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giovedì 22 gennaio 2015

Legge di Stabilità 190/2014: Responsabilità solidale nel contratto di trasporto

Con i commi 246 e 247 viene stabilita una solidarietà tra committente e vettore, fermo restando che essa è esclusa allorquando il committente abbia acquisito il DURC del vettore o ne accerti la regolarità via internet allorquando sarà resa disponibile dal Comitato Centrale per l’Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto per conto terzi.
Si considera vettore anche l’impresa iscritta nell’apposito albo dell’autotrasporto di cose per conto terzi associata ad una cooperativa, aderente ad un consorzio o parte di una rete di imprese, allorquando esegua prestazioni di trasporto ad essa affidare dal raggruppamento al quale aderisce.
Si considera committente anche l’impresa iscritta all’albo delle imprese che esercitano autotrasporto di cose per conto terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all’affidamento del trasporto.
Nel caso in cui non venga acquisito il DURC il committente resta obbligato in solido sia nei confronti del vettore che dei sub vettori, entro un anno dalla cessazione del contratto di trasporto (e non entro in due previsti dall’art. 29 del D.L.vo n. 276/2003 per il contratto di appalto), per le retribuzioni dei lavoratori impiegati, per la contribuzione e per i premi assicurativi, limitatamente alle prestazioni ricevute durante l’esecuzione del contratto. Il committente che ha onorato il debito può esercitare azione di regresso nei confronti del coobbligato.
Qualora il contratto non sia stato stipulato per iscritto ed il vettore non abbia acquisito il DURC, la responsabilità del committente si allarga agli obblighi fiscali ed alle violazioni del codice della strada.
Lo stesso discorso va fatto per il vettore nei confronti del sub vettore (art. 6 – ter del D.L.vo n. 286/2005): se il primo acquisisce il DURC prima dello svolgimento del contratto e , poi, alla fine, viene esclusa la solidarietà.
Il sub vettore non può affidare ad altri lo svolgimento della prestazione di trasporto. Se lo fa il contratto è nullo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già effettuate. In tal caso il sub vettore successivo ha diritto a percepire il compenso previsto per il primo sub vettore, dietro presentazione della fattura. In caso di inadempimento degli obblighi fiscali, retributivi, contributivi ed assicurativi il sub vettore che affida lo svolgimento della prestazione ad altro sub vettore assume gli oneri e le responsabilità connesse alla verifica della regolarità, rispondendone direttamente.

Eventuali controversie tra vettore e sub vettore sono sottoposte, prima del giudizio, quale condizione di procedibilità, alla negoziazione assistita da uno o più avvocati, secondo la previsione del D.L. n. 132/2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162/2014.

Legge di Stabilità 190/2014: Abrogazione agevolazioni L 407/1990 (Disoccupazione)

A far data dal 1° gennaio 2015 viene cancellato (comma 121) l’incentivo previsto per l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi e dei cassaintegrati straordinari da un uguale periodo. Il Legislatore assicura il riconoscimento dei benefici, fino a scadenza, per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2014.

Legge di Stabilità 190/2014: Esonero contributivo (agevolazioni)

I datori di lavoro che nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2015 assumono a tempo indeterminato lavoratori hanno diritto ad un esonero contributivo sulla loro quota per un massimo di 8.060 euro per ciascun anno di un triennio, con esclusione dei premi INAIL.
Queste le condizioni:
a) sono esclusi i datori di lavoro domestici;
b) non si applica al contratto di apprendistato;
c) sono esclusi quei lavoratori che nei sei mesi precedenti l’assunzione erano titolari di un rapporto a tempo indeterminato anche con altro datore di lavoro;
d) sono esclusi quei lavoratori che nei 3 mesi antecedenti il 1° gennaio 2015 erano in forza a tempo indeterminato presso società controllate o collegate ex art. 2359 c.c. o sulle quali il controllo è esercitato anche per interposta persona;
e) l’assunzione può riguardare anche lavoratori che, con l’impresa assumente, hanno avuto (o hanno) rapporti di lavoro autonomo o subordinato come collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, partite IVA, associazioni in partecipazione, prestazioni accessorie, contratti intermittenti, contratti a termine;
f) nel settore agricolo le assunzioni non possono riguardare lavoratori che sono stati a tempo indeterminato (OTI) nel corso del 2014 o lavoratori a tempo determinato (OTD) che nel medesimo anno abbiano avuto un numero non inferiore a 250 giornate, risultanti dagli elenchi anagrafici.
L’incentivo per questo settore è a domanda. L’INPS evade le istanze, seguendo l’ordine cronologico e fino ad esaurimento fondi.

