Cerca nel blog

giovedì 17 dicembre 2015

Legge di Stabilità 2016: sgravio nuove assunzioni, tra modifiche e conferme

Il disegno di legge di Stabilità 2016 rinnova lo sgravio per le nuove assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. Il maxiemendamento approvato dall’Aula del Senato, infatti, conferma l’agevolazione senza modificare l’impianto del disegno di legge originario. Di conseguenza la durata dell’agevolazione è di ventiquattro mesi ed è previsto un massimale annuo di 3.250. Le condizioni sono analoghe a quelle previste dalla legge di Stabilità 2015. Confermato anche il requisito dei lavoratori che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non devono risultare già occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.
Il passaggio al Senato non cambia lo sgravio per le assunzioni a tempo indeterminato. Il maxiemendamento approvato venerdì scorso dall’Aula del Senato, infatti, all’articolo 1, commi da 83 a 86, prevede nuovamente l’agevolazione relativa alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, ma la misura è sostanzialmente analoga a quella contenuta nel disegno di legge originariamente approvato dal Governo.
 

venerdì 4 dicembre 2015

INPS, maxi sanzione per lavoro irregolare: rimborsi ai datori di lavoro

Al via i rimborsi ai datori di lavoro per le sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi per ciascun lavoratore non inferiori a 3.000 euro indipendentemente dalla durata dell’attività lavorativa accertata, versate in applicazione dell’art. 36 bis del D.L. 223/2006 (decreto Bersani). A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione, in tali casi dovrà essere applicata la norma previgente e sarà dovuta la differenza tra quanto versato e quanto dovuto. I datori di lavoro interessati dovranno trasmettere un’istanza di rimborso.
L’INPS, con il messaggio n. 7280 del 2 dicembre 2015, ha fornito istruzioni in merito agli effetti della sentenza n. 254 del 13 novembre 2014 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19.11.2014) con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 36 bis, comma 7, lettera a), del Decreto Legge n. 223/2006, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, Legge n. 248/2006, nella parte in cui stabilisce che “l’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non può essere inferiore a 3.000 euro, indipendentemente dalla durata dell’attività lavorativa accertata”.

Effetti della sentenza

L’INPS chiarisce che, per effetto della sentenza, anche per i periodi ricompresi tra il 12 agosto 2006 ed il 23 novembre 2010 non può essere richiesto il pagamento di sanzioni civili non inferiori ad euro 3.000 per ogni lavoratore.
In tali casi dovrà essere applicata la norma previgente in base alla quale, per le situazioni in esame, è previsto il pagamento di sanzioni civili pari al 30 per cento annuo e comunque non superiori al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Tale modifica si applica per le richieste di pagamento delle Sedi ai datori debitori, salva l’ipotesi di rapporti giuridici già consolidati al 19 novembre 2014 (data di pubblicazione della sentenza). 

Rimborsi per i datori di lavoro

Hanno diritto al rimborso i datori di lavoro che hanno provveduto al versamento di somme a titolo di sanzione calcolate secondo l’art. 36 bis, comma 7, lett. a), D.L. 223/2006, nei limiti della differenza tra quanto versato e quanto dovuto nella misura descritta.
I datori di lavoro interessati dovranno trasmettere un’istanza di rimborso, precisando gli importi indebitamente ve
rsati, attraverso il cassetto previdenziale, utilizzando la sezione “Rimborsi/compensazioni”, presente in “Versamenti F24”.
Le Sedi, verificata la sussistenza del diritto alla ripetizione, provvederanno al ricalcolo delle sanzioni dovute ed alla quantificazione delle somme da rimborsare. 
L’INPS avverte che non possono essere accolte le richieste di rimborso di somme relative a rapporti giuridici già consolidati e che quindi: 
-  il diritto al rimborso è soggetto al decorso del termine decennale di prescrizione;
-  non sono rimborsabili le somme per le quali il richiedente sia stato condannato al pagamento con sentenza passata in giudicato né quelle oggetto di cartella (o avviso di addebito) non impugnata nei termini di legge (e quindi divenuta inoppugnabile).
 

mercoledì 2 dicembre 2015

Reddito minimo, le regioni si attivano

Sebbene le risorse stanziate per il reinserimento dei disoccupati siano ancora insufficienti, sette regioni e due province autonome si sono già attivate per introdurre il reddito minimo.
Le regole per l'ottenimento del "reddito minimo di inserimento" o "reddito di garanzia" cambiano da regione a regione, prevedendo diverse soglie di accesso (Isee da 3mila euro a 18mila euro), diversi importi mensili (da 300 a 950 euro) e una platea di beneficiari diversificata (lavoratori usciti dalla cassa integrazione in deroga, famiglie numerose, nuclei con persone non autosufficienti).
L'unico percorso comune sembra essere il percorso di inclusione sociale e lavorativa che deve effettuare il destinatario dell'assegno.

Se andiamo a guardare la mappa delle regioni attive, pubblicata su 
IlSole24Ore, ci rendiamo conto che a finanziare il reddito minimo è quasi sempre il Fondo sociale europeo. 70 milioni di euro le risorse annuali stanziate dalla regione Puglia per le famiglie più povere, che possono ricevere un assegno mensile che va dai 210 ai 600 euro. La Giunta regionale pugliese ha approvato du Ddl sul reddito di dignità che dovrebbe diventare attuativo a breve. Segue la Provincia di Trento, dotata di reddito di garanzia già dal 2009, con 17 milioni di euro ed un assegno massimo di 950 euro al mese. Quasi 11 milioni di euro per la Provincia di Bolzano, che concede un'integrazione salariale maggiore quanto maggiore è il nucleo familiare che ne beneficia. Seguono, con 10 milioni di euro di risorse, le regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia. In Friuli l'Isee va fino a 6mila euro e l'importo massimo è di 550 euro al mese per 12 mesi rinnovabili. Nel Lazio la misura in questione è un'indennità di partecipazione di 6 mesi per i disoccupati di lunga durata e maggiori di 30 anni. La Lombardia, invece, ha dato il via al reddito di autonomia dallo scorso ottobre, destinandolo a chi è senza lavoro da almeno 3 anni, abbia un Isee familiare che inferiore ai 18mila euro e non sia destinatario di nessun altro sostegno al reddito. Già 5mila cittadini lombardi hanno usufruito dell'assegno per un importo massimo di 1800 euro in 6 mesi. In coda alla classifica la Valle d'Aosta, con un quasi 1 milione e mezzo di euro stanziati per il 2015 per un aiuto fino a 4.400 euro lordi in rate mensili fino a 550 euro per cinque mesi, e il Molise con 1 milione di euro per le famiglie più numerose, i nuclei monogenitoriali e quelli con persone disabili e/o anziani.

