione  del
rapporto di lavoro,  stranieri  che  hanno  presentato  l'istanza  di
rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, sono
raddoppiate le  sanzioni  previste  dall'articolo  3,  comma  3,  del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dall'articolo  39,  comma  7,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82,  secondo  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797  e
dall'articolo 5, primo comma, della  legge  5  gennaio  1953,  n.  4.
Quando i fatti di cui all'articolo 603-bis  del  codice  penale  sono
commessi ai danni di stranieri  che  hanno  presentato  l'istanza  di
rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma  2,  la
pena prevista al primo comma dello stesso articolo e' aumentata da un
terzo alla meta'. 
  15.   Lo   sportello   unico   per    l'immigrazione,    verificata
l'ammissibilita' della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il
parere  della  questura   sull'insussistenza   di   motivi   ostativi
all'accesso  alle  procedure  ovvero  al  rilascio  del  permesso  di
soggiorno, nonche' il parere del competente Ispettorato  territoriale
del lavoro in ordine alla capacita' economica del datore di lavoro  e
alla congruita' delle condizioni  di  lavoro  applicate,  convoca  le
parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione
obbligatoria di assunzione e  la  compilazione  della  richiesta  del
permesso  di   soggiorno   per   lavoro   subordinato.   La   mancata
presentazione  delle  parti  senza   giustificato   motivo   comporta
l'archiviazione del procedimento. 
  16. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno  temporaneo  di
cui al comma 2 e' presentata dal cittadino straniero al Questore, dal
1° giugno al  15  luglio  2020,  unitamente  alla  documentazione  in
possesso, individuata  dal  decreto  di  cui  al  comma  6  idonea  a
comprovare l'attivita' lavorativa svolta nei settori di cui al  comma
3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro  cui
l'istanza e' altresi' diretta.  All'atto  della  presentazione  della
richiesta, e' consegnata un'attestazione che consente all'interessato
di soggiornare legittimamente nel  territorio  dello  Stato  fino  ad
eventuale comunicazione  dell'Autorita'  di  pubblica  sicurezza,  di
svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di  attivita'
di cui al comma 3,  nonche'  di  presentare  l'eventuale  domanda  di
conversione del permesso  di  soggiorno  temporaneo  in  permesso  di
soggiorno per motivi di lavoro. E' consentito all'istante altresi' di
iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
14  settembre  2015,  n.150,  esibendo  agli  Uffici  per   l'impiego
l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al  presente  articolo.
Per gli adempimenti di cui al comma  2,  si  applica  l'articolo  39,
commi 4-bis e 4-ter della legge 16 gennaio 2003, n.  3;  il  relativo
onere a carico dell'interessato e' determinato con il decreto di  cui
al comma 5, nella misura massima di 30 euro. 
  17. Nelle  more  della  definizione  dei  procedimenti  di  cui  al
presente articolo, lo straniero non puo' essere espulso,  tranne  che
nei casi previsti al comma 10.  Nei  casi  di  cui  al  comma  1,  la
sottoscrizione  del  contratto  di  soggiorno   congiuntamente   alla
comunicazione obbligatoria di assunzione di cui  al  comma  15  e  il
rilascio del permesso di  soggiorno  comportano,  per  il  datore  di
lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e  degli  illeciti
amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11. Nel  caso
di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a  cittadini
di uno Stato membro dell'Unione europea, la relativa presentazione ai
sensi del comma 5, lettera a) comporta l'estinzione dei reati e degli
illeciti di cui al comma 11, lettera a). Nei casi di cui al comma  2,
l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi  alle
violazioni di cui al comma 11 consegue esclusivamente al rilascio del
permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 
  18. Il contratto di soggiorno stipulato sulla  base  di  un'istanza
contenente  dati  non  rispondenti  al  vero  e'   nullo   ai   sensi
dell'articolo 1344 del codice civile. In tal  caso,  il  permesso  di
soggiorno eventualmente rilasciato e' revocato ai sensi dell'articolo
5, comma 5, del  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  e
successive modificazioni. 
  19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali
di  concerto  con  il  Ministro   dell'interno,   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali, e' determinata la destinazione  del
contributo forfettario, di cui all'ultimo periodo del comma 7. 