Le imprese debbono rispettare:
a) la regolarità contributiva;
b) la conformità in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
c) il rispetto del trattamento economico e normativo del CCNL e, se esistente, della contrattazione di secondo livello;

d) il rispetto dei diritti di precedenza previsti dall’art. 4, commi 12, 13 e 15 della legge n. 92/2012

Legge di Stabilità 190/2014: IRAP

La legge n. 190/2014 ha ripristinato l’aliquota del 3,9%: le aziende che, nell’acconto di novembre, avevano pagato il 3,5%, adegueranno il tutto con il saldo di giugno senza alcuna sanzione.
Dall’esercizio 2015, chi ha in forza lavoratori con contratto a tempo indeterminato (in agricoltura anche con contratto a termine), potrà dedurre dalla base imponibile il costo totale dei suddetti prestatori (comma 20). 

Legge di Stabilità 190/2014: TFR in busta

L’art. 1, con i commi da 26 a 34, disciplina le modalità operative relative alla immissione del trattamento di fine rapporto maturato mensilmente in busta paga.
Con l’introduzione del comma 756 bis all’interno dell’art. 1 della legge n. 296/2006 (cosa avvenuta con il comma 26 dell’art. 1 della legge n. 190/2014), il Legislatore consente al dipendente privato (escluso quello domestico e quello agricolo) in forza da almeno sei mesi, per il periodo compreso tra il 1° marzo 2015 ed il 30 giugno 2018, di ottenere mensilmente in busta paga quanto maturato a titolo di TFR. La corresponsione mensile fa sì che quest’ultimo diventi integrazione della retribuzione, non soggetta a contributi previdenziali, ma assoggettata a tassazione ordinaria. Il lavoratore può chiedere che venga monetizzata anche la quota già destinata al fondo pensione, in ciò innovando quanto previsto nel D.L.vo n. 252/2005 allorquando si era detto che la scelta a favore del fondo non era revocabile se non nell’ipotesi del totale riscatto della posizione pensionistica. La quota di TFR non incide sul raggiungimento del limite reddituale per aver diritto al bonus di 80 euro.
Una volta espressa la volontà di percepire la quota di TFR mensilmente, questa non può esser revocata fino al 30 giugno del 2018.

Queste sono le misura principali previste:
a) i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che non intendano corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda del TFR, possono accedere ad un apposito finanziamento garantito da uno specifico fondo INPS. L’impresa può chiedere alla banca che aderirà alla convenzione ABI su base volontaria, di anticipare la somma al lavoratore. Essa verrà restituita alla fine del rapporto di lavoro con un tasso dell’1,5% oltre allo 0,75% del tasso di inflazione. La banca, in caso di mancato pagamento da parte dell’azienda, è garantita dal Fondo INPS (con contro – garanzia dello Stato). Per ottenere il finanziamento il datore di lavoro dovrà chiedere all’INPS, apposita certificazione del TFR maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore;
b) esonero dal versamento del contributo mensile (0,20% e 0,40% per i dirigenti industriali) al fondo di garanzia INPS del TFR relativamente alle quote maturate e liquidate ai dipendenti;
c) obbligo di versamento dei un contributo dello 0,20% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota di TFR liquidata ai dipendenti;
d) deducibilità fiscale dal reddito d’impresa di un importo pari al 6% del TFR liquidato;

e) i datori di lavoro da 50 dipendenti in su deducono fiscalmente dal reddito d’impresa un importo pari al TFR maturato, ed hanno l’esonero dal versamento del contributo mensile (0,20% e 0,40% per i dirigenti industriali) al fondo di garanzia INPS relativamente alle quote liquidate ai dipendenti.