http://www.consulentidellavoro.it/index.php/component/k2/item/4346-reddito-minimo-le-regioni-si-attivano
 

martedì 24 novembre 2015

Voucher: nuova frontiera del precariato?

Era il lontano agosto 2008 quando i buoni lavoro (c.d. voucher) videro per la prima volta la luce. Da allora, secondo uno studio dell’INPS, sono stati venduti 212,1 milioni di buoni lavoro, superando il milione di lavoratori retribuiti in un anno. Uno “strumento di pagamento”, questo, a cui i datori di lavoro hanno fatto sempre più affidamento negli anni, tant’è che è progressivamente aumentato nel tempo, registrando un tasso medio di crescita del 70% dal 2012 al 2014 e del 75% nel primo semestre del 2015 rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Fatto positivo? Niente affatto. Secondo il numero uno dell’INPS, Tito Boeri, i voucher sono un fenomeno da "guardare con grande attenzione" perché il loro incremento "può significare problemi futuri". Ebbene sì, proprio quei buoni lavoro impiegati per pagare le prestazioni occasionali, come quelle di badanti, collaboratori domestici, giardinieri o semplicemente i lavoratori agricoli stagionali, rischiano di diventare “la nuova frontiera del precariato“. È facilmente comprensibile come “l’abuso” dei voucher deriva sostanzialmente da una riduzione del costo del lavoro in capo all’impresa e da una mancanza di vincoli che, invece, un qualsiasi contratto di lavoro impone a quest’ultima. Infatti, unico obbligo è quello della preventiva comunicazione telematica delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, la quale dovrà essere resa alladirezione territoriale del lavoro (DTL) competente.
Si tratta, in realtà, di una sorte di “lavoro in nero legalizzato” in quanto – come ha giustamente affermato nei mesi scorsi Claudio Treves, segretario generale di Nidil Cgilnulla impedisce ai datori di lavoro di sfruttare i voucher per sostituire un singolo dipendente con più persone pagate con il buono”. Un fenomeno, quindi, che non potrà essere controllato, o meglio fermato, senza un opportuno intervento legislativo che, alla stato attuale, è assente da questo punto di vista. Anzi, con l’ultimo intervento normativo in merito alle prestazioni occasionali, che è quello del Jobs Act (D.Lgs. n. 81/2015), aumenta considerevolmente questo rischio. Infatti, l’aumento del limite economico massimo percepibile dal prestatore di lavoro è passato da 5.000 euro a 7.000 euro, con riferimento alla totalità dei committenti, nel corso di un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre). Inoltre, anche le modalità d’acquisto dei buoni lavoro sono stati notevolmente semplificati grazie ai nuovi canali telematici introdotti.
Il timore concreto è che i voucher stiano realmente sostituendo i contratti “part-time” e “a chiamata”, con il risultato di dare una copertura al lavoro nero, visto l’innalzamento del predetto limite. Un effetto sicuramente contrario alle intenzioni del legislatore, considerato che i tagliandi sono stati principalmente ideati con l’intento di favorire l’emersione di mansioni tipicamente legate al lavoro nero.
Ma se andiamo a vedere le modalità di utilizzo e di impiego dei voucher oltre confine, possiamo notare che il fenomeno del “lavoro nero legalizzato” poteva essere evitato, o quanto meno contenuto, mediante una normativa ad hoc. Basta pensare che negli altri Paesi europei i voucher sono rimasti relegati nell’ambito dei lavori domestici, dell’assistenza ai bambini, del giardinaggio. In Italia, invece, la Riforma Fornero (L. n. 92/2012) ha allargato il campo di applicazione a qualsiasi tipo di attività e committente. Altra importante differenza rispetto ai modelli europei, con particolare riferimento a quello belga, è che il lavoratore deve essere dipendente di una società di servizi autorizzata; inoltre, la legge prevede che, nel giro di un periodo da tre a sei mesi, il suo contratto passi a tempo indeterminato. Infine, anche in Francia i voucher sono limitati esclusivamente al settore domestico, e lo Stato per far emergere il lavoro nero ha pensato di restituire alla famiglia il 50% di ogni ora di lavoro pagata.
Quali saranno le prossime mosse del nostro Governo? Cosa farà per far emergere tutti quei lavoratori che, pur lavorando in maniera continua, vengono retribuiti con i voucher?
Possiamo concludere che, come sempre, a farne le spese sono i soliti noti: e per l’appunto i lavoratori, che, pur di lavorare e portare a casa l’indispensabile per sopravvivere, accettano di sottostare alle pretese dei datori di lavoro.
 

martedì 17 novembre 2015

INPS: Lavoro Accessorio – distribuzione voucher presso sportelli bancari

L’Inps ha comunicato che dal 4 novembre 2015 è possibile acquistare e riscuotere i voucher, per Lavoro Accessorio, anche presso la Cassa di Risparmio di Bra del Gruppo BPER che si è aggiunta al seguente elenco delle banche abilitate:
 
