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giovedì 29 novembre 2018

Ticket licenziamento (ripasso normativa)

http://www.dottrinalavoro.it/approfondimenti-c/ticket-licenziamento

Il contributo NASpI deve essere erogato dal datore di lavoro privato in caso di licenziamento del lavoratore assunto a tempo indeterminato. E comunque, in qualsiasi caso in cui il rapporto recede senza una volontà del lavoratore (es. dimissioni per giusta causa).
Il contributo è dovuto anche qualora il lavoratore non abbia maturato i requisiti soggettivi per l’accesso alla NASpI, ovvero il datore di lavoro è a conoscenza della ricollocazione del lavoratore presso altro impiego.
Il contributo, per l’anno 2018, è pari a 495,34 euro (41% di 1.208,15 euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni(l’importo massimo del contributo è pari a 1.486,02 euro per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi).
Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time. Infine, vanno calcolati i mesi superiori a 15 giorni: la quota mensile è pari a 41,28 euro/mese (495,34/12).
Il contributo va versato, in un’unica soluzione, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al licenziamento.
Si ricorda, infine, che in caso di licenziamenti collettivi al termine di una procedura di riduzione di personale che interessi le imprese ricadenti nel campo di applicazione della CIGS (comma 137, articolo 1, della legge n. 205/2017) il valore del ticket risulta raddoppiato. Da ciò discende che in caso di accordo sindacale, per un lavoratore con almeno 36 mesi di anzianità aziendale, il contributo di ingresso da pagare sarà pari a 2.972,04 euro, mentre in assenza di accordo sindacale esso salirà, per la medesima fattispecie, a 8.916,12 euro (tre volte il suo valore).

Fonte
Dottrinalavoro.it

lunedì 26 novembre 2018

Sintesi tempo determinato: CAUSALI


CAUSALI:
Tali condizioni, sono rappresentate esclusivamente da:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Note:

  • 1.     Per poter stipulare il contratto a tempo determinato, il datore di lavoro deve aver ottemperato agli obblighi sulla sicurezza del lavoro (TU 81/2008);
    2.     Nel caso in cui siano stati stipulati, in precedenza, contratti di somministrazione. Il lavoratore può essere assunto solo con CAUSALE;
    3.     Nel caso in cui siano stati stipulati, in precedenza, contratti a tempo determinato con lo stesso lavoratore (anche al di sotto dei 12 mesi). Il lavoratore può essere assunto solo con CAUSALE;
    4.     La CAUSALE è sempre necessaria quando si superano i 12 mesi (anche in virtù di una proroga. Per esempio primo contratto di 8 mesi, proroga di 7 mesi à è obbligatoria la causale)
  • martedì 20 novembre 2018

    Nuove funzionalità INPS per eventi cigo/cigs


    https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%203566%20del%2028-09-2018.htm


    Dichiarazione per stipula contratto a termine


    DICHIARAZIONE PER STIPULA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

    Parma, _____________

    Il sottoscritto _______________ in qualità di legale rappresentante della ditta __________________ avente sede legale in _______________________, C.F. e P.I. _______________________ ed esercente attività di ______________________.
    DICHIARA
    -          Di aver ottemperato agli obblighi sulla sicurezza del lavoro (TU 81/2008);
    -          Di non aver utilizzato, in precedenza, il lavoratore ____________ con contratti di “somministrazione”;
    -          Di non aver avuto, in precedenza, con il lavoratore ___________________ rapporti di lavoro a termine (con medesime mansioni/livello).


