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venerdì 26 giugno 2015

Lavoro Accessorio (Voucher): NUOVO ADEMPIMENTO



Il legislatore con l’art. 49, co. 3 del D.L.vo n. 81/2015 (in vigore dal 25/06/2015) ha previsto, per il lavoro accessorio, in analogia con quanto già contemplato per le  comunicazioni preventive dei lavoratori intermittenti, una comunicazione, da parte dei committenti imprenditori o professionisti, prima dell’inizio della prestazione lavorativa (o con riferimento ad un arco  temporale non superiore ai 30 giorni successivi) che riporti:
·         I dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore;
·         Il luogo di svolgimento della prestazione.
La novella prevede che tale comunicazione vada effettuata alla DTL territorialmente competente per via telematica (ivi compresi sms o email).
Nelle more di una circolare del Ministero del Lavoro che dia specifiche istruzioni operative in merito, riteniamo che il suddetto obbligo possa essere assolto mediante trasmissione alla DTL tramite posta elettronica all’indirizzo: DTL-xxxx@lavoro.gov.it ovvero sulla pec:DTL.xxxx@pec.lavoro.gov.it) (dove la xxxx deve essere sostituita dalla Provincia competente).
Per tutti gli altri committenti (non rientranti nella categoria degli imprenditori o dei professionisti) la nuova disciplina non prevede, invece, novità in merito all’obbligo comunicativo rispetto al passato; In questi ultimi casi, pertanto, si suggerisce di continuare ad operare così come avveniva in vigenza della  disciplina contenuta negli artt. 70-72 del D.Lgs. n. 276/2003 ora abrogata.
Per quanto concerne il periodo transitorio, l’art. 49, co. 8 del D.L.vo n. 81/2015, prevede che fino al 31 dicembre 2015 resta fermo l’utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del D.L.vo n. 81/2015.

http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/dottrina-per-il-lavoro-la-nuova-comunicazione-per-il-lavoro-accessorio

http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2015/06/81-2015-dlvo-Riordino-contratti-lavoro.pdf

Congedo parentale. Le nuove misure

Esteso il congedo di maternità parzialmente retribuito (30%): si passa dai 3 anni di età a 6 anni

Nel Consiglio dei ministri, tenutosi giovedì 11 giugno 2015 a Palazzo Chigi, il Governo ha approvato in via definitiva il decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro. Il provvedimento, in particolare, interviene prevalentemente sul Testo Unico a tutela della maternità (n. 151 del 26 marzo 2001), e reca misure volte a sostenere le cure parentali e a tutelare in particolare le madri lavoratrici.

Il decreto approderà a breve in Gazzetta Ufficiale, affinché possa entrare in vigore a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Congedo di maternità
– In primis, il decreto interviene sul congedo obbligatorio di maternità, al fine di rendere più flessibile la possibilità di fruirne in casi particolari come quelli di parto prematuro o di ricovero del neonato. Il decreto, in particolare, prevede un'estensione massima dell'arco temporale di fruibilità del congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12. Mentre quello parzialmente retribuito (30%) viene portato dai 3 anni di età a 6 anni; per le famiglie meno abbienti tale beneficio può arrivare sino ad 8 anni. Analoga previsione viene introdotta per i casi di adozione o di affidamento.

Congedo di paternità
– Per quanto concerne i congedi di paternità, viene estesa a tutte le categorie di lavoratori, e quindi non solo per i lavoratori dipendenti come attualmente previsto, la possibilità di usufruire del congedo da parte del padre nei casi in cui la madre sia impossibilitata a fruirne per motivi naturali o contingenti. Inoltre, sono state introdotte norme volte a tutelare la genitorialità in caso di adozioni e affidamenti prevedendo estensioni di tutele già previste per i genitori naturali. Importante l’estensione dell’istituto della automaticità delle prestazioni (ovvero l’erogazione dell’indennità di maternità anche in caso di mancato versamento dei relativi contributi) anche ai lavoratori e alle lavoratrici iscritti alla gestione separata di cui alla legge n. 335/95 non iscritti ad altre forme obbligatorie.

Altre disposizioni – Il decreto contiene anche due disposizioni innovative in materia di telelavoro e di donne vittime di violenza di genere. La norma sul telelavoro prevede benefici per i datori di lavoro privato che vi facciano ricorso per venire incontro alle esigenze di cure parentali dei loro dipendenti. La seconda norma invece, introduce il congedo per le donne vittime di violenza di genere e inserite in percorsi di protezione debitamente certificati. In pratica, si prevede la possibilità per le lavoratrici dipendenti di datore di lavoro pubblico o privato, con esclusione del lavoro domestico, nonché per le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata o continuativa di astenersi dal lavoro, per un massimo di tre mesi, per motivi legati a tali percorsi, garantendo loro la retribuzione e gli altri istituti connessi.