– Banca Popolare di Sondrio
– Gruppo BPER:
  • Banca Popolare dell’Emilia Romagna
  • Banca di Sassari
  • Banco di Sardegna
  • Cassa di Risparmio di Bra S.p.A.
– Gruppo CREVAL:
  • Credito Valtellinese
  • Credito Siciliano
  • Cassa di Risparmio di Fano
– Gruppo CARIGE:
  • Banca Carige S.p.A.
  • Cassa di Risparmio di Savona S.p.A.
  • Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A.
  • Banca del Monte di Lucca S.p.A.
  • Banca Cesare Ponti S.p.A.
  • Banca Carige Italia S.p.A.
– Banca dell’Etruria
– Gruppo Banca Popolare di Vicenza:
  • Banca Popolare di Vicenza
  • Banca Nuova S.p.A.
  • FarBanca S.p.A.
– Banca Popolare di Cortona
– Cassa di Risparmio di Ferrara
 
I buoni lavoro emessi dalle banche aderenti sono pagabili e rimborsabili esclusivamente all’interno del medesimo circuito bancario.
Attenzione: i committenti persone giuridiche che intendono acquistare i voucher tramite delegati devono presentare una richiesta alla sede INPS competente (compilando il modulo SC53 scaricabile dal sito www.inps.it) che procederà all’acquisizione della delega e alla registrazione dell’abbinamento tra il delegato e il delegante. A seguito di ciò  il delegato potrà acquistare i voucher per conto del delegante presso gli sportelli bancari.
Compilando il modulo indicato (SC 53) è possibile anche chiedere una delega da parte di un committente persona fisica (titolare, ad esempio, di una impresa individuale) per una persona fisica.
 

giovedì 12 novembre 2015

INPS: cir. 178 – ulteriori chiarimenti per l’esonero contributivo triennale

L’Inps, con la circolare n. 178 del 3 novembre 2015, ha fornito ulteriori chiarimenti riguardanti taluni profili attuativi afferenti all’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015 (ai sensi dell’articolo unico, commi 118 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – c.d. Legge di Stabilità 2015).
I chiarimenti arrivano a meno di 2 mesi dalla scadenza dell’incentivo (31 dicembre 2015), forse serviranno più per il prossimo esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2016 (in attesa).
 

giovedì 8 ottobre 2015

Le nuove semplificazioni in materia di lavoro



Il DLgs n. 151/2015, meglio noto come “decreto semplificazioni”, interviene su numerosi ambiti relativi alla gestione del rapporto di lavoro subordinato. Con questa prima circolare sul tema, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro analizza il provvedimento, soffermandosi sulle modifiche relative al collocamento mirato dei lavoratori disabili, sugli interventi in materia di sicurezza sul lavoro e sulla riscrittura della disciplina di convalida delle dimissioni. Quest'ultimo provvedimento, di cui forse se ne sentiva meno il bisogno stante anche le recenti novità sul tema introdotte dalla Legge n. 92/2012, introduce una nuova modalità, esclusivamente telematica, per rassegnare le dimissioni. Ma la novella normativa sarà efficace solo in seguito all’emanazione, entro il 24 novembre 2015, di apposito decreto attuativo. Dal 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del provvedimento in commento, sono già operativi gli altri interventi. In particolare tutti i datori di lavoro, pubblici o privati, potranno assumere lavoratori con disabilità attraverso chiamata nominativa; a decorrere dal 1 gennaio 2017 le aziende che occupano tra i 15 e i 35 dipendenti saranno tenute ad assumere un lavoratore disabile entro i sessanta giorni dall’insorgenza dell’obbligo esattamente come gli altri datori di lavoro. Più oneroso l’esonero dall’obbligo di assunzioni in caso di aziende con addetti impegnati in lavorazioni che comportino un’esposizione al rischio con tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille; in questo caso infatti occorrerà, oltre ad autocertificare il rischio, versare una quota pari a 30,64€ per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile non occupato.
Per quel che attiene la tematica della sicurezza è importante rilevare l’inclusione dei lavoratori accessori, con committenti professionisti o imprenditori, tra i soggetti destinatari delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori. In ultimo si segnalano ulteriori semplificazioni, ma che entreranno in vigore solo successivamente, quali l’abrogazione dell’obbligo di inoltro di certificazioni in caso di infortuni e del relativo registro.
 
 

Lavoro nero e maxisanzioni: circolare del Ministero

Il Ministero del lavoro chiarisce i termini temporali di applicabilità della nuova disciplina di maxi sanzioni per il lavoro nero del D. Lgs. n. 151/2015
Nella lettera circolare n. 16494 di ieri 7  ottobre 2015 , il Ministero del lavoro ha fornito informazioni sulle novità introdotte dal  decreto legislativo 151/2015   in materia di sanzioni per il lavoro nero.  Si specifica che l'inasprimento delle sanzioni e la nuova  procedura di "diffida" si applica sia  sugli illeciti compiuti dal giorno di entrata in vigore del decreto, ossia il 24 settembre 2015 che sulle condotte illecite iniziate prima ma proseguite dopo la data del 24 settembre . In questo ultimo caso non si applicano  le  sanzioni di cui all’art.19, co.2 e 3, D.Lgs. n.276/03, relative alla mancata comunicazione obbligatoria e alla mancata consegna della lettera di assunzione.


https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/20503-lavoro-nero-e-maxisanzioni-circolare-del-ministero.html

lunedì 28 settembre 2015

Incentivo all'esodo: escluso dall'imponibile previdenziale

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza 10046/2015, ha precisato che la disciplina normativa prevede una definizione di esodo più ampia, secondo cui l'esenzione va estesa a tutte le erogazioni la cui funzione, secondo la volontà contrattuale o il comportamento delle parti, sia quella di agevolare lo scioglimento del rapporto di lavoro (vanno escluse dall'imponibile contributivo le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro allo scopo di incentivare l'esodo dei lavoratori).