    In fede
    __________________________
    Le modifiche alla disciplina previgente apportate dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 87 del 2018 riguardano in primo luogo la riduzione da 36 a 24 mesi della durata massima del contratto a tempo determinato, con riferimento ai rapporti stipulati tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, anche per effetto di una successione di contratti, o di periodi di missione in somministrazione a tempo determinato, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, indipendentemente dai periodi di interruzione (art. 19, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 81/2015). Più precisamente, le parti possono stipulare liberamente un contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi, mentre in caso di durata superiore tale possibilità è riconosciuta esclusivamente in presenza di specifiche ragioni che giustificano un’assunzione a termine.
    Tali condizioni, sono rappresentate esclusivamente da:
    - esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
    - esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
    - esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.


    martedì 13 novembre 2018

    Sanzione per mancato versamento della retribuzione con strumenti tracciabili ai sensi dell’art. 1, comma 913, L. n. 205/2017 – maxisanzione per lavoro “nero”

    https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/INL-nota-09112018-maxisanzione-per-mancato-versamento-retribuzione-prot-n-9294-del-09112018.pdf

    ..." la fattispecie oggetto del quesito riguarda l’ipotesi in cui gli organi ispettivi abbiano accertato l’impiego di lavoratori “in nero” e riscontrato altresì che la remunerazione dei medesimi lavoratori sia avvenuta in contanti e non mediante gli strumenti di pagamento prescritti dal citato comma 910. In tali casi, benché debba ritenersi piuttosto remota la possibilità che il lavoratore “in nero” venga remunerato utilizzando strumenti “tracciabili”, non può di per sé escludersi l’applicazione della sanzione prevista dal comma 913, che in ogni caso discende del comportamento antigiuridico adottato ed è posta a tutela di interessi non esattamente coincidenti con quelli presidiati dalla c.d. maxisanzione per lavoro “nero”...



    giovedì 8 novembre 2018

    Formazione obbligatoria aziende Metalmeccanici Industria


    FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER LE AZIENDE INDUSTRIALI DEL SETTORE METALMECCANICO

    Con l’entrata in vigore del rinnovo del CCNL Metalmeccanica aziende industriali è stato introdotto il diritto dei lavoratori alla formazione continua.

    DESTINATARI E DURATA: destinatari del diritto sono tutti i lavoratori a tempo indeterminato in forza (indipendentemente dalla data di assunzione) nel primo biennio di ogni ciclo triennale. I percorsi formativi, della durata di almeno 24 ore pro capite in coincidenza con l’orario contrattuale di lavoro, dovranno svolgersi entro il terzo anno del medesimo ciclo triennale. In fase di prima applicazione le aziende hanno, dunque, tempo per programmare le attività formative per i dipendenti in forza fino al 31 dicembre 2018 e svolgere i percorsi formativi entro il 31 dicembre 2019.

    FORMAZIONE INTERNA O ESTERNA: la formazione potrà essere gestita direttamente dall’azienda. Le aziende possono, infatti, organizzare, anche mediate il supporto dei Fondi Interprofessionali cui aderiscono, corsi di formazione interni, garantendo ai dipendenti l’apprendimento delle materie ritenute più utili per lo svolgimento del lavoro. Trattandosi di un adempimento contrattuale è consigliabile adottare un sistema di tracciabilità della formazione svolta nel triennio, registrando tutte le iniziative a cui partecipino i lavoratori. Nel caso in cui l’azienda non si attivi per organizzare corsi di formazione interni, il lavoratore avrà diritto di ricercare e partecipare a corsi di formazione all'esterno dell’impresa: in questo caso, le ore di formazione resteranno per due terzi a carico dell’azienda (16 ore) e per un terzo a carico del lavoratore (8 ore) e la formazione dovrà essere volta all’acquisizione di competenze trasversali, linguistiche, digitali, tecniche o gestionali, impiegabili nel contesto lavorativo. Qualora le iniziative formative individuate dal lavoratore prevedano un costo di frequenza, l’azienda dovrà sostenerne il costo fino ad un massimo di 300 euro a dipendente nel triennio.

    ESCLUSIONI: La formazione obbligatoria in materia di sicurezza di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 non è contemplata all’interno del percorso di formazione continua previsto dal CCNL e dovrà comunque sempre essere effettuata a parte.