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giovedì 22 gennaio 2015

Legge di Stabilità 190/2014: TFR in busta

L’art. 1, con i commi da 26 a 34, disciplina le modalità operative relative alla immissione del trattamento di fine rapporto maturato mensilmente in busta paga.
Con l’introduzione del comma 756 bis all’interno dell’art. 1 della legge n. 296/2006 (cosa avvenuta con il comma 26 dell’art. 1 della legge n. 190/2014), il Legislatore consente al dipendente privato (escluso quello domestico e quello agricolo) in forza da almeno sei mesi, per il periodo compreso tra il 1° marzo 2015 ed il 30 giugno 2018, di ottenere mensilmente in busta paga quanto maturato a titolo di TFR. La corresponsione mensile fa sì che quest’ultimo diventi integrazione della retribuzione, non soggetta a contributi previdenziali, ma assoggettata a tassazione ordinaria. Il lavoratore può chiedere che venga monetizzata anche la quota già destinata al fondo pensione, in ciò innovando quanto previsto nel D.L.vo n. 252/2005 allorquando si era detto che la scelta a favore del fondo non era revocabile se non nell’ipotesi del totale riscatto della posizione pensionistica. La quota di TFR non incide sul raggiungimento del limite reddituale per aver diritto al bonus di 80 euro.
Una volta espressa la volontà di percepire la quota di TFR mensilmente, questa non può esser revocata fino al 30 giugno del 2018.

Queste sono le misura principali previste:
a) i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che non intendano corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda del TFR, possono accedere ad un apposito finanziamento garantito da uno specifico fondo INPS. L’impresa può chiedere alla banca che aderirà alla convenzione ABI su base volontaria, di anticipare la somma al lavoratore. Essa verrà restituita alla fine del rapporto di lavoro con un tasso dell’1,5% oltre allo 0,75% del tasso di inflazione. La banca, in caso di mancato pagamento da parte dell’azienda, è garantita dal Fondo INPS (con contro – garanzia dello Stato). Per ottenere il finanziamento il datore di lavoro dovrà chiedere all’INPS, apposita certificazione del TFR maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore;
b) esonero dal versamento del contributo mensile (0,20% e 0,40% per i dirigenti industriali) al fondo di garanzia INPS del TFR relativamente alle quote maturate e liquidate ai dipendenti;
c) obbligo di versamento dei un contributo dello 0,20% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota di TFR liquidata ai dipendenti;
d) deducibilità fiscale dal reddito d’impresa di un importo pari al 6% del TFR liquidato;

e) i datori di lavoro da 50 dipendenti in su deducono fiscalmente dal reddito d’impresa un importo pari al TFR maturato, ed hanno l’esonero dal versamento del contributo mensile (0,20% e 0,40% per i dirigenti industriali) al fondo di garanzia INPS relativamente alle quote liquidate ai dipendenti.

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