Lavoro intermittente (a chiamata)

Dal 01/06/2015 il modello UNI_Intermittenti dovrà essere inoltrato al nuovo indirizzo PEC:
intermittenti@pec.lavoro.gov.it


Lavoro autonomo: i prelevamenti non sono ricavi in nero.

La Corte di Cassazione, con sentenza n° 12021/15 depositata il 10/06/2015, conferma che i prelevamenti dal conto corrente di un lavoratore autonomo non possono essere considerati ricavi in nero e si conferma, di fatto, alle prescrizioni della Corte Costituzionale che , lo ricordiamo, con sentenza n° 228/2014 stabilì l'illegittimità dell'accertamento per maggior reddito sulla presunzione che i prelievi ingiustificati da conto corrente bancario siano ricavi omessi.


Lavoro accessorio: voucher

Viene elevato il tetto dell'importo per il lavoratore fino a 7.000 €, restando comunque nei limiti della no-tax area, e verrà introdotta la tracciabilità per evitare, così, un loro uso improprio, prevedendo, da un lato, che il committente imprenditore o professionista possa acquistare il voucher solo in via telematica, dall'altro che debba comunicare preventivamente quale uso farà dei voucher, indicando il codice fiscale del lavoratore e il luogo di svolgimento della prestazione, in un arco temporale di 30 giorni.


Mansioni

Viene previsto che il lavoratore può essere assegnato a qualunque mansione del livello di inquadramento, così com'è previsto nel lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (art. 52 Delgs 165/2001), purchè rientranti nella medesima categoria e non più soltanto a mansioni "equivalenti", a mansioni, cioè, che implicano l'utilizzo della medesima professionalità.
In presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e negli altri casi individuati dai contratti collettivi l'impresa potrà modificare le mansioni di un lavoratore fino ad un livello, senza modificare il suo trattamento economico (salvo trattamenti accessori legati alla specifica modalità di svolgimento del lavoro).

Co.co.co e Co.co.pro: Nuova disciplina dal 25/06/2015

Il 24/06/2015 è stato pubblicato in GU il D.Lgs n° 81/2015, recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della Legge 10/12/2014, n° 183".

Dal 25/06/2015 i datori di lavoro/committenti non potranno più fare ricorso al contratto co.co.pro., in quanto sono venute meno tutte le norme che regolano l'istituto (art. 61 -69bis del Dlgs 10/09/2003, n° 276 - Legge Biagi). Resteranno in piedi, fino alla loro nature scadenza, i contratti in essere.


giovedì 24 settembre 2015

Lavoro Festivo: Sentenza 16592 07/082015

Con la sentenza n° 16592 del 07/08/2015 la Corte di Cassazione ha ribadito il divieto di lavorare nei giorni festivi senza il consenso. Il datore di lavoro non può, quindi, pretendere che il lavoratore presti attività nei giorni di festività religiose o civili senza che quest'ultimo sia consenziente.

martedì 1 settembre 2015

Legge Fallimentare

http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/parlamento-pubblicata-legge-in-materia-fallimentare

Il Parlamento ha pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 50 alla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015, la legge n. 132 6 agosto 2015, di conversione (con modificazioni) del Decreto Legge n. 83 del 27 giugno 2015, che introduce importanti novità in materia fallimentare, civile, processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria.
Tra le altre cose, prevede nuovi limiti al pignoramento della pensione e dello stipendio (art. 13) e sui prelievi forzosi sui conti correnti nei casi in cui un creditore abbia a che fare con un debitore insolvente.
Questi i nuovi valori:
  • pensioni: non possono essere toccate fino alla cifra di 672,00 euro al mese (corrispondente al 150% dell’assegno sociale),
  • stipendi: non possono essere toccati fino a 1.344,00 euro al mese (il triplo dell’assegno sociale).

venerdì 26 giugno 2015

Lavoro Accessorio (Voucher): NUOVO ADEMPIMENTO



Il legislatore con l’art. 49, co. 3 del D.L.vo n. 81/2015 (in vigore dal 25/06/2015) ha previsto, per il lavoro accessorio, in analogia con quanto già contemplato per le  comunicazioni preventive dei lavoratori intermittenti, una comunicazione, da parte dei committenti imprenditori o professionisti, prima dell’inizio della prestazione lavorativa (o con riferimento ad un arco  temporale non superiore ai 30 giorni successivi) che riporti:
·         I dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore;
·         Il luogo di svolgimento della prestazione.
La novella prevede che tale comunicazione vada effettuata alla DTL territorialmente competente per via telematica (ivi compresi sms o email).
Nelle more di una circolare del Ministero del Lavoro che dia specifiche istruzioni operative in merito, riteniamo che il suddetto obbligo possa essere assolto mediante trasmissione alla DTL tramite posta elettronica all’indirizzo: DTL-xxxx@lavoro.gov.it ovvero sulla pec:DTL.xxxx@pec.lavoro.gov.it) (dove la xxxx deve essere sostituita dalla Provincia competente).
Per tutti gli altri committenti (non rientranti nella categoria degli imprenditori o dei professionisti) la nuova disciplina non prevede, invece, novità in merito all’obbligo comunicativo rispetto al passato; In questi ultimi casi, pertanto, si suggerisce di continuare ad operare così come avveniva in vigenza della  disciplina contenuta negli artt. 70-72 del D.Lgs. n. 276/2003 ora abrogata.
Per quanto concerne il periodo transitorio, l’art. 49, co. 8 del D.L.vo n. 81/2015, prevede che fino al 31 dicembre 2015 resta fermo l’utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del D.L.vo n. 81/2015.

http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/dottrina-per-il-lavoro-la-nuova-comunicazione-per-il-lavoro-accessorio

http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2015/06/81-2015-dlvo-Riordino-contratti-lavoro.pdf

Congedo parentale. Le nuove misure

Esteso il congedo di maternità parzialmente retribuito (30%): si passa dai 3 anni di età a 6 anni

Nel Consiglio dei ministri, tenutosi giovedì 11 giugno 2015 a Palazzo Chigi, il Governo ha approvato in via definitiva il decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro. Il provvedimento, in particolare, interviene prevalentemente sul Testo Unico a tutela della maternità (n. 151 del 26 marzo 2001), e reca misure volte a sostenere le cure parentali e a tutelare in particolare le madri lavoratrici.

