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giovedì 22 gennaio 2015

Legge di Stabilità 190/2014: Responsabilità solidale nel contratto di trasporto

Con i commi 246 e 247 viene stabilita una solidarietà tra committente e vettore, fermo restando che essa è esclusa allorquando il committente abbia acquisito il DURC del vettore o ne accerti la regolarità via internet allorquando sarà resa disponibile dal Comitato Centrale per l’Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto per conto terzi.
Si considera vettore anche l’impresa iscritta nell’apposito albo dell’autotrasporto di cose per conto terzi associata ad una cooperativa, aderente ad un consorzio o parte di una rete di imprese, allorquando esegua prestazioni di trasporto ad essa affidare dal raggruppamento al quale aderisce.
Si considera committente anche l’impresa iscritta all’albo delle imprese che esercitano autotrasporto di cose per conto terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all’affidamento del trasporto.
Nel caso in cui non venga acquisito il DURC il committente resta obbligato in solido sia nei confronti del vettore che dei sub vettori, entro un anno dalla cessazione del contratto di trasporto (e non entro in due previsti dall’art. 29 del D.L.vo n. 276/2003 per il contratto di appalto), per le retribuzioni dei lavoratori impiegati, per la contribuzione e per i premi assicurativi, limitatamente alle prestazioni ricevute durante l’esecuzione del contratto. Il committente che ha onorato il debito può esercitare azione di regresso nei confronti del coobbligato.
Qualora il contratto non sia stato stipulato per iscritto ed il vettore non abbia acquisito il DURC, la responsabilità del committente si allarga agli obblighi fiscali ed alle violazioni del codice della strada.
Lo stesso discorso va fatto per il vettore nei confronti del sub vettore (art. 6 – ter del D.L.vo n. 286/2005): se il primo acquisisce il DURC prima dello svolgimento del contratto e , poi, alla fine, viene esclusa la solidarietà.
Il sub vettore non può affidare ad altri lo svolgimento della prestazione di trasporto. Se lo fa il contratto è nullo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già effettuate. In tal caso il sub vettore successivo ha diritto a percepire il compenso previsto per il primo sub vettore, dietro presentazione della fattura. In caso di inadempimento degli obblighi fiscali, retributivi, contributivi ed assicurativi il sub vettore che affida lo svolgimento della prestazione ad altro sub vettore assume gli oneri e le responsabilità connesse alla verifica della regolarità, rispondendone direttamente.

Eventuali controversie tra vettore e sub vettore sono sottoposte, prima del giudizio, quale condizione di procedibilità, alla negoziazione assistita da uno o più avvocati, secondo la previsione del D.L. n. 132/2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162/2014.

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