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giovedì 19 ottobre 2017

Lavoro agile e telelavoro




Fac-simile:

Tra la ditta

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E la dipendente

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Con la presente Le comunichiamo di accogliere la Sua richiesta di svolgimento della prestazione lavorativa secondo la modalità denominata "lavoro agile", ai sensi degli articoli 18 e ss. della legge n. 81/2017.
La prestazione sarà regolata secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, (dal contratto collettivo aziendale del _________) e dal presente accordo individuale.

1) La prestazione lavorativa sarà svolta, dal ______ al _______/a tempo indeterminato con la seguenti modalità:
l'esecuzione della prestazione avverrà all'esterno dei locali aziendali per massimo n. ___ ore settimanali (e n. __ ore giornaliere), presso la Sua abitazione, altro luogo privato di Sua pertinenza, hub aziendali;
2) Durante lo svolgimento della prestazione in modalità "lavoro agile" la sede di lavoro resterà, ad ogni effetto diverso da quelli regolati nel presente accordo, quella aziendale sita in ________________, via _________________________ n. ___
3) La programmazione del lavoro agile avverrà con cadenza ______________ e dovrà essere previamente approvata dal responsabile del Suo ufficio. Le modifiche della programmazione sono possibili solo per le seguenti ragioni _____________ e con preavviso di ___________.
4) Lei è tenuto a garantire delle fasce orarie di disponibilità, che sono così collocate nel corso della giornata _________________. Durante tale arco temporale, è tenuto a mostrarsi reperibile al datore di lavoro e ai colleghi assicurando una risposta tempestiva. Al di fuori di tale arco temporale, la tempestività non è necessaria.
5) In ogni caso, è suo diritto disconnettersi dalle strumentazioni tecnologiche e informatiche dalle ore _______ alle ore _________. Per garantire il diritto alla disconnessione, sono adottate le seguenti misure tecniche e organizzative: ________________________.
6) La retribuzione resta invariata rispetto a quella da Lei attualmente percepita, ovverosia pari a _________. Anche le mansioni restano quelle fissate nel Suo contratto individuale di lavoro.
7) Al fine di consentire un proficuo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, l'azienda le fornisce in comodato d'uso, per tutta la durata necessaria, le seguenti strumentazioni e attrezzature: _____________________________ (ad esempio, pc portatile, tablet, …..). La relativa assistenza tecnica è a carico dell'azienda, ma grava su di Lei l'obbligo di custodia delle predette strumentazioni e attrezzature e quello di garantire la riservatezza dei dati in esse contenuti nel rispetto del disciplinare tecnico in materia di privacy aziendale e delle istruzioni che Le sono consegnate quale incaricato del trattamento dati.
In caso di malfunzionamento degli strumenti messi a Sua disposizione, l'azienda si riserva di richiamarLa in sede in attesa che il problema venga risolto.
8) La connessione internet resta a Suo carico, così come i costi per l'energia elettrica e la rete telefonica fissa, salvo il caso di prestazione svolta presso gli hub aziendali.
9) I controlli del datore di lavoro avverranno sempre nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge n. 300/1970.
10) Nel rispetto degli obblighi di sicurezza su di essa gravanti, l'azienda Le consegnerà annualmente un'informativa relativa ai rischi generici e specifici connessi alla particolare modalità con la quale svolge la Sua prestazione lavorativa e resta onerata di tutti gli altri adempimenti dovuti. Dal canto Suo, Lei è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione applicando correttamente le direttive aziendali.
10) Il recesso dal presente accordo è possibile con un preavviso di almeno __________ o senza preavviso in caso di giustificato motivo (contratto a tempo indeterminato) / Il recesso dal presente accordo prima della scadenza concordata è possibile solo in presenza di un giustificato motivo (contratto a tempo determinato).

Cordiali saluti.
Luogo, data ______________
Il datore di lavoro ________________ (firma)

Per ricevuta e accettazione

Il lavoratore _____________________ (firma)