Il decreto approderà a breve in Gazzetta Ufficiale, affinché possa entrare in vigore a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Congedo di maternità
– In primis, il decreto interviene sul congedo obbligatorio di maternità, al fine di rendere più flessibile la possibilità di fruirne in casi particolari come quelli di parto prematuro o di ricovero del neonato. Il decreto, in particolare, prevede un'estensione massima dell'arco temporale di fruibilità del congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12. Mentre quello parzialmente retribuito (30%) viene portato dai 3 anni di età a 6 anni; per le famiglie meno abbienti tale beneficio può arrivare sino ad 8 anni. Analoga previsione viene introdotta per i casi di adozione o di affidamento.

Congedo di paternità
– Per quanto concerne i congedi di paternità, viene estesa a tutte le categorie di lavoratori, e quindi non solo per i lavoratori dipendenti come attualmente previsto, la possibilità di usufruire del congedo da parte del padre nei casi in cui la madre sia impossibilitata a fruirne per motivi naturali o contingenti. Inoltre, sono state introdotte norme volte a tutelare la genitorialità in caso di adozioni e affidamenti prevedendo estensioni di tutele già previste per i genitori naturali. Importante l’estensione dell’istituto della automaticità delle prestazioni (ovvero l’erogazione dell’indennità di maternità anche in caso di mancato versamento dei relativi contributi) anche ai lavoratori e alle lavoratrici iscritti alla gestione separata di cui alla legge n. 335/95 non iscritti ad altre forme obbligatorie.

Altre disposizioni – Il decreto contiene anche due disposizioni innovative in materia di telelavoro e di donne vittime di violenza di genere. La norma sul telelavoro prevede benefici per i datori di lavoro privato che vi facciano ricorso per venire incontro alle esigenze di cure parentali dei loro dipendenti. La seconda norma invece, introduce il congedo per le donne vittime di violenza di genere e inserite in percorsi di protezione debitamente certificati. In pratica, si prevede la possibilità per le lavoratrici dipendenti di datore di lavoro pubblico o privato, con esclusione del lavoro domestico, nonché per le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata o continuativa di astenersi dal lavoro, per un massimo di tre mesi, per motivi legati a tali percorsi, garantendo loro la retribuzione e gli altri istituti connessi.
 

venerdì 29 maggio 2015

INPS: cir. 109 – assegno per il nucleo familiare – nuovi livelli reddituali dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016

L’Inps, con la circolare n. 109 del 27 maggio 2015pdf_icon, comunica le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonchè i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016, alle diverse tipologie di nuclei familiari.
 Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
 Scarica le Tabelle xls-30
 

Cassazione: Facebook incastra il lavoratore

Una sentenza apre alla possibilità di controlli (e licenziamenti) per l'utilizzo dei social network sul posto di lavoro. Anche tramite fake account e geolocalizzazioni: del resto, il lavoratore ha accettato di condividere pubblicamente i propri dati
 
Roma - I datori di lavoro possono esercitare un controllo sui propri dipendenti monitorandone l'utilizzo dei social network e delle app di messaggistica anche assumendo identità fittizie. E - in caso di utilizzo sul posto di lavoro - possono anche licenziarli.

A riferirlo è la sentenza 17 dicembre 2014-27 maggio 2015, n. 10955 della Corte di Cassazione che sembra porsi in antitesi con la giurisprudenza in materia di tecnocontrollo e il trend seguito negli altri paesi, dove anzi i mezzi di comunicazione digitali sono spesso visti come un mezzo di coercizione del datore di lavoro. Anche lo stesso Statuto dei lavoratori italiano vieta (all'art. 4) i controlli a distanza sull'attività del personale, un divieto peraltro già ridimensionato da alcune previsioni del Jobs Act che aprono la porta al tecnocontrollo dei dipendenti facilitando i controlli sugli strumenti di lavoro (PC, Tablet e telefoni aziendali).
 

venerdì 22 maggio 2015

Messaggio INPS: regolarità contributiva - benefici normativi e contributivi

http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-verifica-della-regolarita-contributiva-per-la-fruizione-dei-benefici-normativi-e-contributivi-notifica-dei-preavvisi-di-irregolarita