  20.  Al  fine  di   contrastare   efficacemente   i   fenomeni   di
concentrazione dei cittadini stranieri di cui  ai  commi  1  e  2  in
condizioni  inadeguate  a  garantire  il  rispetto  delle  condizioni
igienico-sanitarie necessarie al fine di prevenire la diffusione  del
contagio da Covid-19, le Amministrazioni dello Stato competenti e  le
Regioni, anche mediante l'implementazione delle misure  previste  dal
Piano  triennale  di  contrasto  allo  sfruttamento   lavorativo   in
agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano  soluzioni  e  misure
urgenti idonee  a  garantire  la  salubrita'  e  la  sicurezza  delle
condizioni alloggiative, nonche' ulteriori  interventi  di  contrasto
del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Per  i  predetti
scopi  il  Tavolo  operativo  istituito  dall'art.  25   quater   del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, puo' avvalersi, senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica,  del  supporto  del
Servizio nazionale di protezione civile e della Croce Rossa Italiana.
All'attuazione  del  presente  comma  le  Amministrazioni   pubbliche
interessate   provvedono   nell'ambito   delle   rispettive   risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  21.  Al  comma  1  dell'articolo  25-quater   del   decreto   legge
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo le  parole  rappresentanti
sono aggiunte le seguenti "dell'Autorita' politica  delegata  per  la
coesione territoriale, nonche' dell'Autorita' politica  delegata  per
le pari opportunita'". 
  22. Salvo che il  fatto  costituisca  reato  piu'  grave,  chiunque
presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto
nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, e' punito
ai sensi dell'articolo 76 del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto  e'
commesso attraverso la contraffazione o  l'alterazione  di  documenti
oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti,  si  applica  la
pena della reclusione da uno a sei anni. La pena e' aumentata fino ad
un terzo se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale. 
  23. Per consentire una piu' rapida definizione delle  procedure  di
cui al presente articolo, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad
utilizzare per un periodo non superiore a mesi  sei,  tramite  una  o
piu' agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di  lavoro  a
contratto a termine, nel limite massimo di  spesa  di  30.000.000  di
euro per il 2020, da ripartire nelle  sedi  di  servizio  interessate
nelle procedure di regolarizzazione,  in  deroga  ai  limiti  di  cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  A
tal  fine  il  Ministero  dell'interno  puo'   utilizzare   procedure
negoziate senza previa pubblicazione di un bando di  gara,  ai  sensi
dell'articolo 63, comma 2, lettera c),  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni. 
  24.  In  relazione  agli  effetti  derivanti  dall'attuazione   del
presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato e'  incrementato  di
170 milioni di euro per l'anno 2020  e  di  340  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, sentita la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  i
relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero
dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo. 
  25. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
e' autorizzata la spesa di euro 6.399.000, per l'anno 2020,  ed  euro
6.399.000, per l'anno 2021, per prestazioni di  lavoro  straordinario
per  il   personale   dell'Amministrazione   civile   del   Ministero
dell'interno; di euro 24.234.834, per l'anno 2020, per prestazioni di
lavoro straordinario per il personale della  Polizia  di  Stato;  nel
limite massimo di euro 30.000.000, per l'anno 2020, per l'utilizzo di
prestazioni di lavoro a contratto a termine; di euro  4.480.980,  per
l'anno 2020, per l'utilizzo di servizi di  mediazione  culturale;  di
euro  3.477.430,  per  l'anno  2020,  per  l'acquisto  di   materiale
igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale  e  servizi
di sanificazione ed euro 200.000 per l'adeguamento della  piattaforma
informatica del Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta'
civili e l'immigrazione. Ai relativi oneri si provvede ai  sensi  del
comma 26. 
  26. Agli oneri  netti  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a
238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro per l'anno  2021
e a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede: 
  a)  quanto  a  35.000.000  di  euro  per  l'anno   2020,   mediante
corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno,
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno,  relative
all'attivazione,  la  locazione  e  la   gestione   dei   centri   di
trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; 
  b) quanto ad  euro  93.720.000  per  l'anno  2020  con  le  risorse
provenienti dal versamento dei contributi di cui al primo periodo del
comma 7, che sono  versate  ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario; 
  c) quanto ad euro 110.072.744 per l'anno 2020, ad euro  346.399.000
per l'anno 2021 e ad euro 340.000.000 a decorrere dall'anno  2022  ai
sensi dell'articolo 265.