martedì 17 ottobre 2017

Visto (permesso) per investitori

VISTO PER INVESTITORI

In Italia si prospettano interessanti novità per gli investitori stranieri. Con il disegno di legge di Bilancio per il 2017, infatti, è stata prevista l’introduzione di un “visto per investitori, che consentirà a coloro che desiderino effettuare un duraturo investimento in Italia, o una donazione che abbia ricadute benefiche per lo Stato, di fruire di un trattamento agevolato rispetto a quello previsto in via ordinaria nel caso di ingresso e soggiorno.
Si prevede, infatti, l’inserimento all’interno del Testo Unico sull’immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998) del nuovo art. 26 bis, che disciplina i requisiti e la procedura per la concessione del nuovo visto per investitori.
La caratteristica più importante di questa categoria di visto è che essa consente l’ingresso e il soggiorno in Italia, per periodi superiori a tre mesi, anche al di fuori delle quote previste dal Testo Unico. Difatti, mentre – in via generale – sono definite ogni anno con decreto le quote massime di stranieri da ammettere sul territorio italiano, gli investitori che beneficeranno del nuovo visto non subiranno tale restrizione, purché rispettino i requisiti previsti in generale per il suo ottenimento.
Al fine di ottenere il visto per investitori lo straniero dovrà effettuare, in via alternativa:
  1. un investimento di almeno 2 milioni di euro in titoli di Stato, che devono essere mantenuti per almeno due anni;
  2. un investimento di almeno 1 milione di euro in “strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia” (es. azioni) da mantenersi per almeno due anni;
  3. una donazione di tipo filantropico di almeno 1 milione di euro per sostenere un progetto di interesse pubblico, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell’immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici.
Inoltre, gli investitori dovranno:
– dimostrare di essere beneficiari o titolari effettivi degli importi sopra indicati, e che le somme siano disponibili e trasferibili in Italia;
– assumere formalmente, con apposita dichiarazione scritta, l’impegno di investire l’importo sopra indicato o di effettuare la donazione filantropica entro tre mesi dall’ingresso in Italia;
– dimostrare di avere risorse sufficienti, in aggiunta ai fondi citati, ai fini del proprio mantenimento durante il periodo di permanenza in Italia.
Per quanto riguarda i documenti necessari, si richiede il passaporto, con scadenza superiore di almeno tre mesi rispetto a quella del visto richiesto, la documentazione attestante la disponibilità dei fondi, la possibilità di trasferirli in Italia e la loro liceità, la descrizione delle caratteristiche e dell’identità del beneficiario dell’investimento o della donazione filantropica.
Il visto verrà abbinato ad un permesso di soggiorno biennale, con dicitura “per investitori” che sarà revocabile prima della scadenza, qualora l’investitore non abbia effettuato, entro il termine di tre mesi dal suo ingresso nel territorio italiano, l’investimento o la donazione a cui si era impegnato.
Si segnala, inoltre, che il suddetto permesso di soggiorno sarà prorogabile per ulteriori periodi di tre anni, qualora l’autorità amministrativa competente abbia valutato positivamente la documentazione attestante l’avvenuto integrale impiego della somma in questione nel prescritto termine di tre mesi e la circostanza che essa ancora risulti investita negli strumenti finanziari prescritti dalla norma in esame.
Ultima peculiarità di questa disposizione sarà la possibilità, per il titolare del “visto per investitori”, di essere accompagnato dai propri familiari che rientrano tra quelli aventi diritto al ricongiungimento, ai sensi dell’art. 29 del Testo Unico Immigrazione. Ad essi sarà rilasciato un “visto per motivi familiari” ai sensi dell’art. 30 del Testo Unico.
Nel complesso, è evidente che questa nuova tipologia di visto renderà più semplice l’ingresso e il soggiorno in Italia per fini di investimento.


link:

mercoledì 4 ottobre 2017

GMO e gravidanza: sentenza 22720 Cassazione


Con sentenza n. 22720 del 28 settembre 2017, la Corte di Cassazione ha affermato la illegittimità del licenziamento adottato da un datore di lavoro durante il periodo di gravidanza della lavoratrice, per chiusura di reparto, sia pure posticipato per gli effetti, alla fine del periodo di tutela. La Suprema Corte ha ritenuto che il licenziamento della lavoratrice sia da definirsi nullo in quanto le uniche eccezioni che lo consentono sono quelle indicate espressamente dall’art. 54 del decreto legislativo n. 151/2001. Con tale decisione viene confutato un precedente indirizzo espresso nella sentenza n. 23684/2004 con la quale si sosteneva che la clausola esonerativa dal divieto (cessazione dell’attività aziendale) fosse applicabile anche alla chiusura di un reparto dotato di autonomia funzionale. 

lunedì 2 ottobre 2017

Metalmeccanici Industria: welfare aziendale.

A seguito del rinnovo del CCNL Metalmeccanici Industria, è stato introdotto l’obbligo per il datore di lavoro di offrire ai dipendenti strumenti di welfare aziendale.

In sintesi, la ditta è tenuta a mettere a disposizione di ogni lavoratore beni o servizi per un importo pari a 100,00 euro (che aumenteranno a 150,00 per il 2018 e a 200,00 per il 2019).