L’Inps, con il messaggio n. 3454 del 21 maggio 2015pdf_icon,  in vista del prossimo rilascio del nuovo sistema di gestione del DURC delineato dal D.L. n. 34/2014 (DURC on line), comunica che sono in corso di ultimazione le operazioni di controllo della regolarità ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi. Pertanto, nel corso della terza decade del mese di maggio 2015, terminato il predetto aggiornamento, verranno riavviate le operazioni di spedizione dei preavvisi di irregolarità ai fini della fruizione dei citati benefici normativi e contributivi.
Nei confronti dei datori di lavoro – individuati tramite matricola aziendale – che risulteranno regolari alla data del controllo, i sistemi informativi centrali attiveranno la segnalazione di sussistenza dei presupposti di regolarità contributiva per l’accesso alla fruizione dei predetti benefici normativi e contributivi. In particolare, all’interno del Cassetto previdenziale aziende, sarà generato un semaforo verde in relazione ai mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2015; sarà, inoltre, consolidato il semaforo verde in relazione a eventuali situazioni di irregolarità (semaforo rosso) rilevate nei mesi pregressi e che non siano state oggetto del precedente preavviso.
L’invio del preavviso interesserà le matricole aziendali che risultano attive nel mese di maggio 2015 e che presentano situazioni di irregolarità (semaforo rosso) accertate a partire da gennaio 2008 e tuttora sussistenti.
Poiché l’ultimo preavviso di irregolarità è stato inviato nel mese di maggio 2014, con la presente operazione verranno gestite le situazioni irregolari  rilevate a maggio 2015, con la seguente precisazione:
a)   per i datori di lavoro ai quali, nel mese di maggio 2014, è stato regolarmente notificato il preavviso l’attività di controllo e il consolidamento della regolarità/irregolarità aziendale riguarderanno:
·         i periodi di competenza da 06/2014 a 05/2015 in ipotesi di mancata regolarizzazione a seguito del precedente preavviso;
·         i periodi di competenza da 09/2014 a 05/2015 per le situazioni regolarizzate entro i termini;
b)   per i datori di lavoro ai quali, nel mese di maggio 2014, non è stato regolarmente notificato il preavviso , invece, l’attività di controllo e il consolidamento della regolarità/irregolarità aziendale interesseranno i periodi di competenza da 12/2012 a 05/2015.
Il preavviso di irregolarità viene inviato tramite PEC all’intermediario delegato; nell’ipotesi in cui non sia disponibile l’indirizzo PEC dell’intermediario delegato, il preavviso viene inviato all’indirizzo PEC del datore di lavoro o, in mancanza, del suo titolare/legale rappresentante; in mancanza di indirizzo PEC, la comunicazione viene spedita all’azienda con Raccomandata A/R. In futuro, il preavviso sarà prioritariamente spedito all’indirizzo PEC del datore di lavoro ovvero del titolare/legale rappresentante e, solo in mancanza dei predetti indirizzi, all’indirizzo PEC dell’intermediario delegato.
Il preavviso non verrà inviato alle posizioni contributive che, ancorché ancora attive negli archivi dell’Istituto, risultano sospese o inattive a seguito di controlli automatizzati effettuati presso gli archivi delle CCIAA; nei confronti delle stesse le Sedi territoriali dell’Istituto avranno cura di avviare una specifica attività di controllo sulla base delle liste fornite dalla Direzione Generale dell’Istituto.
Per le matricole aziendali sospese o cessate (contraddistinte dal semaforo nero) che presentano periodi di irregolarità antecedenti la sospensione o la cessazione della posizione contributiva e in relazione ai quali non è stata effettuata la verifica e il consolidamento (periodi contraddistinti dal semaforo rosso), la rielaborazione e l’eventuale spedizione dei preavvisi di irregolarità verrà effettuata nel mese di giugno 2015.
Per consentire il tempestivo aggiornamento delle situazioni di irregolarità contestate è necessario che, nel termine assegnato dal preavviso (15 gg.), il datore di lavoro ponga in essere tutte le attività necessarie a ripristinare la regolarità aziendale. Entro il suddetto termine sarà altresì necessario evidenziare eventuali anomalie che determinano effetti sulla posizione contributiva aziendale.
A tal fine i datori di lavoro dovranno avvalersi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale aziende selezionando la voce “Durc interno (regolarità contributiva)” all’interno dell’oggetto “Agevolazioni contributive”.
L’Istituto richiama l’attenzione sulla necessità di potenziare i consueti canali di comunicazione con i datori di lavoro e gli intermediari delegati. Difatti, è di tutta evidenza che gli adempimenti di cui trattasi, ancorché caratterizzati da indubbi profili di complessità e gravosità, sono prodromici all’entrata in funzione del nuovo sistema del Durc on-line e risultano, pertanto, utili a ridurre il rischio di anomalie ed errori nella generazione automatizzata del Documento unico di regolarità contributiva.


Fonte: Inps

lunedì 27 aprile 2015

CIG in deroga negli Studi Professionali



Min.Lavoro: CIG in deroga anche negli studi professionali
La Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha emanato la nota prot. 7518 del 25 marzo 2015, con la quale ordina di dare puntuale esecuzione a quanto disposto dal Consiglio di Stato [ordinanza n. 1108/2015], consentendo agli Studi Professionali, in attesa che il TAR si pronunci in merito, l’accesso alla CIG in deroga.
Ricordo che la ricorrente è la Confederazione Italiana Libere Professioni –Confprofessioni.



L’Ordinanza n. 1108/2015 del Consiglio di Stato

Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della fase cautelare, i motivi addotti della parte appellante sembrerebbero essere sostenuti da argomentazioni convincenti, soprattutto con riguardo alle disposizioni contenute nel decreto interministeriale del 1 agosto 2014, nella parte in cui esclude gli studi professionali del trattamento di CIG in deroga, per i profili relativi alla eventuale discriminazione operata nei confronti della categoria dei liberi professionisti e del personale che lavora presso di loro, tenuto conto dei vincoli comunitari in materia di definizione di impresa;
Ritenuto che, quanto al periculum in mora, sussiste il pregiudizio di cui all’articolo 55 del codice del processo amministrativo, dal momento che l’esecuzione dell’ordinanza impugnata comporterebbe l’effettiva e grave compromissione della attività economica del comparto in questione e dei livelli occupazionali da questi assicurati;
Ritenuto che debba conseguentemente essere accolto l’appello cautelare per la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 55, comma 10 del c.p.a.;
Ritenuto che sussistono le condizioni per compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello cautelare (ricorso n. 622 del 2015) e, per l’effetto, sospende l’esecuzione dell’ordinanza impugnata.

Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia trasmessa al TAR Lazio per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’articolo 55, comma 10 del c.p.a.

CCNL Terziario - Accordo 30/03/2015


E’ stato sottoscritto – nella giornata del 30 marzo 2015 – da Confcommercio con  Filcams-Cgil,  Fisascat-Cisl e Uiltucs–Uil, l’accordo per il rinnovo del contratto nazionale del terziario, della distribuzione e dei servizi che decorre dal 1° aprile 2015 e sino al 31 dicembre 2017.
L’intesa prevede un incremento salariale di 85,00 euro lordi a regime per il IV livello di inquadramento su 14 mensilità.
Sul versante normativo sono state aggiornate le tematiche relative all’orario di lavoro e ai regimi di flessibilità, al mercato del lavoro, con particolare riferimento ai contratti a tempo determinato, e alla classificazione, in particolare per il comparto delle aziende di informatica e telecomunicazioni.

In particolare, nei periodi di picco di lavoro (come per  esempio il periodo natalizio o i saldi per i negozi ma anche  giugno per le aziende che fanno servizi alle imprese) le imprese  potranno chiedere ai loro dipendenti di lavorare quattro ore in  più (per un massimo di 16 settimane nell’arco di 12 mesi) senza  che sia necessario l’ok del sindacato né del lavoratore stesso e  senza  che si paghi lo straordinario. Naturalmente le ore saranno  recuperate (nell’arco dei 12 mesi seguenti) ma in periodi che per l’azienda sono meno impegnativi e nei quali c’è meno bisogno  di personale, una flessibilità molto importante in un settore nel quale sono frequenti i picchi di attività. L’intesa prevede anche  norme sul  sottoinquadramento nel caso di assunzione di persone ”deboli” come i disoccupati o coloro che hanno concluso l’apprendistato senza che ci sia stata una stabilizzazione. Con queste persone può essere stipulato un contratto a tempo determinato di 12 mesi con 6 mesi con un sottoinquadramento di due livelli e 6 mesi con un sottoinquadramento di un livello. Il sottoinquadramento di un livello è concesso per altri 24 mesi in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato.

giovedì 23 aprile 2015

Microcredito: slitta a metà maggio la possibilità di accesso

Slitta l’accesso ai fondi del Microcredito. Il decreto dello Sviluppo economico sta, infatti, ritardando la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale in quanto ancora al vaglio della Corte dei Conti. Dopo bisognerà attendere la successiva pubblicazione della circolare operativa da parte del gestore del Fondo nei successivi 15 giorni. Presumibilmente, l’inizio della procedura scatterà non prima di metà maggio". E' quanto spiega la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro che ha raccolto, nella circolare numero 8 del 2015, le Faq ricevute in queste settimane dai colleghi, per risolvere le perplessità sollevate finora sul fondo.
"Il ritardo è anche motivato -fa notare la Fondazione Studi- visto l’interesse suscitato presso gli italiani dalla ricerca di una strategia per aumentare la platea dei destinatari. Poiché il ministero, infatti, presterà solo la garanzia (e non provvederà ad erogare direttamente i fondi), si sta ipotizzando la possibilità di utilizzare un sistema di leva fiscale e di non immobilizzare l’intera cifra del prestito oggetto della garanzia, bensì una cifra inferiore".
"Di conseguenza, i 40 milioni disponibili potrebbero raggiungere molti più soggetti. In attesa dell’operatività dei bandi, quindi, la pagina speciale del sito www.consulentidellavoro.it dedicata al Microcredito si implementa di un nuovo servizio: le faq che risolvono le prime perplessità sulla procedura. Le faq saranno implementate e aggiornate nel corso delle settimane a seconda delle novità che interverranno. Nel frattempo il gestore del fondo ha istituito la sezione 'Microcredito' del sito www.fondidigaranzia.it", conclude.
 

lunedì 23 marzo 2015

Dr Job / Il «superamento» del contratto a progetto: video online su Job24, concentrato nel post

Che fine fanno i contratti a progetto? E le partite Iva? Ci sarà ancora spazio per il lavoro parasubordinato nelle aziende ?  Di questo tratta la terza puntata del nostro “Jobs Act in progress” spiegato  dagli esperti avvocati giuslavoristi dello Studio Trifirò & Partners  . La videointervista con l’avv Tommaso Targa  é online sul canale lavoro  Job24.  Nel post qui sotto, il “succo” superconcentrato in quattro domande …
 

Governo: pubblicato il DPCM con le modalità per il TFR in Busta paga

Il Governo ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 29 del 20 febbraio 2015pdf_icon, con il regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018.
Il decreto disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni previste dalla Legge di Stabilità 2015 (articolo 1, commi da 26 a 34, Legge n. 190/2014), al fine di vedersi corrisposto, in busta paga, il TFR maturando.
Questo è il modulo che il lavoratore dovrà compilare per la richiesta.

http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-pubblicato-il-dpcm-con-le-modalita-per-avere-il-tfr-in-busta-paga

mercoledì 18 febbraio 2015

INPS: istruzioni per la fruizione dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2015

L’Inps, con un messaggio n. 1144 del 13 febbraio 2015pdf_icon (non ancora pubblicato sul proprio sito), fornisce, ai datori di lavoro, le istruzioni tecniche per la fruizione dell’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato introdotto dall’art. 1, commi 118 e seguenti della legge n. 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015).
I datori di lavoro aventi titolo all’esonero contributivo in oggetto devono inoltrare all’Inps, prima della trasmissione della denuncia contributiva del primo mese in cui si intende esporre l’esonero medesimo, la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione “6Y”, avente il significato di “Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014”. Detta richiesta andrà effettuata avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo oggetto la denominazione “esonero contributivo triennale legge n. 190/2014”, utilizzando la seguente locuzione: “Richiedo l’attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla legge n. 190/2014, art. 1, commi 118 e seguenti, come da circolare n. 17/2015”.
La sede territorialmente competente attribuirà il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva interessata con validità 1.1.2015-31.12.2018, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo cassetto previdenziale.
Il controllo in ordine alla legittimità di fruizione dell’esonero contributivo in oggetto sarà realizzato attraverso l’istituenda base dati “lavoratori agevolati”.
Datori di lavoro agricolo
Anche nel caso si voglia accedere all’incentivo introdotto dall’art. 1, comma 119, della L. 190/2014 è necessario inoltrare all’INPS specifica istanza.
Detta istanza potrà essere inviata esclusivamente in via telematica accedendo al modello di comunicazione “ASSUNZIONE OTI 2015” disponibile all’interno del “Cassetto previdenziale aziende agricole”_ sezione “Comunicazioni bidirezionale – Invio Comunicazione”. Del rilascio del modulo verrà dato apposito avviso sul sito internet dell’INPS.
Il citato termine di quattordici giorni lavorativi previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio è perentorio. L’inosservanza dello stesso determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme di cui alla sezione prima della domanda.
L’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettuerà i necessari controlli in ordine al possesso dei requisiti di legge per il diritto all’esonero e provvederà ad attribuire un esito positivo o negativo, visualizzabile dall’utente.

giovedì 22 gennaio 2015

Legge di Stabilità 190/2014: Responsabilità solidale nel contratto di trasporto

Con i commi 246 e 247 viene stabilita una solidarietà tra committente e vettore, fermo restando che essa è esclusa allorquando il committente abbia acquisito il DURC del vettore o ne accerti la regolarità via internet allorquando sarà resa disponibile dal Comitato Centrale per l’Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto per conto terzi.
Si considera vettore anche l’impresa iscritta nell’apposito albo dell’autotrasporto di cose per conto terzi associata ad una cooperativa, aderente ad un consorzio o parte di una rete di imprese, allorquando esegua prestazioni di trasporto ad essa affidare dal raggruppamento al quale aderisce.
Si considera committente anche l’impresa iscritta all’albo delle imprese che esercitano autotrasporto di cose per conto terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all’affidamento del trasporto.
Nel caso in cui non venga acquisito il DURC il committente resta obbligato in solido sia nei confronti del vettore che dei sub vettori, entro un anno dalla cessazione del contratto di trasporto (e non entro in due previsti dall’art. 29 del D.L.vo n. 276/2003 per il contratto di appalto), per le retribuzioni dei lavoratori impiegati, per la contribuzione e per i premi assicurativi, limitatamente alle prestazioni ricevute durante l’esecuzione del contratto. Il committente che ha onorato il debito può esercitare azione di regresso nei confronti del coobbligato.
Qualora il contratto non sia stato stipulato per iscritto ed il vettore non abbia acquisito il DURC, la responsabilità del committente si allarga agli obblighi fiscali ed alle violazioni del codice della strada.
Lo stesso discorso va fatto per il vettore nei confronti del sub vettore (art. 6 – ter del D.L.vo n. 286/2005): se il primo acquisisce il DURC prima dello svolgimento del contratto e , poi, alla fine, viene esclusa la solidarietà.
Il sub vettore non può affidare ad altri lo svolgimento della prestazione di trasporto. Se lo fa il contratto è nullo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già effettuate. In tal caso il sub vettore successivo ha diritto a percepire il compenso previsto per il primo sub vettore, dietro presentazione della fattura. In caso di inadempimento degli obblighi fiscali, retributivi, contributivi ed assicurativi il sub vettore che affida lo svolgimento della prestazione ad altro sub vettore assume gli oneri e le responsabilità connesse alla verifica della regolarità, rispondendone direttamente.

Eventuali controversie tra vettore e sub vettore sono sottoposte, prima del giudizio, quale condizione di procedibilità, alla negoziazione assistita da uno o più avvocati, secondo la previsione del D.L. n. 132/2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162/2014.

Legge di Stabilità 190/2014: Abrogazione agevolazioni L 407/1990 (Disoccupazione)

A far data dal 1° gennaio 2015 viene cancellato (comma 121) l’incentivo previsto per l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi e dei cassaintegrati straordinari da un uguale periodo. Il Legislatore assicura il riconoscimento dei benefici, fino a scadenza, per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2014.

Legge di Stabilità 190/2014: Esonero contributivo (agevolazioni)

I datori di lavoro che nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2015 assumono a tempo indeterminato lavoratori hanno diritto ad un esonero contributivo sulla loro quota per un massimo di 8.060 euro per ciascun anno di un triennio, con esclusione dei premi INAIL.
Queste le condizioni:
a) sono esclusi i datori di lavoro domestici;
b) non si applica al contratto di apprendistato;
c) sono esclusi quei lavoratori che nei sei mesi precedenti l’assunzione erano titolari di un rapporto a tempo indeterminato anche con altro datore di lavoro;
d) sono esclusi quei lavoratori che nei 3 mesi antecedenti il 1° gennaio 2015 erano in forza a tempo indeterminato presso società controllate o collegate ex art. 2359 c.c. o sulle quali il controllo è esercitato anche per interposta persona;
e) l’assunzione può riguardare anche lavoratori che, con l’impresa assumente, hanno avuto (o hanno) rapporti di lavoro autonomo o subordinato come collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, partite IVA, associazioni in partecipazione, prestazioni accessorie, contratti intermittenti, contratti a termine;
f) nel settore agricolo le assunzioni non possono riguardare lavoratori che sono stati a tempo indeterminato (OTI) nel corso del 2014 o lavoratori a tempo determinato (OTD) che nel medesimo anno abbiano avuto un numero non inferiore a 250 giornate, risultanti dagli elenchi anagrafici.
L’incentivo per questo settore è a domanda. L’INPS evade le istanze, seguendo l’ordine cronologico e fino ad esaurimento fondi.

Le imprese debbono rispettare:
a) la regolarità contributiva;
b) la conformità in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
c) il rispetto del trattamento economico e normativo del CCNL e, se esistente, della contrattazione di secondo livello;

d) il rispetto dei diritti di precedenza previsti dall’art. 4, commi 12, 13 e 15 della legge n. 92/2012